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La FAD e la formazione di RSPP, addetti all’emergenza e RLS

Un chiarimento sulla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

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La Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha pubblicato nella sezione del sito regionale dedicato alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un chiarimento in merito alla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), addetti antincendio e gestione dell’emergenza, addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).


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Le linee interpretative pubblicate dalla Direzione Prevenzione sono indirizzate agli SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ma “intendono comunque orientare nel lavoro quotidiano i soggetti della prevenzione negli ambienti di lavoro, secondo metodologie validate” in ordine alle criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente.

Secondo il chiarimento della Regione Veneto sono numerosi i corsi di formazione che allo stato attuale della legislazione* possono essere svolti attraverso l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), sia nella completezza del percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS), sia parzialmente per la parte relativa alla formazione teorica ( addetti antincendio e primo soccorso).

Ai corsi indicati della Regione Veneto che possono essere svolti attraverso la formazione a distanza sono poi da aggiungere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti in questa modalità dal punto 3 dell’Allegato 1 dell’ Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (richiamato dall’articolo 32 del decreto legislativo 81/2008).

Inoltre, per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza, è da ricordare che l’utilizzo di sussidi audiovisivi nella parte pratica dei corsi di formazione per aziende a rischio di incendio basso (sussidi che sono quindi erogabili anche attraverso la formazione a distanza) è prevista dall’Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998.

Pietro de’ Castiglioni

* In attesa dei futuri accordi Stato Regioni che dovranno definire le modalità di erogazione della formazione per queste figure ma la cui approvazione è stata rimandata alla fine dell’anno.

Il chiarimento della Regione Veneto
Domanda:
Sono validi i corsi on line (FAD) per la formazione di Responsabili (RSPP) e  Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS)?

Risposta:
1. nei corsi di formazione per ASPP e RSPP, disciplinati dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 non è ammesso l’erogazione della formazione a distanza  Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di  per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08);

2. per quel che concerne la formazione degli Addetti al servizio antincendio, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di teoria possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di esercitazione pratica - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;

3. in ordine alla formazione degli Addetti al pronto soccorso aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, mentre risulta oltremodo opportuno che la capacità di intervento sul campo sia acquisita mediante esercitazioni pratiche (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);

4. riguardo ai corsi di formazione per i lavoratori e gli RLS (art. 37 D.Lgs. 81/08)  non sussistono impedimenti allo svolgimento con modalità FAD.

N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svoltiprediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori. 
 
 
La pagina dedicata alla formazione contenente il chiarimento.

Pietro de' Castiglioni


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Rispondi Autore: giacomo calvi - likes: 0
18/03/2010 (10:14)
in sintesi

mi sembra molto limitante e poco significativo
un approfondimento sul metodo formatico della fad
estraniandolo dalla normativa vigente:

ovvero certo è che
la legge non vieta per molti casi la stessa,
come sopra scritto.

certo è che la legge richiede la programmazione della formazione aziendale e il rispetto di altri importanti vincoli qui non citati.

sarebbe bene ricordare inoltre
che prima della scelta del metodo
è fondamentale, in estreme sintesi:

1. l'analisi dei bisogni aziendali
(registro infortuni, mancati infortuni, interviste lavoratori, preposti ecc...);

2. la programmazione di tutta la formazine aziendale
(quali corsi, quali minsioni da formare, quando effettuare i corsi, quali i sogetti formatori,
la collaborazione con gli OO.PP);

3.la progettazione di un corso
(re, moduli, docenti, partecipant, registro, programmazione esecutiva, obiettivi, argomenti, metodi e strumenti, tempi; qui si può ipotizzare l'utilizzo della fad)

qui si può inserire il testo ..."In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori."

3. l'erogazione e l'esecuzione del corso
(contratto d'aula, diattica attiva, supporti d'aula, coerenze materiali e contenuti, ecc...);

4. la fase di verifica e valutazione
(delle presenze, dei test di apprendimento, questionario di gradimento, attestato, libretto formativo, relazione finale del coso, verifica delle competenze acquisite all'interno del corso nella pratica lavorativa quotidiana).

estrapolato dal contesto (legislatvo)
ciò che avete scritto
potrebbe essere mal interpretato.

buon lavoro
giacomo calvi

Rispondi Autore: Luca Benatti - likes: 0
10/04/2014 (09:02:35)
Chi contesta e/o non accetta la formazione online, fatta con i dovuti criteri e precauzioni, vive nel medioevo e favorisce la confusione ed il pantano burocratico di questo paese, anche perchè la legge parla chiaro e prevede le metodologie di e-learning.

Se vi è una possibilità di modernizzazione e snellimento del settore ben venga; così la cultura della sicurezza sarà meglio accettata da aziende e lavoratori.

In alcuni paesi scandinavi anche le lezioni alle scuole primarie vengono fatte online, per le elevate distanze tra le varie strutture, cosa che a me sembra inopportuna, ma nel settore salute e sicurezza lavoratori la cosa è ampiamente auspicabile.

Chi si arrocca su posizioni stantie, o ha interessi secondari o è completamente cieco alle esigenze del settore.

Ricordo per fare un esempio che Google è valutato in borsa come o più di tutte le aziende italiane messe assieme, quindi anche nel nostro settore vige l'obbligo di adeguamento a nuove metodologie.

saluti
Benatti
Rispondi Autore: amerigo bianchi - likes: 0
16/10/2014 (11:41:54)
Aldilà di tutte le considerazioni positive (poche) o negative (tante) sull'utilizzo della metodologia formativa in FAD (meglio sarebbe parlare di metodologia e-learning che è ben altra cosa), vorrei segnalare che nell'articolo si "accetta" una formazione FAD per il RLS. A tal proposito ricordo che l'art. 37 del T.U. al comma 11 riporta che 12 ore delle 32 ore minime di formazione obbligatorie per questo soggetto devono riguardare i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione adottate. Questo per dire che o siamo difronte ad una FAD personalizzata azienda per azienda oppure i corsi in FAD di 32 ore, trattando argomenti di carattere generale anche sui rischi e le misure di prevenzione, non sono validi.
Rispondi Autore: Chris Bin - likes: 0
17/10/2014 (11:41:47)
AMERIGO BIANCHI: letto il Suo commento, Le chiedo che differenza faccia la stessa formazione in aula, magari presso le varie associazioni di categoria (vedi Confindustria...), dove partecipano anche decine di persone, di realtà anche molto diverse tra loro?
Mi sembra la stessa minestra, pertanto, approviamo queste benedette FAD e magari richiediamo che siano introdotte più ore dedicate ai rischi specifici propri dell'attività.
Grazie.
Rispondi Autore: amerigo bianchi - likes: 0
22/10/2014 (18:41:14)
Carissino Chris Bin, il punto della questione è che nè la formazione FAD, né quella in "aula" se non risponde a certi requisiti e, soprattutto, se non produce risultati non serve! Se la formazione non riesce a modificare o ottenere quei comportamenti specifici del ruolo e della mansione dei soggetti del sistema di prevenzione, non potremo mai sostenere che siamo difronte ad un adeguata formazione.
Se poi devo fornirti alcuni criteri per differenziare le metodologie didattiche da utilizzare provo a proporti questa domanda: qual'è la tecnica più efficace per insegnare un comportamento o una modalità di gestione del/i rischio/i a cui una persona è esposta? L'aula, le FAD, e-learning, la fruizione di materiale on-line, sono tutte tecniche finalizzate a "fissare" apprendimenti intellettuali (i saperi cognitivi quali per esempio: il significato di rischio, danno, valutazione dei rischi, dpi, diritti, doveri, etc etc), ma per insegnare una procedura operativa o una funzione o un ruolo, dove gli apprendimenti risiedono nei saperi operativi e relazionali, pensi che possano essere adeguate le tecniche sopra citate? Per queste finalità (obiettivi di apprendimento) è meglio una discussione di gruppo, uno scambio di esperienze, un role playing, o altre tecniche in cui, come avviene in una "palestra", ci si allena per poter esercitare un ruolo (es: ruolo del preposto) o qual è la procedura e come deve essere applicata da uno o più lavoratori.
La distinzione di questi apprendimenti apre anche un'altro aspetto e non per questo secondario. Pensa alla valutazione degli apprendimenti che per alcuni processi formativi è obbligatoria in quanto definita negli accordi o dalle norme, ma che poi qualunque essa sia il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascuno riceva una formazione sufficiente e adeguata. Mentre un apprendimento cognitivo si valuta con un test, un esame orale, la produzione di un saggio (tutti strumenti tipici del modello scolastico), in un apprendimento operativo o comportamentale non c'è test o saggio capace di dimostrare una capacità acquisita consistente nell'esercitare un ruolo o adottare quello specifico comportamento che minimizza il rischio specifico lavorativo. In questi casi meglio una valutazione da eseguire prima nella modalità di "palestra" sopra riportate a cui necessariamente dovrà essere data continuità nell'ambiente di lavoro. Tutto ciò si colloca in quella che si chiama formazione continua che è ben diversa dal modello scolastico. Tutto ciò si chiama andragogia che è ben diversa dalla pedagogia.
Detto questo, e giusto per sottolineare che non vivo nel medioevo, non è che sono contro le metodologie informatiche. Anzi le sostengo e le implemento, però queste devono essere fatte bene (criteri indicati in e-learning) e sono adeguate solo per tutti quegli insegnamenti/apprendimenti che si riferiscono ai saperi intellettuali. Definito questo "confine", quando si devono affrontare apprendimenti di tipo operativo e comportamentali, non si può fare a meno di ricorrere ad altre metodologie e tecniche didattiche.
Rispondi Autore: Chris Bin - likes: 0
24/10/2014 (11:29:06)
Caro Amerigo Bianchi,
la Sua risposta non fa una piega.
Anzi, apprezzo ed ammiro la professionalità e la preparazione in materia.
Condivido in pieno quanto da Lei esposto e, facendo un passettino indietro, La ringrazio per tale delucidazione e motivazione.
Sono convinto che solo una buona formazione e solo una preparazione con esempi e verifiche sul campo possano completare in maniera efficace la teoria.
Buon lavoro!

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