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D.Lgs. 81/08 e Direttiva Macchine: l’acquisto di macchine e impianti

Le responsabilità e gli adempimenti necessari in relazione all’acquisto di macchine, attrezzature di lavoro e impianti industriali. La valutazione dei rischi residui, il rispetto degli standard tecnico-strutturali e la documentazione.


 
Prato, 11 Mag - PuntoSicuro riprende la presentazione dei seminari organizzati da MECQ srl e COGITA srl che si sono tenuti durante la Convention “Ambiente Lavoro” di Modena nel mese di ottobre 2010.
Dopo aver parlato di manutenzione di macchine e attrezzature, di formazione, di gestione dei contratti d’appalto e di piani di miglioramento ci soffermiamo oggi su un seminario relativo all’acquisto di macchine e attrezzature. E, come per gli altri seminari, il tema è trattato in relazione all’ efficacia esimente  della responsabilità amministrativa ( D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231).
 
Nell’incontro dal titolo “Acquisto di macchine, attrezzature di lavoro e impianti industriali alla luce del D.Lgs. 81/2008 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17/2010): selezione del fornitore, specifiche di acquisto, clausole contrattuali e collaudi in accettazione” ci si è dunque primariamente soffermati sui requisiti normativi richiesti dall’art. 30 del Decreto legislativo 81/2008 affinché il modello organizzativo abbia efficacia esimente
 
 
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
 
 
In particolare I relatori hanno affrontato il caso di acquisto di macchine nuove, marcate CE.
E, in relazione alla responsabilità dell’acquirente, per le macchine CE del D.Lgs. 81/2008 si applicano il titolo III capo I e l’allegato VI.
In pratica, per le macchine CE, l’utilizzatore ha in carico:
- “valutazione dei ‘rischi residui’ (rischi palesi lasciati legittimamente dal costruttore);
-  valutazione del luogo di installazione e dei modi di lavoro;
-  adozione di modi di lavoro corretti;
-  formazione, manutenzione, verifiche periodiche ecc.”.
 


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Ci possono poi essere casi particolari.
Ad esempio di fronte ad “evidenti difformità nell’operato del fabbricante (rischi palesi che non sono rischi residui)”, il datore “non può esimersi dall’intervenire”.
Il fatto cioè che “sussista una (ovvia) responsabilità del fabbricante non esime in alcun modo il datore di lavoro dalle proprie (quindi il datore di lavoro deve intervenire anche se non riesce a rivalersi sul fabbricante)”.
 
Ritornando ora al comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, i relatori sottolineano che
il datore di lavoro deve avere le “pezze di appoggio” per “dimostrare che sono soddisfatte le lettere a) e b)” (quella critica è la prima).
Inoltre il datore deve acquisire “tutti i documenti a cui ha diritto (dichiarazioni, manuali, schemi) che oltre che obbligatori per legge svolgono una funzione concreta per la sicurezza”. 
 
Vediamo ora cosa dice la Direttiva Macchine (al fabbricante).
Con la valutazione dei rischi - come indicata nella Direttiva 2006/42/CE recepita dal D.Lgs.
17/2010 – il fabbricante deve:
– “esaminare tutti i rischi;
– ‘dimostrare’ perché restano dei rischi residui;
– definire le misure residuali di controllo dei rischi residui (che devono risultare idonee a tale controllo)”.
E con riferimento all’ Allegato II della Direttiva Macchine e alle dichiarazioni IIA (Dichiarazione CE di conformità di una macchina) e IIB (Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine), nell’incontro si segnala che:
-  “relativamente alle macchine IIA non cambia nulla;
-  viene introdotto il concetto di quasi macchina
-  la dichiarazione IIB per le quasi macchine è una dichiarazione di conformità ‘limitata’”.
 
Veniamo alla documentazione.
La documentazione “(principalmente il manuale) si incrementa ‘radicalmente’ con la nuova direttiva (rischi residui, comportamento da tenere in caso di anomalie, piano di manutenzione, scelta dei ricambi, … ). Tutte cose che “al datore di lavoro servono per usare correttamente la macchina”.   
 
Dunque, oggi “per le macchine CE (incluse le IIB, con qualche distinguo) il fabbricante si assume ‘singolarmente’ la responsabilità della conformità e della certificazione.
Mentre l’utilizzatore (datore di lavoro in primis) è “responsabile di gestire i rischi residui, di inserire correttamente la macchina e di rispettare le istruzioni”.
Tutto ciò funziona “solo se il fabbricante fornisce tutte le evidenze documentali necessarie…”. 
 
Il seminario arriva dunque a queste conclusioni:
-  “il datore di lavoro (la azienda) deve avere sotto controllo il processo di acquisto delle macchine;
-  solo così evita che entrino in azienda macchine non sicure o prive di documentazione obbligatoria;
-  se questo succede il datore di lavoro si dovrebbe assumere delle responsabilità in più su tematiche di cui non è uno specialista”;
- e in ogni caso, “se il processo non è sotto controllo, si manca il rispetto dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e in caso di infortunio ‘scatterebbe la 231’”.  
 
 
Acquisto di macchine, attrezzature di lavoro e impianti industriali alla luce del D.Lgs. 81/2008 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17/2010): selezione del fornitore, specifiche di acquisto, clausole contrattuali e collaudi in accettazione”, a cura di Francesco Rosatti, Gaetano Pompeo (MECQ S.r.l.) e Alberto Gandini (COGITA S.r.l.), intervento all’omonimo seminario informativo del 6 ottobre 2010 (formato PDF, 126 kB).
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
19/05/2011 (11:34:55)
Non so se si sa e si parla e scrive per evitare eventuali infortuni su "certe" macchine che vengono prodotte con difetti e costruite NON in sicurezza e SENZA che gli operai tecnici ne abbiano i requisiti esempio saldatori SENZA nessuna patente ed esami ed assunti per altre mansioni si rischia a parlare e a scrivere la denuncia! Pertanto Voi di Punto Sicuro collegati all'Inail Ispettorato del lavoro bisogna che prendiate atto di queste squallide realtà ! Pur dicendo o scrivendo VERITà che possono non solo coinvolgere personale operaio interno e precario interinale..ma cosa assai grave è che quando queste cose sono risapute vengono messe a tacere! E questi macchinari possono subire eventuali cedimenti strutturali! Coinvolgendo altre persone ignare di avere comprato o adoperare macchine da lavoro difettate costruite senza requisiti di qualifiche!! ! Se si tace non si scrive..però si ci si rende COMPARTECIPI poi di eventuali infortuni o in peggio morti ma come scritto sopra così facendo si rischia di essere denunciati ! Pertanto io ed altri noi tutti abbiamo un anima che dice: vuoi tacere non scrivere ed essere così responsabile di eventuali infortuni? Oppure preferisci parlare scrivere così da evitare eventuali infortuni o morti bianche e non solo..? Nel mio caso ho scelto la seconda: parlato e scritto! E Voi di Punto Sicuro e altri capendo il problema avete anche pubblicato, ma credo che questo non deve avvenire se "fosse " stato fatto tutto a regola d'arte l'operaio NOI rispettati fatti lavorare in sicurezza con i corsi di legge di qualifica fatti..patentini saldatura fatti realmente con esami e visite mediche..invece di passare come manovali tanto le ispezioni quando mai si vedono..? Agli ispettori del Lavoro Inail Spresal Asl Guardia di Finanza bastava che questi si recassero a fare ispezioni presso i Centri Per l'Impiego e richiedere semplicemente il modello C2 attuale e storico retroattivo anche di anni di ognuno di noi e scoprire già da qui tutti i raggiri! Che poi si riperquotono sui macchinari costruiti e venduti ! Perchè se assunti come manovali..mentre in realtà viene richiesto di fare il saldatore SENZA nessun esame o visita medica e nessun corso di legge si capirà bene che tali inadempienze finiranno poi sui macchinari costruiti ! Coinvolgendo nella ignobile catena altre persone ! Servono reali controlli da più parti prevenzione ed essere ascoltati ed aiutati dalle istituzioni guando si dicono o scrivono verità che possono savalgurdare la incolumità altrui oltre che nostra! Il caso ThyssenKrupp di Torino è da portare d'esempio in positivo ma se gli operai avessero divulgato le notizie interne rimaste dentro all'azienda FACENDOLE USCIRE parlando e scrivendo forse si potevano evitare certi infortuni e morti sul lavoro! E quando si scrivono o si parla di certe VERITà NOI dobbiamo anche essere aiutati affinchè queste vengano divulgate ma anche a difenderci da chi sapendo..invece "denuncia" per fermare le VERITà !! !!Certo certe verità sono scomode..danno fastidio..la verità si sa può offende..Ma cercare di fermare l'illegalità evitare infortuni o morti è DOVERE CIVILE!
Sergio Morando.

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