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"Io scelgo la sicurezza", n. 2/2011

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

09/06/2011

Disponibile online il numero di giugno di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte: il focus del numero è la sicurezza del lavoro negli appalti.


Torino, 9 Giu - È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter " Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Il Focus di questo numero, disponibile online nel sito della regione Piemonte e dedicato alla Prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, si occupa del tema della sicurezza del lavoro negli appalti.
 
La sicurezza del lavoro negli appalti di lavoro e servizi
di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)
 
Nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro appalto e sicurezza rappresentano due elementi che, se per naturale conseguenza dovrebbero prefiggersi di raggiungere un obiettivo comune (massima qualità di ciò che è oggetto dell’appalto senza pregiudicare l’integrità fisica delle persone), nella realtà dei fatti, a causa della contrapposizione degli interessi delle parti in gioco, committente e impresa appaltatrice, diventano spesso terreno fertile per la precarietà e
vulnerabilità unicamente per il bene che dovrebbe essere invece oggetto di maggiore attenzione: la salute delle persone.
[…]
 

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Il D.lgs. 81/08
Ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo assume una serie di obblighi.
 
Il primo obbligo è quello di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Il secondo obbligo del datore di lavoro committente è quello di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il terzo obbligo che riguarda sia il datore di lavoro committente sia i datori di lavoro delle imprese appaltatrici impone ad entrambi di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’ appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’azione di cooperazione e di coordinamento di cui si è detto sopra deve essere promossa dal datore di lavoro committente attraverso la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ( DUVRI).
 
L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
I “due giorni” indicati dall’articolo 26, comma 3 bis sono da riferirsi alla durata dei “lavori o servizi” indipendentemente dalla loro continuatività.
Quindi il riferimento temporale dei due giorni non coincide né con la durata contrattuale né con la durata del singolo intervento, ma coincide con la durata dei “lavori o servizi”.
Si deve sottolineare che la deroga indicata dall’articolo 26, comma 3 bis riguarda solamente l’obbligo di cui al comma 3 (redazione del DUVRI) e non anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (verifica dell’idoneità tecnico professionale, informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, cooperazione e coordinamento all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione) che quindi trovano applicazione anche ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.
 
Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 26 disciplina i casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del D.lgs. 163/06 (centrali di committenza), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente.
In questo caso la pianificazione delle misure di sicurezza per vincere i rischi da interferenza che
si generano durante i lavori in appalto viene a definirsi in due momenti: al momento dell’affidamento dei lavori il committente redige un documento “standard”, mentre prima dell’inizio dei lavori tale documento dovrà essere reso operativo dal soggetto presso il quale deve essere concretamente eseguito il contratto.
 
Questo è ad esempio il caso degli appalti affidati dai Comuni e dalle Province per lavori da eseguirsi presso soggetti terzi, quali ad esempio le scuole o gli uffici giudiziari.
Al fine di contrastare il lavoro nero il comma 4 dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.
 
La norma dell’art. 26 non si applica ai danni prodotti in conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, ma a tale riguardo occorre precisare che questa previsione opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente mancante in chi opera in settori diversi. Non può quindi considerarsi come rischio specifico, ai fini dell’applicabilità’ della suddetta norma, quello che , ad esempio,debba essere fronteggiato con l’impedire lo stazionamento di persone nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa (nella specie, escavatore munito di benna) essendo tale pericolo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalla sue specifiche competenze (Cass. Pen., Sez. IV , 19/08/2005, n. 31296)
 
Inoltre occorre ricordare che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
L’ultimo obbligo riguarda la “riconoscibilità” del personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, e dai lavoratori autonomi (art. 21), che devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
 
Rapporto tra DUVRI e PSC.
Sia il DUVRI sia il PSC sono strumenti di pianificazione volti ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza tra imprese e/o lavoratori che operano in appalto. Ma mentre gli obblighi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 (e quindi anche il DUVRI) si applicano a tutti i lavori in appalto nei quali esista un datore di lavoro committente, il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Il legislatore ha definito i casi di esenzione di alcuni obblighi contenuti nell’art. 26 nei casi esplicitamente definiti dall’art. 96. In particolare il secondo comma dell’art. 96, stabilisce che “L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3”.
 
Dall’analisi di tale norma si evince chiaramente che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’articolo 26 comma 1 lettera b (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente), 26, comma 2 (cooperazione e coordinamento), 26, comma 3 (DUVRI) e 26 comma 5 (indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza) si intendono automaticamente assolti.
Tale previsione ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non è obbligatorio il DUVRI. Non è sempre così.
Si ritiene che la deroga di cui all’ art 96, comma 2, operi esclusivamente nel caso in cui le imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre imprese ed altri lavoratori che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perchè ad esempio non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti.
 
Si prenda ad esempio il caso in cui un datore di lavoro appalti lavori edili , da eseguirsi all’interno della propria impresa, ad una impresa appaltatrice ed autorizzi il subappalto ad una seconda impresa. Trattandosi di lavori edili, con presenza di due imprese, occorrerà incaricare un coordinatore per la sicurezza che dovrà redigere il PSC ed entrambe le imprese esecutrici dovranno redigere il loro POS. Le due imprese edili accettando il PSC e redigendo il POS potranno ovviamente invocare l’applicazione dell’art. 96, comma 2, ma l’impresa del committente (e le eventuali altre imprese non edili che operano in appalto) non ha possibilità di accettare il PSC ne di redigere un POS e quindi non potendo invocare la norma contenuta nell’art. 96, comma 2, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26. Nel caso ipotizzato è possibile immaginare che vi siano rischi di interferenza tra le attività del committente e quella delle imprese edili, ma in molti casi questi rischi di interferenza potrebbero esulare dalle competenze e dalla responsabilità del Coordinatore per la sicurezza. Dunque in questo caso si dovranno avere due documenti di pianificazione: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che gli estensori di tali documenti (datore di lavoro committente e coordinatore per la sicurezza) operino in stretta collaborazione.
 
Solo in questo modo può essere garantita la sicurezza relativa ai rischi di interferenza derivanti
dall’esistenza di lavori edili e non edili (il committente potrebbe avere altre imprese non edili che operano in appalto) nello stesso contesto lavorativo.
Resta ovviamente la possibilità di trovare soluzione al problema confinando l’attività edile e quella non edile in modo da evitare rischi di interferenza, ma non sempre questa soluzione risulta possibile (si pensi anche solo alle aree comuni di accesso o di manovra).
Ancora più evidente è il caso previsto dall’art. 26, comma 3 ter del D.lgs. 81/08 che stabilisce che «Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
 
Non è un caso, a nostro avviso, che l’articolo 96, comma 2, non faccia cenno al comma 3 ter, e quindi di fatto non ritenga mai assolto tale obbligo con la redazione di PSC e POS. D’altra parte in questo caso si inserisce un terzo soggetto (Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto) che non alcun rapporto con PSC e POS. Si pensi ad esempio agli interventi di manutenzione edile realizzati nelle scuole ma commissionati da Province o Comuni. In che modo la redazione del PSC e la redazione dei POS da parte delle imprese esecutrici potrebbe inserirsi nella pianificazione delle misure di prevenzione della scuola che non ha alcuna parte nel processo di elaborazione di tali documenti ? Dunque anche in questo caso accanto al POS ed al PSC dovrà essere redatto il DUVRI “ricognitivo” da parte della stazione appaltante e lo stesso dovrà essere integrato dal datore di lavoro della scuola, ed anche in questo caso sarà quantomeno opportuno che gli estensori di tali documenti operino in stretta collaborazione.
 
La giurisprudenza
L’attuale articolo 26 del D.lgs. 81/08 è “figlio” dell’art. 7 del D.lgs. 626/94, che pur non prevedendo la redazione del DUVRI già prevedeva gli obblighi di “informazione”, “cooperazione” e “coordinamento”. Sulla base di tali principi la giurisprudenza si è più volte espressa sulla responsabilità del datore di lavoro committente.
Da ultimo la IV sezione della Cassazione Penale con la sentenza 7 aprile 2011, n. 13744 ha ribadito che “la giurisprudenza di questa Corte è ben consolidata nel senso che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, nel prevedere l’obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l’obbligo per i datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all’attività oggetto dell’appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall’appaltatore (sez. 4, 30.3.2004 n. 45068 rv. 230279); essendosi altresì precisato (sez. 4, 1.7.2009 n. 37840 rv 245275) che la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l’evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa; ed altresì (sez. 4, 30.9.2008 n. 41815 rv. 242088) che l’appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di un’unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza”.


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Rispondi Autore: MB - likes: 0
09/06/2011 (08:40:49)
"P.O.S. e Pi.M.U.S. - Piani di sicurezza precompilati aggiornati al D.lgs 106/09"
Queste pubblicità su un sito che VUOLE proporre sicurezza sul lavoro sono idonee? Un banner (ben pagato) di documenti precompilati è il primo modo di suggerire a un DDL di risparmiare sulla valutazione dei rischi...
Rispondi Autore: redazione - likes: 0
09/06/2011 (09:26:39)
Gli annunci pubblicitari all'inizio dell'articolo non sono scelti dalla redazione ma compaiono in automatico su scelta del gestore "Google" della pubblicità.
Rispondi Autore: Marco Maggioli - likes: 0
09/06/2011 (12:25:31)
Vorrei sapere chi ha il coraggio e da che mente contorta si possa sostenere che in un cantiere dove è stato designato il Coordinatore, oltre al PSC è necessario il DUVRI.
dott. Marco Maggioli
Rispondi Autore: MORANDO SERGIO - likes: 0
09/06/2011 (13:18:13)
Si proprio la Regione Piemonte ...dove le leggi sulle sicurezze sul lavoro SONO CONTINUAMENTE VIOLATE NONOSTANTE DENUNCIE E SCRITTI ! La Regione Piemonte fa i controlli su Comuni e Comunità Montane...dove i dpr NON vengono forniti..dove si fanno contratti precari con ditte interinali..o cantieri lavoro SENZA FARE I CORSI DI SICUREZZA e Neppure quelli sui macchinari usati esempio motoseghe..decespugliatori..rasaerba..mandandoci a ripristinare tetti o potare alberi SENZA alcuna pROTEZIONE di LEGGE anche se richieste!E corsi di legge teorici e pratici preteso le firme SENZA in realtà farli..!!!!!!Cantieri lavoro e ditte di somministrazione interinale VIOLANO continuamente tali leggi RAGGIRANDOLE persino con le qualifiche...semplicemente assumendoti da manovale o altro basso profilo..COSì si EVITERANNO visite mediche di qualifica come il SALDATORE..ma da manovale si DEVE sldare gru a torre e autogru! Ma anche senza i DPR..! SENZA I PATENTINI DI SALDATURA che sono tanti diversi ad esami e scadenza biennali..si deve saldare senza autorespiratori ! ED il fumo specie di saldatura già pericolo così comè e ancora più pericoloso se si salda su vernici e olli di protezione ! CANCEROGENO ! Fa male a polmoni alla pelle occhi e capelli ben peggio delle sigarette!Senza contare le radiazioni con danno agli occhi con vetrini oscuranti di basse gradazioni..o il calore stesso fa danno agli occhi,..ma la Regione Piemonte le sa quanto accade nella SUA REGIONE con questi contratti precari interinali e similari??? Sa o non vuole sapere certe verità? Se la Regione Piemonte desidera o qualche Ispettore del lavoro Carabinieri etc. vogliono tali PROVE VERITà gli le do molto volentieri a patto che poi siano LORO a scrivere di queste prove e non più io ! Salvagurdando così il bene di tutti! Evitando così possibili infortuni o peggio morti! Chi tace o non scrive è poi compartecipe SAPENDO..di eventuali infortuni o morti IO NON HO VOLUTO COMPARTECIPARE a certe maestranze a certe figure...che sanno ma hanno occultato..LE VERITà!!!!!!!!!!!!!!
Pensateci Voi della Regione piemonte e agite non aspettate che avvengano i soliti infortuni per agire dopo di questi..SERVE PREVENZIONE E VERI RIPETUTI CONTROLLI ISPETTIVI CONTRAPPOSTI !E CHIEDENDOCI DI FARVI VEDERE LE PROVE e RICHIEDERE ANCHE IL NOSTRO AIUTO ..io mi offro volontario se Volete GRATUITAMENTE per il bene di tutti e di valore civile per avere scritto vERITà che certi cercano di NON fare uscire..Volete la mia colloborazione Regione Piemonte?
Sergio Morando
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni Ispettore Tecnico del Lavoro - likes: 0
09/06/2011 (15:28:20)
Signor Morando, infelicemente non opero nella sua regione (Piemonte) sono scioccato per le cose che scrive e che suppongo siano vere. A parte il fatto che nei controlli tutti si presentano come ispettori del lavoro e poi sono magari di altri enti (tioi SPISAL-ASL ecc.) quindi andiamoci piano con le generalizzazioni. Poi le consiglio di recarsi alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia cui avvengono i fatti segnalati e chiede di conferire con il Capo Unità Vigilanza Tecnica, parlarne se trattasi di cantieristica o altra nostra competenza , altrimenti pultroppo deve recarsi alla ASL del luogo, perchè come sarà a sua conoscenza noi possiamo intervenire solo sui cantieri . In ultima analisi segnali i fatti alla Procura della Republica competente per territorio e vedrà che riuscirà a smuovere le cose. Ciao e non se la prenda più di tanto, io invece vorrei sapere perchè i politici non ci mandano ad effettuare controlli sui cantieri dell'EXPO di Milano, a sentito dire operano ditte con quasi tutto il personale in nero ed extracomunitari ...... come mai ??????
Ciao a tutti
Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
01/08/2011 (22:35:13)
Eg. Ispettore Tecnico del Lavoro Raffaele dott. Giovanni.
A Sua risposta La ringrazio per le notizie datomi qui su Punto Sicuro ..tutte le notizie sopra descritte Le posso assicurare che sono VERE erano state consegnate a VERBALE presso i Carabinieri di San Michele Mondovì ora tali prove saranno portate al Tribunale di Mondovì ad udienza "presubilmente a settembre 2011 compreso i testimoni dei fatti.
Ho dovuto generallizzare perchè se metto i nomi ditta..benchè in alcuni siti avevo scritto "rispettare le Leggi" avevano ugualmente pubblicato i NOMI delle ditte NON le persone..forse hanno capito i pericoli e l'interesse di tutti..e capisco bene che altre ditte possono essere oneste e che rispettano le leggi antifortunistiche..queste vanno premiate..ma chi raggira occulta contro noi operai sulle leggi..si riversa poi il tal fare..anche ad altre persone che non ne sanno nulla,e le statistiche parlano da sole sempre più infortuni e morti bianche accadono ogni giorno in Italia peggio che una guerra!
Comunque Se LEi Dott. Ispettore del Lavoro Giovanni Raffaele o come altri Ispettori e la stesso staff di Punto Sicuro potete se Volete assistere ad i processi vista l'importanza d'interesse generale oltre che di noi lavoratori.
Comunicherò qui su Punto Sicuro e Staff appena si saprà le date precise dei processi presumibili a settembre 2011.
In occasione La rigrazio e Le mando i miei più cordiali saluti.
Sergio Morando. Lesegno .

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