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I quesiti sul decreto 81/08: la conformita' dell'impianto antincendio

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Prevenzione incendi

15/07/2009

Come comportarsi se il locale comando provinciale dei VVF non prescrive alcuna osservanza in merito all’impianto idrico antincendio? L’impianto va ugualmente realizzato secondo le ultime Norme UNI? Viene comunque rilasciato il CPI? A cura di R. Dubini.

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Chiarimenti circa il comportamento da tenere se il locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) non prescrive alcuna osservanza in merito all’impianto idrico antincendio, circa l’uniformità con le ultime Norme UNI e il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). A cura di R. Dubini.
 
 
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Quesito
Alla domanda di parere di conformità che un qualsiasi tecnico, per conto del titolare dell’attività, presenta al locale comando provinciale dei VVF, normalmente si riceve una risposta in cui viene richiesto che l’impianto idrico antincendio sia realizzato secondo le ultime normative UNI vigenti.
 
Viceversa, quando ciò non avviene, ossia il locale comando provinciale non indica niente non entrando nel merito, l’osservanza delle ultime normative UNI non viene considerata obbligatoria. In pratica si dice/pensa/realizza: non mi viene imposto e quindi faccio come mi pare. Questo può anche essere considerato vero ai fini del rilascio del CPI, ma la responsabilità del titolare dell’attività/datore di lavoro e del tecnico progettista e dell’impiantista?
E come conciliarlo con quanto indicato nel D.M. 04/05/98 riguardo l’uniformità richiesta da parte dei VVF?
Un esempio pratico è quanto sta avvenendo nella mia regione ove il locale comando, per quanto riguarda la specifica attività alberghiera, non indicando nulla sta avvallando un comportamento “leggero” da parte dei titolari/progettisti/installatori nelle attività medesime.
 
In generale la domanda è: se il locale comando non mi prescrive alcuna osservanza per quale motivo l’impianto va ugualmente realizzato secondo le ultime Norme UNI?
 
Risposta 
Si, ogni impianto deve essere realizzato in conformità alle norme tecniche come quelle Uni: “le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un’applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell’art. 2087 cod. civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore. L’art. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza” (Cassazione. Sezione Lavoro, sentenza n. 4721 del 9 maggio 1998). Occorre sottolineare il riferimento evidente alla cogenza delle tecniche attinenti la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
 
Il perseguimento del principio della massima sicurezza organizzativa, tecnica e procedurale può e deve avvenire tramite specifiche, soluzioni e atti quali quelli definiti dall'art. 2 c. 1 lettere u), v), z) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero attraverso l'osservanza, come ha sottolineato la corte suprema, della:
 
1) Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
 
2) Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente o con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
 
3) Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
In conclusione l'art. 2087 del codice civile è una “disposizione che ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari "scritte", ma anche alle norme prevenzionali che una figura-modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall'esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia” (Cassazione penale, sez. V, sentenza 14.10.2008 n. 38819).
 
Nel caso in cui particolari cautele antinfortunistiche siano prescritte da una circolare ministeriale, l'omessa attuazione di tali misure “integra gli estremi dell'imprudenza per la inosservanza di indicazioni legittimamente suggerite, riferite a norme di esperienza e di conoscenza tecnica, che assume rilevanza di colpa penale” (Cass. Sez. IV Pen, 24 gennaio 1990, n. 906, Libero, in motivazione).
 
In effetti l'art. 2087 del codice civile, nell'individuare l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, non attribuisce ad alcuna fonte l'esclusività: ben può una circolare, avente contenuto tecnico, individuare la frontiera più avanzata ai fini della sicurezza del lavoro, sia essa relativa all'antincendio, come pure ad altre materie prevenzionistiche.



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Rispondi Autore: Paolo - likes: 0
15/07/2009 (10:28)
Apprezzo sempre i commenti e le precisazioni del Dott. Dubini che trovo, con scarsi rappresentanti fra i suoi colleghi (evidentemente concentrati su settori professionalmente ritenuti più remunerativi o appaganti), estremamente preparato e ferrato sulle materie delle ns diverse professionalità.

Nel caso in questione la risposta è, chiaramente e come sempre, correttissima dal punto di vista legale nei suoi aspetti generali. Ritengo sia incompleta ove si vada sullo specifico argomento e per i seguenti motivi (premetto che sono un tecnico, non un avvocato):
1 la prevenzione incendi in alberghi è fra le (troppo) poche attività "normate". Come tale, la norma di riferimento e le sue infinite varianti danno indicazioni "di legge" ragionevolmente precise di grado legale superiore ad una norma UNI;
2 parlando in generale di prevenzione incendi la norma in questione, prevede espressamente il caso di impianti preesistenti (parlando di alberghi voglio sperare che, magari dopo trenta anni di attività, non siano ancora completamente digiuni di misure antincendio).
Immagino che la scarsa "attenzione" del Comando VV.F. locale sia da intendersi in questa direzione (troverei singolare qualsiasi altra interpretazione)

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