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Imparare dagli errori: cadere utilizzando tagliasiepi e cesoie

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Agricoltura

17/11/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: incidenti nell’utilizzo di tagliasiepi e cesoie in attività di giardinaggio e manutenzione del verde. La dinamica dei fatti, le cause, le misure di prevenzione per l’uso di scale e attrezzature di lavoro.

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Consultando INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, riprendiamo il nostro viaggio attraverso dinamiche degli infortuni e misure di prevenzione nelle attività di giardinaggio e manutenzione del verde.

In precedenti puntate abbiamo analizzato alcuni incidenti in attività di potatura e “sramatura” e abbiamo iniziato ad affrontare quelli correlati all’utilizzo di attrezzature come la motosega o il decespugliatore.
Concludiamo la nostra analisi con altre due attrezzature di lavoro molto utilizzate nelle attività di giardinaggio: il tagliasiepi e le cesoie.



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I casi
Nel primo caso ci occupiamo di un infortunio in attività di potatura di siepi con tagliasiepi a motore.
L'infortunato, che aveva la mansione di giardiniere, stava effettuando in un'abitazione privata, “la potatura di una siepe sita in un giardino terrazzato” a circa 2.50 metri di altezza rispetto al piano sottostante.
Per potare la parte esterna della siepe, si posizionava sul tetto spiovente, di un locale adiacente all’abitazione privata, posto, appunto, a circa 2.50 metri da terra “senza usare alcuna protezione contro le cadute”.
Potando la siepe con il tagliasiepi si sbilanciava e “cadeva nel vuoto con le mani in avanti, procurandosi la frattura bilaterale dei polsi”.
È evidente che l’incidente è avvenuto a causa dell’uso dell’attrezzatura di lavoro in altezza su una superficie in pendenza con conseguente sbilanciamento: un errore di procedura che evidenzia un’insufficiente valutazione e percezione del rischio.
È ugualmente evidente poi che in un lavoro in quota il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare dispositivi di protezione contro le cadute.

Un altro caso ci racconta di cadute dall’alto usando attrezzature di lavoro in lavori di giardinaggio.
Il titolare di una ditta di manutenzione del verde, assieme ad un collaboratore, stava dunque eseguendo manutenzione del giardino di un’abitazione privata.
Mentre il titolare eseguiva il taglio di una siepe posta nel lato nord, il collaboratore potava i rami dei rami di una betulla posto nel lato ovest, nella zona posteriore dell’abitazione.
“Il lavoro di quest’ultimo veniva eseguito utilizzando una scala a pioli in alluminio a sfilo composta di tre elementi, lunghi 3,4 metri ciascuno. Per il taglio venivano utilizzate due cesoie, prima una a doppia impugnatura e poi l’altra a manico lungo (svettatoio) per il taglio dei rami più esterni e alti”.
In particolare “la scala veniva appoggiata alla betulla e progressivamente spostata girando attorno alla stessa. L’infortunato si trovava sopra tale scala posizionato, con i piedi, a circa 2 – 2,5 metri di altezza”.
Poco dopo si sente un tonfo: il collaboratore del titolare era disteso a terra, sull’erba, di fianco alla scala ancora appoggiata all’albero.
Arrivati i sanitari si constatava che l’infortunato era in stato di arresto cardiocircolatorio e si provvedeva, con esito negativo, alla rianimazione.
Se la causa della morte è da “identificarsi in un trauma toracico produttivo di lesioni fratturative multiple (sterno, coste, clavicole), emotorace sinistro con collasso polmonare omolaterale, contusione cardiaca”, la causa determinante dell’infortunio è “da attribuire al fatto che il datore di lavoro non aveva messo a disposizione del lavoratore un’attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere e atta ad evitare il pericolo di caduta dall’alto”: in particolare la scala portatile a sfilo non era idonea al lavoro da svolgere.
L’operatore dovendo usare entrambe le mani per tagliare i rami con le cesoie, si sosteneva alla scala solo con le gambe e cercava di mantenersi in equilibrio infilando una gamba all’interno di un gradino e appoggiando il piede su quello inferiore.
È bastato poco perché avvenisse un banale scivolamento o perdita d’equilibrio con conseguente caduta.

La prevenzione
Inutile dire che in entrambi i casi sono mancate le necessarie precauzioni da mettere in atto quando si svolgono lavori in quota.
Ricordiamo a questo proposito che gli obblighi dei datori di lavoro per i lavori in quota, ad esempio in relazione all’uso di idonee attrezzature, scale e sistemi di protezione contro le cadute, indicati nel Decreto legislativo 81/2008 valgono anche nei casi citati.
Infatti l’articolo 107 “Definizioni”, del Capo relativo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, indica che:

Articolo 107 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Inoltre riguardo all’uso di scale è bene ricordare che l’articolo 113 del D.Lgs. 81/2008 riporta specifiche misure di prevenzione:

Articolo 113 – Scale
(…)
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, essere devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; (…)
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Infine qualche cenno alle misure di prevenzione nell’uso di tagliasiepi.
Per farlo ci facciamo aiutare da un documento presentato nei giorni scorsi: “Principali problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro osservate ed aspetti di prevenzione da migliorare nelle Aziende della manutenzione del verde”.

Riguardo alla sicurezza nell’uso di tagliasiepi, il documento - a cura del Gruppo di Lavoro “Agricoltura” dell’ASL Provincia di Monza Brianza – ricorda di:
- “indossare i dispositivi di protezione individuale previsti, con particolare riferimento agli indumenti antitaglio;
- allontanare gli estranei alle lavorazioni ed mantenere i colleghi a distanza di sicurezza;
- procedere sempre su terreno solido, non cedevole, ove l’appoggio sia sicuro; un’eventuale caduta potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto col corpo”;
- condurre le operazioni di taglio “sempre con entrambe le mani ad impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite;
- dove possibile utilizzare lame dotate di prolunghe;
- non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, per rimuovere pezzi inceppati o altro”.

 
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la schede numero 1781 e 2280.

 
Tiziano Menduto
 
 



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