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Sostanze pericolose e valutazione dei rischi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

10/09/2009

Disponibile in rete un documento europeo che affronta le problematiche della valutazione dei rischi delle sostanze pericolose. La definizione di sostanza pericolosa e le cinque fasi di valutazione.

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Il 26 e 27 gennaio 2009 si è svolta a Bruxelles una conferenza - organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati (CES- ETUC) e dall'Istituto Europeo (ETUI) - sulla partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in azienda in relazione alla stesura del documento di valutazione dei rischi.
 
Di questa conferenza, di cui PuntoSicuro ha già approfondito la parte relativa agli errori frequenti nella valutazione dei rischi, segnaliamo un ulteriore documento dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA): “Sostanze pericolose e valutazione dei rischi”.
 
 
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Intanto cosa si intende per sostanze pericolose
Le sostanze pericolose “sono sostanze liquide, gassose o solide che costituiscono un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori” e che “si trovano in quasi tutti gli ambienti di lavoro, comprese le piccole e medie imprese”.
Queste sostanze possono essere sostanze chimiche o biologiche (batteri, virus, lieviti e muffe, parassiti ecc.) comprendendo “sia prodotti secondari di un’attività produttiva  che materie prime (fumi di saldatura, gas di scarico di motori diesel, polvere di legno, farine usate nei panifici ecc.)”.
Dopo aver affrontato gli effetti di queste sostanze sui lavoratori e il regolamento REACH, che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente, il documento entra nello specifico della valutazione dei rischi.
 
Sappiamo che la valutazione dei rischi è “fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute, e può essere considerata  la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali”, ma come impostare una valutazione dei rischi delle sostanze pericolose?
 
Intanto la valutazione dei rischi di queste sostanze “richiede l’adozione degli stessi principi e processi basilari di altri rischi professionali”.
Ad esempio è indispensabile consultare e coinvolgere i lavoratori che manipolano o sono esposti alle sostanze pericolose: sono loro che conoscono il posto di lavoro, sono loro che dovranno “introdurre le eventuali modifiche alle condizioni/prassi di lavoro”.
Per la valutazione “sono disponibili metodi diversi”, ma per la maggior parte delle imprese “dovrebbe essere sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi”.
 
Fase 1: individuare i pericoli e le persone a rischio
Intanto devono essere cercate le “sostanze che possono provocare danni e individuare i lavoratori che possono essere esposti a tali sostanze”, con particolare attenzione alle categorie di lavoratori maggiormente a  rischio (lavoratori giovani, donne in gravidanza, madri in allattamento,  lavoratori migranti,  personale senza formazione o esperienza, addetti alle pulizie, …).
È bene:
- “procedere a un inventario delle sostanze impiegate e generate sul posto di lavoro; 
- raccogliere informazioni su tali sostanze, per esempio sui danni che possono provocare e sulle modalità di comparsa” (fonti informative possono essere le etichette standardizzate sulla sicurezza, i simboli di rischio e le schede  di sicurezza);
- “controllare i limiti di esposizione professionale (OEL) per le sostanze”: gli OEL “fissano il quantitativo massimo di concentrazione (atmosferica) di una sostanza”; 
- “stabilire se vengono utilizzate sostanze cancerogene o mutagene, per le quali si applicano norme più rigorose”.
 
Fase 2: valutare e dare priorità ai rischi 
In questa fase si valuta “l’esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose individuate, analizzando il tipo, l’intensità, la durata e la frequenza dell’esposizione”.
Inoltre è necessario:
- “individuare le procedure di lavoro utilizzate;
- rilevare le esposizioni combinate alle sostanze;
- esaminare gli effetti combinati con altri rischi” (ad esempio rischi di incendio in prossimità di sostanze infiammabili, lavoro fisico pesante che può aggravare l’assorbimento di sostanze chimiche, …).
L’elenco che ne risulta “potrà essere utile per redigere un piano d’azione”.
 
Fase 3: decidere un’azione preventiva
È necessario seguire la seguente gerarchia di misure da adottare per prevenire o ridurre l’esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose: 
- “eliminazione: “il modo migliore per ridurre i rischi connessi a sostanze pericolose. Eliminare la necessità dell’utilizzo di tali sostanze  modificando il processo o il prodotto in cui si fa uso della sostanza”; 
- sostituzione: quando l’eliminazione non risulti possibile. Sostituire la sostanza pericolosa per mezzo di alternative non pericolose o meno pericolose;  
- monitorare: se l’eliminazione o la sostituzione non è possibile”.
In questo terzo caso è possibile prevenire o ridurre l’esposizione attraverso:
- “l’isolamento del processo che dà luogo all’emissione della sostanza pericolosa;
- il controllo dell’emissione alla fonte;
- una migliore gestione dei processi;
- soluzioni tecniche per ridurre l’esposizione;
- la riduzione del numero di lavoratori esposti alla sostanza pericolosa e della durata e intensità dell’esposizione;
- la garanzia, se l’esposizione non può essere altrimenti evitata, che i lavoratori siano dotati di attrezzature di protezione personali e sappiano come utilizzarle”.
Il documento ricorda che i regolamenti in materia di sostanze cancerogene e mutagene impongono requisiti particolarmente rigorosi.
 
Fase 4: intervenire
È il momento di mettere in atto misure di prevenzione e di protezione.
Un’attuazione efficace implica “l’elaborazione di un piano in cui siano specificati: 
- le persone responsabili di attuare determinate misure; 
- le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste; 
- i mezzi stanziati per mettere in atto le misure;
- quando e da chi verrà revisionata la valutazione”.
È poi essenziale che “ogni attività volta a eliminare, sostituire o controllare i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità”.
 
Fase 5: controllo e riesame
Ricordate che l’efficacia delle misure di prevenzione deve essere monitorata. 
In particolare la valutazione dei rischi “deve essere riesaminata ogniqualvolta vi siano cambiamenti  significativi nell’organizzazione:
- in caso di variazioni della procedura di lavoro;
- al momento di introdurre nuove sostanze chimiche e nuove procedure di lavoro;
- quando si verificano infortuni o danni alla salute;
- con sistematicità per garantire che i risultati della valutazione dei rischi siano sempre validi”.
 
Non bisogna infine dimenticare che una valutazione dei rischi deve essere documentata.
Tale registrazione può essere utilizzata per:
- trasmettere informazioni alle persone interessate;
- verificare se sono state introdotte le misure necessarie;
- fornire una prova alle autorità di vigilanza;
- revisionare le misure nel caso in cui le circostanze cambino”.
 
 
OSHA, “Sostanze pericolose e valutazione dei rischi” (formato PPT, 1.2 MB).
 
 

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