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Otto punti per migliorare i documenti di valutazione dei rischi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

10/06/2011

Una campagna dell’ULSS 5 per migliorare la compilazione e promuovere l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi. Le carenze delle valutazioni dei rischi e i criteri dell’art.28 del Testo Unico.

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Arzignano (VI), 10 Giu – Molti documenti, che dovrebbero essere le colonne portanti del lavoro di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, hanno spesso un eccessivo contenuto formale e non sono compilati con l’attenzione e la specificità necessarie. In certi casi sono - come indicato in una nostra intervista dal Dott. Pennesi a proposito del DUVRI - un “tema libero”, dove la “libertà” si riduce ad una sintetica compilazione di “crocette” per tipologia di rischio.
 
Permigliorare la compilazione e promuovere l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) è stata promossa dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ ULSS 5 dell’Ovest vicentino una campagna d’informazione, anche in relazione agli accordi sottoscritti dai SPISAL della provincia di Vicenza e da Confindustria nel luglio 2008 per facilitare e migliorare l’attuazione degli adempimenti previsti dall’art 28 del Decreto legislativo 81/2008.
 
Nel documento “L’Organizzazione per la gestione della sicurezza & il Documento di Valutazione dei Rischi sono in continua evoluzione”, lo SPISAL indica di aver rilevato che nonostante il divieto di delega della redazione del DVR, quasi sempre il datore di lavoro (DdL) “non conosce il DVR che dovrebbe avere personalmente redatto”!
In particolare i DdL “devono curare che la gestione della sicurezza e quindi il DVR da loro redatto siano periodicamente revisionati ( miglioramento continuo), anche considerato che nel caso di alcune tipologie di rischio la revisione è obbligatoria per legge almeno ogni 3 anni”.


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In questo senso l’ULSS 5 propone ai DdL un documento che in 8 punti può indirizzare verso un percorso di miglioramento del DVR: infatti un’adeguata adesione agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 “con la redazione di un DVR secondo i criteri previsti dall’art 28 mette a disposizione del DdL un efficiente Sistema di Gestione della Sicurezza ( SGS) che, con minimi accorgimenti, consente di organizzare con relativa facilità e pochi costi il MOG (modello di organizzazione e gestione, dvr) secondo le prescrizioni dell'art.30”.
 
1 - Adeguamento ai criteri dell’art 28
 Si ricorda che “il contenuto del comma 2 lett a costituisce la novità più significativa” introdotta dalle modifiche del D.Lgs. 106/2009, con riferimento al fatto che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Dunque un DVR deve essere:
-semplice: “scritto e strutturato in modo da esporre i contenuti in modo essenziale, schematico, usando un linguaggio comprensibile, evitando inutili termini tecnici complessi. Naturalmente senza perdere in completezza e soprattutto concentrandosi nella descrizione della gestione dei rischi più significativi e rilevanti secondo la potenzialità di produrre danni alla salute dei lavoratori”. Nel documento dell’ULSS 5 – a cui vi rimandiamo per una lettura più esaustiva - sono indicati alcuni degli elementi da non dimenticare nella redazione;
-breve: “cioè evitando inutili lungaggini, elenchi di rischi rari e improbabili, preferendo l’esposizione diretta e positiva, eventualmente rimandando ad allegati per i dettagli tecnici, quando necessari. Per avere una sintesi efficace è importante che per ogni rischio individuato sia indicata la valutazione secondo una scala non superiore a tre, quattro categorie, evitando di elencarli senza distinzione di valore”;
-comprensibile: “evidentemente il DdL che è obbligato dalla Norma ad esserne l’estensore conosce dettagliatamente il DVR ed è in grado di illustrarne il contenuto”. Il DVR dovrà essere comprensibile ovviamente anche a tutti i Soggetti ai quali il DVR è destinato;
-strumento operativo di gestione: strumento “a disposizione del DdL e del suo staff per organizzare e controllare la gestione della sicurezza. Può essere tale se i criteri indicati ai punti precedenti sono stati rispettati”. Criteri che dovrebbero essere inseriti nell’eventuale contratto stipulato da un DdL con un Consulente per avere un supporto nella redazione del DVR.
 
2 - Analisi dei rischi e redazione del DVR
Lo SPISAL indica che è “difficile ritenere completo e corrispondete ai criteri minimi previsti dagli art 17 e 28 un DVR che non contiene l'elenco completo ed aggiornato (almeno ogni 3 mesi) delle macchine e degli impianti utilizzati nel ciclo produttivo,compresigli utensili a mano con motore”! Inoltre si considera utile suggerire “di tenere distinti, per quanto possibile, la valutazione dei rischi di infortunio da quella dei rischi per la salute. Attenzione all’obbligo di dare evidenza oggettiva della collaborazione del MC. Da considerare come indicatore della collaborazione DdL e MC la corretta valutazione di alcuni dei rischi particolari: gravidanza, MMC, sostanze pericolose, cancerogeni, biologico.
Un argomento che richiede urgente adeguamento da parte di molti DdL, carente nei DVR esaminati, è quello relativo alla “valutazione dei rischi connessi agli interventi sulla struttura edilizia dell’insediamento”. In particolare “dovranno essere previste le misure di prevenzione per le manutenzioni in altezza, accesso al tetto, manutenzione impianti sul tetto”.
Inoltre “molti DVR mancano di un elenco nominativo aggiornato con ragionevole periodicità (almeno ogni tre mesi) che associa ogni lavoratore ai rischi ai quali è esposto. Si tratta di una carenza grave, che comporta una non corrispondenza del DVR ai criteri minimi previsti dalle norme per questo documento”.
 
3 - Definizione dell’Organigramma
Nell’Organigramma, parte integrante del DVR, “ad ogni misura di prevenzione individuata il DdL dovrà abbinare nome e cognome di chi ha incaricato di curarne l’esecuzione e di controllare l’adesione costante da parte di tutti i Lavoratori interessati, prevedendo dove, come e quando registrare l'avvenuta verifica. Per fare funzionare qualsiasi sistema di regole è decisivo il ruolo dei Supervisori (Capi squadra, Capi reparto, ecc) che si dovranno attivare costantemente per assicurare il rispetto delle regole di prevenzione. E’ indispensabile specificare il tipo e periodicità delle verifiche periodiche. Può essere fatto facilmente predisponendo dei modelli di Check list per specifico argomento, da compilare periodicamente e poi trasmettere all’istanza superiore”;
 
4 - L’esplicito impegno del DdL sulla missione della sicurezza aziendale
Il DdL deve scrivere e comunicare a tutti i Lavoratori la sua Politica della sicurezza. Nei prossimi giorni PuntoSicuro presenterà un approfondimento di questo aspetto attraverso i modelli proposti dall’ULSS 5.
 
5 - Istituzione formale nel DVR della struttura incaricata dell’analisi infortuni significativi art 29
Anche su questo tema PuntoSicuro presenterà nei prossimi giorni un approfondimento, in merito all’analisi degli infortuni, presentando alcuni documenti dell’ULSS 5.
 
6 - La scheda macchina/impianto
Questo è uno “strumento strategico per attivare la gestione della manutenzione in sicurezza”. “La redazione di una scheda di questo tipo è un punto di passaggio non evitabile per potere poi proseguire nella definizione delle procedure destinate a regolare il corretto uso e la manutenzione delle macchine e impianti”.
 
7 - L’informazione e la formazione/addestramento
La formazione sulla prevenzione – ricorda lo SPISAL – “non ha nulla di diverso dalla normale formazione che viene fornita al lavoratore per svolgere i compiti previsti dalla mansione che gli è stata affidata. Purtroppo l’art 37 del D. legvo sembra scritto apposta per fare confusione”.
Lo SPISAL consiglia di “concentrarsi su alcuni principi basilari evitando di farsi fuorviare da alcuni paragrafi della norma. Gli art.li 36 e 37 impongono al DdL di informare ed addestrare ogni lavoratore a svolgere la sua specifica mansione senza procurasi danni alla salute, cioè mettendo in atto tutte le misure di prevenzione previste nel DVR”.
Particolarmente utile per “consentire una formazione completa efficace e  e poco costosa sarà la disponibilità delle schede macchina/impianto”. In molti casi – continua il documento – si può adempiere all’obbligo di formazione/addestramento anche “con semplici ordini o divieti purché siano sempre motivati, comunicati in modo assertivo, chiaro e comprensibile, controllati dagli incaricati della supervisione”. Utili suggerimenti si possono trovare su un opuscolo prodotto da Suva e già presentato da PuntoSicuro.
 
8 - Il protocollo sanitario
“La stesura di questo protocollo non può che partire dall’elenco nominativo dei lavoratori con relative mansioni ed esposizioni ai rischi contenuto nel DVR. A partire da questo elenco il DdL potrà facilmente preparare la comunicazione dei dati occupazionali al MC come previsto dall’all.3 A del DL 81 per ogni Lavoratore sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria”.
Lo SPISAL ricorda di “tenere registrazione delle modalità e circostanze in cui il MC ha collaborato con il DdL per la redazione del DVR (l’obbligo di collaborazione DdL e MC dell’art.
 29). Si devono registrare anche i criteri che hanno eventualmente motivato l’esclusione dalla Sorveglianza Sanitaria di Lavoratori per i quali non sia evidente la mancanza di rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria”.
 
Come già indicato, nei prossimi giorni PuntoSicuro presenterà altri documenti dell’ULSS 5 per approfondire i temi esposti e contribuire al miglioramento dei documenti di valutazione dei rischi.
 
 
L’Organizzazione per la gestione della sicurezza & il Documento di Valutazione dei Rischi sono in continua evoluzione”, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino (formato PDF, 84 kB).
 
 
Link relativo ad uno spazio web dell’ULSS 5 con documenti utili per l’analisi e gestione dei rischi
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
10/06/2011 (11:39:53)
Aggiungo uno totale 9.
Ascoltare anche noi operai anche se interinali con ANNI di esperienze su diverse qualifiche. Anche noi possiamo aiutare un poco a sconfiggere i continui infortuni e morti sul lavoro. Anzi proporrei al GOVERNO e ISTITUZIONI preposte compreso Carabinieri ed Ispettori del Lavoro che quando NOI io ci troviamo non assunti da contratti interinali precari ma in DISOCCUPAZIONE INSERIRCI NELLE ISPEZIONI SUL LAVORO e vi assicuro 100x100 che TANTI VIOLAZIONI DI LEGGE SUL LAVORO saltano subito fuori e non più occultate o raggirate con questi contratti precari..PROVARE PER CREDERE..IO MI OFFRO VOLONTARIO e GRATUITAMENTE solo chiedo un rimborso spese visto che mi ritrovo nuovamente disoccupato..Un solo infortunio una sola VITA salvata vale la pena di provare..! Sono a ampia disposizione.
Voi di Punto Sicuro se potete trasmettete questa mia richiesta agli organi preposti "magari" trovo lavoro..anche se di volontariato..
Sergio Morando.
Rispondi Autore: Marco Fabbri - likes: 0
10/06/2011 (17:29:43)
Mi piacerebbe sapere se gli ispettori delle ASL hanno mai provato a preparare un documento di valutazione dei rischi. redarre una valutazione come viene preteso è a volte impossibile. FAccio un esempio: Se un'azienda NON ha un elenco dei macchinari (cosa impensabile per gestire qualità, risorse, ecc...) mai più riuscirà a farlo preparare un consulente per la sicurezza!
Rispondi Autore: Francesco Volta - likes: 0
10/06/2011 (17:59:55)
Mi lasciano molto perplessi i consigli (che poi diventano di fatto obblighi) di elencare i macchinari e aggiornarli ogni tre mesi. A cosa serve? Per una valutazione rischi fatta bene non è necessario. Si pensi poi a macchinari complessi o impianti industriali... elenchiamo tutto il P&ID e la singola rotocella? E se cambio un singolo componente devo revisionare tutto il documento? Un altro aspetto riguarda la "politica per la sicurezza". La "politica" fa parte di un sistema di gestione che non può essere obbligatorio per legge. L'idea di abbinare i "nominativi" (nome e cognome) in un organigramma è altrettanto discutibile sotto il profilo di metodo e utilità. Gli organigrammi riportano le funzioni ed i rapporti tra le stesse; caso mai i nomi sono riportati in altri documenti separati. Quello che conta è la funzione e i suoi compiti. In una azienda con 1000 dipendenti ogni volta che cambia un nome devo revisionare il documento.
Rispondi Autore: Francesco Volta - likes: 0
10/06/2011 (18:03:35)
Cosa si intende esattamente per "scheda macchina"?
Rispondi Autore: Gerry Di Masi - likes: 0
22/06/2011 (12:05:27)
Francamente non mi sento di condividere il parere del collega(?) Marco FABBRI, non so se sia un RSPP o un consulente esterno all'azienda. Fornisce un esempio, l'azienda non ha un'elenco dei macchinari, nella fattispecie non è esatto definirla azienda, sarebbe più corretto, almeno a parre del sottoscritto, chiamarla "bottega" e sarebbe già tanto. Non c'è l'elenco dei macchinari? Compilalo, chiedi all'ufficio cespiti, vedrai che qualcosa hanno, li avranno pur iscritti nell'elenco dei cespiti, o no? Certo sarebbe bello avere tutto a disposizione per la stesura del DvR, ma purtroppo, spesso non si tratta di malafede, nè di incuria da parte del piccolo o medio imprenditore, ma piuttosto di ignoranza in materia. Del resto questi signori sono in ottima compagnia, potremmo dire lo stesso del legislatore che ha permesso un corso di sedici ore o poco più per poter svolgre la mansione di RSPP a quei datori di lavoro che presentano un organico fino a dieci lavoratori. Sedici ore o poco più comprensive delle pause caffè, si suppone. Pochine per gestire la sicurezza in fabbrica, in qualsiasi fabbrica. Potrei fornire l'esempio di uno di questi imprenditori che ha ottenuto la possibilità di esercitare tale ruolo, suddividendo la Sua realtà operativa in due nella Sua città di residenza ed esplicandolo inoltre anche a ottocento (800) kilometri di distanza in un'altra sede con meno di dieci lavoratori.
Naturalmente in casi del genere di Sicurezza non è nemmeno il caso di discuterne e dunque, lavoratori abbandonati a se stessi.
Del resto come dici un collega molto preparato e che ho avuto modo di stimare, anche se opera in campo avverso "Finchè non succede niente non accade nulla" Finchè non succede un infortunio non arrivano controlli, perchè agitarsi prematuramente è il pensiero di molti medi e piccoli DdL.
Costoro che non hanno, nella maggior parte dei casi un sistema di contabilità industriale che permetta di analizzare i costi di produzione. Non saranno in grado, certamente di mettere su un'analisi dei costi per infortuni. Se lo faccessero, si accorgerebbero che prevenirli è, oltre che doveroso da parte Loro, anche vantaggioso per Loro stessi, per i Loro dipendenti e per la società in genere.
Per quanto attiene poi il parere del primo collega. non mi preoccuperei poi tanto dei cognomi in organico, nel corso di un'ispezione in conseguenza dell'accadimento di un evento lesivo in fabbrica, quello che è considerata è la responsabilità della funzione. Mi spiego se il Direttore di Produzione è indicato in organico come Ing. Bianchi, mentre al momento del fatto è in realtà l'ing. Rossi, cosa vuole che sia la differenza, a meno che l'ing. Bianchi non sia andato via da qualche anno...Non ci vuole poi molto ad aggiornare un organigramma. E comunque nel caso non ci sarebbe, ho ragione di ritenere in virtù della mia anzianità professionale, una contestazione sul fatto, non essendo previsto, almeno fino ad oggi, il reato di mancato aggiornamento dell'organico di stabilimento e/o di bottega.

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