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Anno 12 - numero 2451 di venerdì 30 luglio 2010 - 30/07/2010
Approvato il rinvio della valutazione del rischio stress
Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera: è quindi confermato il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per tutti.
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Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla
Camera con 329 voti a favore e 275 contrari. Il governo ha posto la fiducia
sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di
legge di conversione della manovra nel testo della Commissione identico a
quello approvato dal Senato.
Il Senato il 15 luglio scorso con 170 voti favorevoli e 136 contrari aveva
approvato il maxiemendamento, sul quale il Governo aveva posto la questione di
fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica".
Ricordiamo le modifiche che riguardano la sicurezza sul lavoro.

Innanzitutto è stato confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di
valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il comma 12 dell’art. 8 del
decreto legge 78/2010 è stato modificato in questo modo:
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 -
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n.
165 del 2001 e dei datori di lavoro
del settore privato, il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n. 81, in materia di rischio
da stress lavoro-correlato
, è differito al 31
dicembre 2010 e quello di cui
all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è
differito di 12 mesi”.
Altro punto importante per il settore della sicurezza riguarda il differimento
di 12 mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo
del D.lgs.
81/08
, che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni
del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc... Ora
quindi i "ventiquattro mesi" sono diventati 36. Ecco come è
stato modificato l’art. 3:
“D.Lgs. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione
civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la
tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché
dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali.”
Il
Maxiemendamento (formato PDF, 2.72 MB).
Federica Gozzini
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