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Decreto 81: sulla modifica degli allegati 3A e 3B

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

30/07/2010

Osservazioni della SIMLII sulla proposta di modifica ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

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Il D.Lgs 106/09, all’art. 25, comma 1, prevede una ridefinizione “secondo criteri di semplicità e certezza” dei contenuti degli Allegati 3A e 3B dell’Art. 40 del D.Lgs 81/08 e delle modalità di trasmissione delle relative informazioni.





La SIMILI (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale) ha presentato le sue osservazioni in merito:

- la lettera inviata dalla SIMLII al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro in data 27.07.2010 in merito all’allegato 3A (formato .doc, 40 kB) e all’allegato 3B (formato PDF, 10 kB) ex art 40, comma 2 bis, DLgs 81/08 con le relative proposte di modifica (vedi note);

- e il documento di pari oggetto inviato dalla SIMLII in data 23.06.2010 ai due Ministeri anzidetti, al Coordinamento delle Regioni, e alle parti Sociali.


Pubblichiamo le note della SIMILI in merito agli allegati 3A e 3B ex art 40 comma 2 bis d.lgs. 81/08.

NOTE IN MERITO ALL’ALLEGATO 3A
Va rammentato che, trattandosi di contenuti minimi, vanno limitati al massimo e indicati i dati certi, non suscettibili di modifica nel tempo e indispensabili per raggiungere lo scopo che si prefigge il documento sanitario. Il nuovo allegato 3A dovrà comprendere tutti i modelli di cartella (cioè sia quello previsto dall'81/08, quello per i cancerogeni e anche il vecchio modello del TU 1124/65 per asbestosi e silicosi), con la sola esclusione del DOSP per le radiazioni ionizzanti, esplicitamente previsto da altra normativa (D.Lgs. 230/95).
A questo proposito, nel modello originario alcuni dati sono ridondanti o scarsamente utili:
età del lavoratore = dato inutile, dal momento che deve essere indicata la data di nascita e che ovviamente si tratta di un parametro che varia nel tempo;
dati relativi all’azienda = si tratta di dati già noti alla PA; nella cartella sanitaria e di rischio il Medico Competente dovrà limitarsi a indicare esclusivamente la ragione sociale e la sede dell’unità operativa cui afferisce il singolo lavoratore. Nella griglia dell’allegato 3B dovrà, invece, indicare anche la partita Iva o il Codice Fiscale, codice numerico/alfanumerico che individua univocamente l’azienda, nonché la sede dell’unità operativa seguita [tutte le altre informazioni che possono essere utili ai ministeri interessati o ai singoli Spresal possono essere
facilmente reperite attraverso altre banche dati, complete e disponibili per la consultazione];
fattori di rischio = indicare i fattori di rischio con riferimento alla normativa vigente e analizzati nella fase di valutazione dei rischi, specificando nei casi previsti dalla legge i livelli di
esposizione individuale;
anamnesi patologica = sarebbe opportuno indicare separatamente la “ tipologia di invalidità – lavorativa o civile - e le malattie professionali riconosciute” riferite dal lavoratore; programma di sorveglianza sanitaria (“protocollo sanitario e periodicità degli accertamenti”) = questo paragrafo, dal punto di vista logico e consequenziale, va posto prima, cioè subito dopo la indicazione della mansione;
firma del lavoratore = va meglio specificato, come segue: “la firma del lavoratore attesta l’avvenuta informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità. Nel caso di cartella informatizzata potrà essere acquisita, per tali finalità, con dichiarazione in calce al giudizio di idoneità nella copia cartacea trattenuta dal Medico Competente.”
Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione a lavoratore e datore di lavoro: va indicata la MANSIONE SPECIFICA oltre al reparto e ai rischi; per quanto riguarda l’apposizione della firma da parte del lavoratore si rimanda alla nota precedente (appare inutile, d’altronde, far firmare al soggetto un certificato personale, allo stesso indirizzato e rimesso alla sua diretta custodia).

NOTE IN MERITO ALL’ALLEGATO 3 B
Si ribadisce che non si tratta di uno strumento da utilizzare per la vigilanza, ma esclusivamente a fini statistico–epidemiologici. Si sottolinea l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare tempestivamente tutti i dati non di pertinenza del Medico Competente.
Nel modello originario alcuni dati sono ridondanti o scarsamente utili:
dati identificativi dell’azienda = per identificare la ditta, da parte del Medico Competente, è sufficiente indicare solo ragione sociale e partita Iva (o Codice fiscale). I dati relativi alla sede della società (indirizzo, comune etc.) sono utili solo nel caso di unità operative o unità produttive distaccate. Tutte le altre informazioni sono già note alla PA e reperibili attraverso la consultazione di altre banche-dati (ad esempio INPS, INAIL, Camere di Commercio etc.);
numero di lavoratori occupati = anche questo è un dato scarsamente utile da richiedere al Medico Competente, perché variabile nel tempo e, comunque, già noto alla PA (vedi nota precedente);
dati identificativi del Medico Competente = è sufficiente indicare nominativo e codice fiscale, che identificano in modo univoco i professionisti; per le comunicazioni può essere sufficiente indicare un indirizzo di posta elettronica, meglio ancora se PEC (posta elettronica certificata);
malattie professionali segnalate dal Medico Competente = dato di dubbia utilità, in quanto già in possesso sia della PA (= banca dati INAIL) che degli stessi SPreSAL territoriali, cui viene
inviata copia del primo certificato medico di MP o della denuncia ai sensi dell’art. 139 TU 1124/65;
dati relativi alla sorveglianza sanitaria = specificare che trattasi di giudizi di idoneità alla mansione specifica;
esposizione a rischi lavorativi dei lavoratori = si tratta di una tabella estremamente complessa, piuttosto difficile da compilare anche con l'ausilio di adeguato software nel caso di cartella informatizzata. Si ribadisce che il giudizio di idoneità alla mansione specifica non consente di valutare lo stato di salute né del singolo lavoratore né, tantomeno, della popolazione lavorativa di un’azienda o di uno specifico comparto. La stessa enumerazione dei rischi lavorativi appare discutibile, soprattutto in relazione all’attuale realtà produttiva del nostro paese, e alcune voci si prestano a differenti e variabili interpretazioni (ad es.: “esposizione” ad amianto, benzene, amine aromatiche, CVM …..). Per evitare equivoci sarebbe stato meglio indicare esclusivamente i rischi previsti nella normativa vigente (D.Lgs. 81/08, lavoro notturno, verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e al.), eliminando le colonne relative al “numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria”. Per quanto detto si propone, quindi, l’abolizione della tabella in esame.”


La lettera inviata dalla SIMLII il 27.07.2010 (formato PDF, 38 kB)
L’allegato 3A (formato .doc, 40 kB)
L’allegato 3B (formato PDF, 10 kB)
Le note (formato PDF, 53 kB)
Il documento di pari oggetto inviato dalla SIMLII in data 23.06.2010 (formato PDF, 66 kB)



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