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I corsi di aggiornamento e la formazione continua

L’importanza dell’aggiornamento e della formazione continua: metodologie e proposte. Il D.Lgs. 81/08 e la formazione come elemento di prevenzione e cambiamento. A cura di Rocco Vitale, presidente dell’Aifos.

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Una attenta lettura del D.Lgs. 81/2008 individua nella formazione continua e nell’aggiornamento la nuova frontiera della formazione.  L’importanza della questione si presenta, purtroppo, con una stesura normativa alquanto insufficiente, complessa, in alcuni aspetti semplicistica ed anche confusa.
 
Negli ultimi mesi di dibattito ed illustrazione del nuovo testo unico, con numerosi convegni e corsi, poco spazio è stato dedicato alla questione della formazione continua. Forse perché non vi sono articoli specifici o sanzioni particolari. Come spesso succede si cerca di trovare nell’articolato legislativo la soluzione ad ogni problema e non si coglie lo spirito della norma.
 
 
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Per i preposti si sono avviati i primi corsi solo perché l’articolo 19 obbliga la formazione secondo quanto indicato dall’art. 37. Però dato che l’articolo 18 sugli obblighi del dirigente non esplicita, con un comma, la formazione per i dirigenti questa non viene svolta e si attende che “qualcuno” definisca con un apposito articolo quante devono essere le ore di formazione il cui obbligo è già sancito dall’art. 15.
 
In questo articolo viene indicata quale misura generale di tutela della sicurezza una informazione e formazione adeguata anche per il dirigente che però difficilmente trova attuazione. Si aspetta e si resta in attesa (chissà perché) di qualcuno che emani l’ennesima circolare che regolamenti lo svolgimento dei corsi per dirigenti. Si vuole avere un elenco di materie e poi, soprattutto, quante ore: se sono poche tanto meglio, alla faccia della sicurezza!
Mi chiedo se mancano bravi formatori che non sappiano progettare un corso per dirigenti. No, i bravi progettisti della formazione ci sono. Manca la cultura della formazione dello studio e della progettazione nell’attesa (messianica) della circolare che “ci metta a posto” per essere sicuri e tranquilli.
 
Se andiamo avanti e si ragiona con questa logica significa privilegiare la formazione burocratica e fatta per obbligo del rispetto formale della norma e non per vedere la formazione quale elemento di prevenzione e del cambiamento.
Ma tant’è. Strano ragionamento per dei formatori che dovrebbero svolgere la formazione in base alla rilevazione dei bisogni e non leggendo il comma  x dell’articolo Y. Pochi vogliono andare avanti ed innovare, avere il coraggio di proporre e di fare, confrontarsi con ASL ed ispettorati del lavoro che sono gli alleati per la sicurezza sul lavoro.  Sono sicuro e certo che nessun ispettore di ASL che si imbatta nel controllo di un corso per dirigenti di 8 o 12 ore non ne apprezzi l’innovazione e, certamente, valuterà positivamente il fatto. Nessuno vi dirà che non si poteva fare perché manca la circolare!
 
Anche quando, però, la norma esiste si cerca di dribblare, cercare di fare il minimo e, se possibile, un po’ meno oppure nel sistema più semplice ed immediato possibile. Insomma vale il motto “io speriamo che me la cavo” perdendo meno tempo possibile perché la formazione è vissuta solo come un costo ed una perdita di tempo e non per sviluppare e promuovere il cambiamento.  E quando bisogna fare un pacchetto di 30 o 40 ore vale il motto “facciamo tutto subito”, ovvero tolto il dente tolto il dolore. Insomma vale sempre la logica di adempiere alla norma e non  ci si pone il problema della formazione.
 
Altro esempio di grande attualità è rappresentato dall’aggiornamento dei coordinatori della progettazione di cui all’ex D. Lgs. 494/96.  Come noto il Titolo IV, cantieri temporanei e mobili, introdotto nel D.Lgs. 81/08 ha, di fatto modificato il D.Lgs. 494/96 (abolito definitivamente) relativo ai Coordinatori della Sicurezza. L’articolo 98 prescrive i requisiti professionali per i Coordinatori demandando all’allegato XIV le modalità e la durata dei corsi.
L’Allegato XIV definisce i contenuti minimi del corso di formazione e ne prescrive, in analogia con l’impostazione prevista dal decreto stesso, l’obbligo dell’aggiornamento.
Tutti i “Coordinatori” hanno l’obbligo di un aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. Nessuna indicazione viene data circa gli argomenti e lo svolgimento dei corsi.
 
In attesa che qualcuno (La conferenza Stato Regioni, un circolare ministeriale, singole delibere regionali, ecc.) emani un elenco di materie da fare nel corso di 40 ore i più solerti si sono dati da fare per attuare l’obbligo legislativo.
In base alle nostre fonti di analisi sul campo si sono verificati due sistemi:
a)     svolgimento immediato di tutte le 40 ore dell’aggiornamento quinquennale, ovvero nel 2009 si sono svolte tutte le ore che si potevano fare entro il 2013;
b)     svolgimento di corsi di 8, 10, 12 ore attuando con gradualità e periodicamente l’aggiornamento previsto dalla norma.
 
La proposta metodologia dell’Aifos sull’aggiornamento assume importanza qualificante in quanto processo di formazione continua e non mero assolvimento burocratico della norma.
Aifos assume e ripropone l’orientamento espresso dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. 14.02.06, n. 37) e dalle successive Linee Guida del 5 ottobre 2006 (G.U. 7.12.06, n. 285) in base al quale l’obbligo quinquennale viene attuato con una periodicità annuale.
 
L’aggiornamento per i Coordinatori viene pertanto proposto attraverso corsi a cadenza annuale o periodica della durata di 8, 10, 12 ore. Considerando l’anno 2009 quale prima annualità si svilupperanno nel periodo 2009-2013 più corsi di aggiornamento che portino alla fine del quinquennio lo svolgimento delle 40 ore.
Alla nostra proposta ci è stato fatto osservare, giustamente, che molti professionisti dopo aver svolto i corsi per Coordinatori non hanno più svolto nessun aggiornamento e quindi tra i professionisti vi è una esigenza arretrata di formazione che viene colmata con lo svolgi, entro immediato delle 40 ore dell’aggiornamento.
 
La motivazione ha una sua certa sua importanza, che non sottovalutiamo, ma non giustifica la novità della formazione continua che per essere tale deve essere continua nel tempo e non svolta tutta e subito. Cosa faranno i professionisti a fronte di novità normative o tecniche che potranno verificarsi nel 2010? E se nel 2012 cambierà qualche articolo di legge?
La formazione continua insita nell’aggiornamento vuole appunto poter consentire la periodicità e l’allenamento costante. Infatti anche seminari di studio e convegni per professionisti sono spesso occasione di aggiornamento ed ottenere crediti formativi spendibili quale aggiornamento formativo.
 
Serve un grande balzo in avanti. Non basta più (anche se ancora non è del tutto assodato) indicare l’effettività della formazione ma pretendere il cambiamento dopo la formazione. La verifica dell’apprendimento deve rappresentare una tappa intermedia di una successiva verifica che riguarda il monitoraggio aziendale affinché la formazione sia davvero stata un elemento del cambiamento.
 
 
Rocco Vitale, presidente dell’Aifos.



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