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I quesiti sul decreto 81/08: il DUVRI per lavori di due giorni
Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori della durata non superiore ai due giorni (art. 26 del D.lgs. 81/08). A cura di G. Porreca.
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Chiarimenti
circa l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori della durata non
superiore ai due giorni (art. 26 del D.lgs. 81/08). A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito Il
Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non
obbligatorietà della redazione del DUVRI
in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche
delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di
durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano
consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza
fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore
presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di
redazione del DUVRI?
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Risposta Oggetto del quesito in
esame è l’art. 26 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli
obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, il
quale al comma 3-bis recita:
“Ferme restando
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza
di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI”.
Premesso che le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 26 alle quali rinvia il citato comma 3-bis sono
riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di verificare
la idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d’opera o di somministrazione da eseguire all’interno della
propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, meglio indicati
come appalti interni, nonché di cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi
reciprocamente le informazioni con i datori di lavoro delle ditte
appaltatrici e subappaltatrici anche al
fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva, si rammenta che il comma 3 è quello che
ha imposto ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento
di valutazione dei rischi, indicato comunemente come DUVRI, nel quale vengano
indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze, documento che deve essere allegato al
contratto di appalto o di opera e che va, secondo le nuove disposizioni
contenute nel decreto correttivo, adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori.
Il legislatore, in occasione della elaborazione del decreto correttivo di cui
al D. Lgs. n. 106/2009, sulla richiesta pervenuta da più parti di semplificare
le procedure di appalto
specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure considerate da
molti farraginose ed erroneamente anche di poca utilità ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di
lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n.
106/2009, che il committente
datore di lavoro nel caso di appalti interni sia esonerato dal redigere il
DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori
o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato
XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).
Il quesito in esame pone l’attenzione sulla espressione “lavori di durata
inferiore ai due giorni” e sul significato da dare alla stessa ai fini della
applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e
precisamente si chiede nel quesito se i due giorni indicati possano riferirsi
alla durata di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto o meno. A parere
dello scrivente ed al lume di logica i due giorni di cui al comma 3-bis dell’art.
26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle
singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo
svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un
documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in
considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere
nell’ambito della durata dell’intero contratto.
La fantasia di qualcuno però non ha limiti. Si sente ventilare il
suggerimento di poter far ricorso eventualmente a contratti ripetuti della
stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni al fine di poter
usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni
di legge. Se viene realizzato questo escamotage e lo sarebbe certamente solo da
parte di qualche committente
che incoscientemente ritiene la redazione di questo documento inutile e solo un
adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento importantissimo per la
prevenzione ed assolutamente necessario per tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi, quale in
effetti esso è. Ma attenzione perché se malauguratamente venisse messo in atto
tale disegno l’organo di vigilanza, in fase di ispezione, potrebbe facilmente
individuare nell’attuazione del disegno stesso una continuità nei contratti
stipulati e considerare gli stessi un unico effettivo contratto e quindi
prendere nei confronti dell’inadempiente i relativi provvedimenti di
competenza.