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Anno 12 - numero 2451 di venerdì 30 luglio 2010 - 30/07/2010
Decreto 81: sulla modifica degli allegati 3A e 3B
Osservazioni della SIMLII sulla proposta di modifica ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
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Il D.Lgs 106/09, all’art. 25, comma 1, prevede una ridefinizione “secondo
criteri di semplicità e certezza” dei contenuti degli Allegati
3A e 3B dell’Art. 40 del D.Lgs 81/08 e delle modalità di trasmissione delle
relative informazioni.

La SIMILI (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale) ha presentato
le sue osservazioni in merito:
- la
lettera inviata dalla SIMLII al Ministero della Salute e al Ministero del
Lavoro in data 27.07.2010 in merito all’allegato
3A (formato .doc, 40 kB) e all’allegato
3B (formato PDF, 10 kB) ex art 40, comma 2 bis, DLgs 81/08 con le relative
proposte di modifica (vedi note);
- e il documento
di pari oggetto inviato dalla SIMLII in data 23.06.2010 ai due Ministeri
anzidetti, al Coordinamento delle Regioni, e alle parti Sociali.
Pubblichiamo le note della SIMILI in merito agli allegati 3A e 3B ex art 40
comma 2 bis d.lgs. 81/08.
“NOTE IN MERITO ALL’ALLEGATO 3A
Va rammentato che, trattandosi di contenuti minimi, vanno limitati al
massimo e indicati i dati certi, non suscettibili di modifica nel tempo e
indispensabili per raggiungere lo scopo che si prefigge il documento sanitario.
Il nuovo allegato 3A dovrà comprendere tutti i modelli di cartella
(cioè sia quello previsto dall'81/08, quello per i cancerogeni e anche il
vecchio modello del TU 1124/65 per asbestosi e silicosi), con la sola
esclusione del DOSP per le radiazioni
ionizzanti, esplicitamente previsto da altra normativa (D.Lgs. 230/95).
A questo proposito, nel modello originario alcuni dati sono ridondanti o
scarsamente utili:
• età del lavoratore = dato inutile,
dal momento che deve essere indicata la data di nascita e che ovviamente si
tratta di un parametro che varia nel tempo;
• dati relativi all’azienda = si
tratta di dati già noti alla PA; nella cartella sanitaria e di rischio il Medico
Competente dovrà limitarsi a indicare esclusivamente la ragione sociale e
la sede dell’unità operativa cui afferisce il singolo lavoratore. Nella griglia
dell’allegato 3B dovrà, invece, indicare anche la partita Iva o il Codice
Fiscale, codice numerico/alfanumerico che individua univocamente l’azienda,
nonché la sede dell’unità operativa seguita [tutte le altre informazioni che
possono essere utili ai ministeri interessati o ai singoli Spresal possono
essere
facilmente reperite attraverso altre banche dati, complete e disponibili per la
consultazione];
• fattori di rischio = indicare i
fattori di rischio con riferimento alla normativa vigente e analizzati nella
fase di valutazione dei rischi, specificando nei casi previsti dalla legge i
livelli di
esposizione
individuale;
• anamnesi patologica = sarebbe
opportuno indicare separatamente la “ tipologia di invalidità – lavorativa o
civile - e le malattie professionali riconosciute” riferite dal lavoratore;
programma di sorveglianza sanitaria (“protocollo sanitario e periodicità degli
accertamenti”) = questo paragrafo, dal punto di vista logico e consequenziale,
va posto prima, cioè subito dopo la indicazione della mansione;
• firma del lavoratore = va meglio
specificato, come segue: “la firma del lavoratore attesta l’avvenuta
informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria,
la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la
possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità. Nel caso di cartella
informatizzata potrà essere acquisita, per tali finalità, con dichiarazione in
calce al giudizio
di idoneità nella copia cartacea trattenuta dal Medico Competente.”
• Contenuti minimi della comunicazione
scritta del giudizio di idoneità alla mansione a lavoratore e datore di
lavoro: va indicata la MANSIONE SPECIFICA oltre al reparto e ai rischi; per
quanto riguarda l’apposizione della firma da parte del lavoratore si rimanda
alla nota precedente (appare inutile, d’altronde, far firmare al soggetto un
certificato personale, allo stesso indirizzato e rimesso alla sua diretta
custodia).
NOTE IN MERITO ALL’ALLEGATO 3 B
Si ribadisce che non si tratta di uno strumento da utilizzare per la
vigilanza, ma esclusivamente a fini statistico–epidemiologici. Si sottolinea
l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare tempestivamente tutti i dati
non di pertinenza del Medico Competente.
Nel modello originario alcuni dati sono ridondanti o scarsamente utili:
• dati identificativi dell’azienda =
per identificare la ditta, da parte del Medico Competente, è sufficiente indicare
solo ragione sociale e partita Iva (o Codice fiscale). I dati relativi alla
sede della società (indirizzo, comune etc.) sono utili solo nel caso di unità
operative o unità produttive distaccate. Tutte le altre informazioni sono già
note alla PA e reperibili attraverso la consultazione di altre banche-dati (ad
esempio INPS, INAIL, Camere di Commercio etc.);
• numero di lavoratori occupati =
anche questo è un dato scarsamente utile da richiedere al Medico
Competente, perché variabile nel tempo e, comunque, già noto alla PA (vedi
nota precedente);
• dati identificativi del Medico
Competente = è sufficiente indicare nominativo e codice fiscale, che
identificano in modo univoco i professionisti; per le comunicazioni può essere
sufficiente indicare un indirizzo di posta elettronica, meglio ancora se PEC (posta
elettronica certificata);
• malattie professionali segnalate dal
Medico Competente = dato di dubbia utilità, in quanto già in possesso sia
della PA (= banca dati INAIL) che degli stessi SPreSAL territoriali, cui viene
inviata copia del primo certificato medico di MP o della denuncia ai sensi
dell’art. 139 TU 1124/65;
• dati relativi alla sorveglianza
sanitaria = specificare che trattasi di giudizi di idoneità alla mansione
specifica;
• esposizione a rischi lavorativi dei
lavoratori = si tratta di una tabella estremamente complessa, piuttosto
difficile da compilare anche con l'ausilio di adeguato software nel caso di
cartella informatizzata. Si ribadisce che il giudizio di idoneità alla mansione
specifica non consente di valutare lo stato di salute né del singolo lavoratore
né, tantomeno, della popolazione lavorativa di un’azienda o di uno specifico
comparto. La stessa enumerazione dei rischi lavorativi appare discutibile,
soprattutto in relazione all’attuale realtà produttiva del nostro paese, e
alcune voci si prestano a differenti e variabili interpretazioni (ad es.:
“esposizione” ad amianto,
benzene, amine aromatiche, CVM …..). Per evitare equivoci sarebbe stato meglio
indicare esclusivamente i rischi previsti nella normativa vigente (D.Lgs.
81/08, lavoro notturno, verifica di assenza di assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope e al.), eliminando le colonne relative al “numero
dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria”. Per quanto detto si propone,
quindi, l’abolizione della tabella in esame.”
La
lettera inviata dalla SIMLII il 27.07.2010 (formato PDF, 38 kB)
L’allegato
3A (formato .doc, 40 kB)
L’allegato
3B (formato PDF, 10 kB)
Le note
(formato PDF, 53 kB)
Il documento
di pari oggetto inviato dalla SIMLII in data 23.06.2010 (formato PDF, 66
kB)
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