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Anno 12 - numero 2346 di mercoledì 03 marzo 2010 - 03/03/2010
I quesiti sul decreto 81/08: la mancata adozione della prescrizione
D. Lgs. n. 758/1994: cosa fare in caso di errata mancata adozione, al momento della contestazione, del provvedimento di prescrizione obbligatoria da parte dell'organo di vigilanza? A cura di G.Porreca.
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D. Lgs. n. 758/1994: cosa fare in caso di errata mancata adozione, al momento
della contestazione, del provvedimento di prescrizione obbligatoria da parte
dell'organo di vigilanza? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Nel
corso degli accertamenti svolti per un infortunio avvenuto nel 2007 venivano
riscontrate violazioni di norme antinfortunistiche ma le indagini si sono poi
protratte e sono state concluse solo nel mese di dicembre 2009.
Per l'applicazione
del D. Lgs. 758/94 e quindi per adottare i provvedimenti di prescrizione
per le contravvenzioni riscontrate si dovrà far riferimento alle norme vigenti
all'epoca dell'infortunio, (D.P.R. 547/1955, D. Lgs. 626/1994, ecc.), o si
devono applicare quelle previste dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/09 che
hanno recepito le suddette norme?
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Risposta
Il provvedimento
di
prescrizione obbligatoria, che ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
19/12/1994 n. 758 contenente “Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in
materia di lavoro” è adottato dall’organo di vigilanza nell’esercizio
delle
funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di
procedura
penale allo scopo di eliminare una contravvenzione accertata in materia
di
igiene e di sicurezza sul lavoro secondo le modalità indicate dallo
stesso D.
Lgs. n. 758/1994, si sarebbe dovuto adottare nel caso prospettato nel
quesito
in esame già a suo tempo e nella immediatezza delle contravvenzioni
accertate.
Le norme di riferimento da prendere in considerazione sono ovviamente
quelle in
vigore nel periodo nel quale è accaduto l’evento infortunistico e nel
quale
sono state commesse le violazioni e quindi nel caso in esame fanno capo
al D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e
s.m.i.
Ora si ritiene che al momento non si può che far ricorso, sempre
ovviamente a
condizione che i reati non permangano attualmente, a delle prescrizioni
cosiddette “ora per allora” alle quali viene fatto riferimento in una
nota sentenza
della
Corte Costituzionale la n. 19 del 18/2/1998, prescrizione
applicabile
a quei casi di contravvenzioni che sono state successivamente eliminate o
come
comunemente si dice nelle ipotesi a condotta esaurita. A proposito si fa
presente che la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza fra i
casi da
prendere in considerazione per la eventuale adozione della prescrizione
definita “ora
per
allora” ha citato esplicitamente, al di là del caso posto alla sua
attenzione per esprimere il proprio parere che si riferiva ad una
eliminazione
spontanea da parte del contravventore del reato prima dell’intervento
dell’organo di vigilanza e quindi alla eliminazione delle possibili
conseguenze
che sarebbero potute derivare a scapito della sicurezza dei lavoratori,
ha
citato proprio il caso in cui si dovesse verificare una omessa adozione
da
parte dell’organo di vigilanza del provvedimento di prescrizione e
quindi il
caso in cui è stato impedito al contravventore di essere ammesso alle
procedure
oblative previste dal D.
Lgs.
n. 758/1994 per la estinzione del reato in via amministrativa
consentita previo l’eliminazione del reato medesimo ed il pagamento di
una
somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.
Per quanto riguarda le sanzioni da prendere in considerazione per la
determinazione del quarto del massimo si ritiene che si debba fare
riferimento
a quelle previste all’epoca dal D. Lgs. n. 626/1994 che tra l’altro sono
più
favorevoli al contravventore rispetto a quelle fissate successivamente
per le
corrispondenti violazioni dal D.
Lgs.
n. 81/2008 che come è noto ha provveduto a rivederle ed a
maggiorarne
la entità.
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