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Anno 12 - numero 2346 di mercoledì 03 marzo 2010 - 03/03/2010

I quesiti sul decreto 81/08: la mancata adozione della prescrizione


D. Lgs. n. 758/1994: cosa fare in caso di errata mancata adozione, al momento della contestazione, del provvedimento di prescrizione obbligatoria da parte dell'organo di vigilanza? A cura di G.Porreca.

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D. Lgs. n. 758/1994: cosa fare in caso di errata mancata adozione, al momento della contestazione, del provvedimento di prescrizione obbligatoria da parte dell'organo di vigilanza? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Nel corso degli accertamenti svolti per un infortunio avvenuto nel 2007 venivano riscontrate violazioni di norme antinfortunistiche ma le indagini si sono poi protratte e sono state concluse solo nel mese di dicembre 2009.
Per l'applicazione del D. Lgs. 758/94 e quindi per adottare i provvedimenti di prescrizione per le contravvenzioni riscontrate si dovrà far riferimento alle norme vigenti all'epoca dell'infortunio, (D.P.R. 547/1955, D. Lgs. 626/1994, ecc.), o si devono applicare quelle previste dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/09 che hanno recepito le suddette norme?


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Risposta
Il provvedimento di prescrizione obbligatoria, che ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è adottato dall’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale allo scopo di eliminare una contravvenzione accertata in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro secondo le modalità indicate dallo stesso D. Lgs. n. 758/1994, si sarebbe dovuto adottare nel caso prospettato nel quesito in esame già a suo tempo e nella immediatezza delle contravvenzioni accertate. Le norme di riferimento da prendere in considerazione sono ovviamente quelle in vigore nel periodo nel quale è accaduto l’evento infortunistico e nel quale sono state commesse le violazioni e quindi nel caso in esame  fanno capo al D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e s.m.i.

Ora si ritiene che al momento non si può che far ricorso, sempre ovviamente a condizione che i reati non permangano attualmente, a delle prescrizioni cosiddette “ora per allora” alle quali viene fatto riferimento in una nota sentenza della Corte Costituzionale la n. 19 del 18/2/1998, prescrizione applicabile a quei casi di contravvenzioni che sono state successivamente eliminate o come comunemente si dice nelle ipotesi a condotta esaurita. A proposito si fa presente che la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza fra i casi da prendere in considerazione per la eventuale adozione della prescrizione definita “ora per allora” ha citato esplicitamente, al di là del caso posto alla sua attenzione per esprimere il proprio parere che si riferiva ad una eliminazione spontanea da parte del contravventore del reato prima dell’intervento dell’organo di vigilanza e quindi alla eliminazione delle possibili conseguenze che sarebbero potute derivare a scapito della sicurezza dei lavoratori, ha citato proprio il caso in cui si dovesse verificare una omessa adozione da parte dell’organo di vigilanza del provvedimento di prescrizione e quindi il caso in cui è stato impedito al contravventore di essere ammesso alle procedure oblative previste dal D. Lgs. n. 758/1994 per la estinzione del reato in via amministrativa consentita previo l’eliminazione del reato medesimo ed il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Per quanto riguarda le sanzioni da prendere in considerazione per la determinazione del quarto del massimo si ritiene che si debba fare riferimento a quelle previste all’epoca dal D. Lgs. n. 626/1994 che tra l’altro sono più favorevoli al contravventore rispetto a quelle fissate successivamente per le corrispondenti violazioni dal D. Lgs. n. 81/2008 che come è noto ha provveduto a rivederle ed a maggiorarne la entità.



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