Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti”.
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Art. 222.
Definizioni
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b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
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Il documento si sofferma poi sui
simboli ed indicazioni di pericolo per sostanze e preparati infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l’ambiente,
cancerogeni,
mutageni e teratogeni.
Ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene e teratogene (capaci di dare effetti dannosi sulle capacità riproduttive e difetti generici ereditari) non hanno pittogramma.
Tuttavia le sostanze:
- cancerogene possono essere indicate con i pittogrammi delle sostanze “nocive” e “tossiche” e con le “frasi di rischio” R45 e R49;
- mutagene e teratogene possono essere indicate con i pittogrammi delle sostanze “nocive” e “tossiche” e con le relative “frasi di rischio”.
Si ricorda che gli “inerti, i bitumi ed i conglomerati non sono classificati come agenti chimici pericolosi”.
Dunque si ha rischio chimico quando sono presenti:
- rischi per la sicurezza (rischi infortunistici): di “incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc”; - rischi per la salute (rischi igienico-ambientali): da “
esposizioni a sostanze tossiche e/o nocive e, se assorbite, con potenziale compromissione dell’equilibrio biologico (intossicazione o malattie professionale)”.
E dunque un “
rischio chimico si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio:
- presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico);
- presenza di condizioni di
esposizione (fattori di rischio espositivo)”.
Il documento si occupa poi dei problemi relativi alla
valutazione del rischio chimico, offrendo uno schema operativo per la
valutazione del rischio (a seconda dei risultati possono essere necessarie solo alcune delle fasi indicate):
-
prima fase: ricerca delle fonti di rischio e della presenza di
agenti chimici pericolosi (“esame del ciclo lavorativo finalizzato all’individuazione della presenza, intenzionale o non, di agenti chimici pericolosi nelle varie lavorazioni o operazioni”);
-
seconda fase: ricerca dei rischi per la sicurezza - ad esempio di incendio e esplosione - e dei rischi per la salute conseguente ad esposizione a
sostanze pericolose per la salute (“analisi dei sistemi di lavorazione, della natura delle sostanze e delle caratteristiche intrinseche di pericolosità nell’ambito delle modalità lavorative e quindi delle conseguenti modalità di esposizione: sistemi di sicurezza in atto”);
-
terza fase: misura delle condizioni di esposizione ai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (verifica delle situazioni di rischio per la sicurezza e applicazione delle norme; misura dei livelli di
esposizione a sostanze pericolose per la salute, con elaborazione statistica dei risultati);
Il documento continua con alcune indicazioni relative agli interventi di prevenzione e protezione, ad esempio riguardo ai criteri di priorità e agli interventi di prevenzione indiretta possibili.
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, “
Rischio chimico” (formato PDF, 393 kB).
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