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Tossicodipendenza: moduli per gli accertamenti sanitari

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

29/09/2010

Alcuni moduli utili per gli accertamenti relativi all’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti: un verbale per il prelievo di capelli, un’informativa sulla tutela dei dati personali e una scheda per il medico competente.

 
PuntoSicuro si è occupata spesso degli infortuni causati dalle conseguenze di alcolismo, tossicodipendenza e dall’assunzione di sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro.
Per prevenirli il legislatore ha promulgato in questi anni diverse normative su questo tema e molti enti locali hanno emanato istruzioni operative per identificare il ruolo e le responsabilità dei diversi attori in gioco nella prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al medico competente e alla sorveglianza sanitaria.
 
Per aiutare la prevenzione e l’attività dei medici competenti segnaliamo la presenza in rete di diversi documenti che possono essere utili in relazione agli accertamenti sanitari per la tossicodipendenza.
In particolare sul sito dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma H, nelle pagine dedicate al dipartimento di prevenzione (S.Pre.S.A.L.), sono stati resi disponibili alcuni moduli:
- un verbale per prelievo capelli;
- un’informativa per i lavoratori;
- una scheda per i medici competenti.
 


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Il “ Verbale raccolta campione biologico cheratinico” deve essere redatto in tre copie, una per il lavoratore, una per il Medico/Sanitario addetto e l’ultima per l’invio al laboratorio di analisi. Nel documento si ricorda che deve essere raccolto, mediante tagli alla radice, un campione di capello di lunghezza non inferiore a 2-3 cm.
Il documento raccoglie inoltre le generalità del lavoratore, del Medico o altro sanitario addetto al prelievo e alcune note (ad esempio la terapia farmacologica eventualmente in corso e/o praticata nell’ultimo mese o i trattamenti cosmetici per capelli usualmente espletati). 
Infine, alla presenza del lavoratore, il campione cheratinico viene “posto in contenitore evidenziandone la porzione prossimale e quella distale”. Il contenitore è quindi “sigillato, etichettato ed a questo sono stati allegati copia del presente modulo nonché la modulistica relativa alla catena di custodia”.
 
Nell’informativa si ricorda che le “normative vigenti (DPR 309/1990; Provvedimento 30.10.2007; Accordo Stato-Regioni 18.9.2008; D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) prevedono l’obbligo di eseguire accertamenti sull’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti dei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
In particolare i dati “vengono raccolti esclusivamente per le finalità previste dalle normative citate” e il “trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici, nel rispetto del Codice deontologico e del segreto professionale e d’ufficio, nonché delle norme dettate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali”.
 
Il documento riporta anche che “l’esecuzione degli accertamenti ed il conferimento dei dati sono obbligatori in base alle disposizioni citate. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti sia da parte del SerT che del Medico competente, e la formulazione, da parte del medico competente, di un giudizio di inidoneità alla mansione specifica. Avverso tale giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni”.
Inoltre “alcuni soggetti operanti presso la struttura in cui opera il medico competente, presso laboratori e presso strutture di II livello, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria”, possono venire a conoscenza dei dati, “in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, al fine dell’adempimento dei compiti a loro attribuiti relativamente alle finalità sopraindicate”.
 
Il lavoratore potrà “esercitare i diritti di aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati nei limiti consentiti dalle disposizioni normative citate, nonché di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, ottenendo l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi”.
In caso di accertamenti di primo livello fatti in azienda iltitolare del trattamento dei dati è il datore di lavoro, mentre il responsabile del trattamento è il medico competente.
 
Infine un documento recante “ Notizie per accertamento I livello a cura del medico competente”, notizie eventualmente da riportare nella cartella clinica, ove non si proceda ad invii al II livello. O da compilare e inviare al SerT per i casi in cui si richieda accertamento di II livello. 
Il documento fa riferimento agli accertamenti attuati per :
- accertamento pre-affidamento della mansione;
- accertamento periodico;
- accertamento per ragionevole dubbio;
- accertamento dopo un incidente;
- Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo) e/o per il reintegro nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo. 
 
I dati raccolti sono relativi a:
- anamnesi/ esame documentale;
- esame clinico obiettivo;
- esame tossicologico analitico su matrice urinaria;
- andamento degli accertamenti;
- invio /certificazione e relazione del SerT. 
 
 
 
Moduli raccolti sul sito dell’ASL ROMA H:
- “ Verbale raccolta campione biologico cheratinico”, (formato PDF, 25 kB);
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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