Pubblicità
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione
del 4 novembre ha approvato un “Documento” in materia di prevenzione dei
pericoli di
incidente
rilevante (normativa Seveso).
Il documento è stato poi illustrato da Roberto Sergio
Ravello (Assessore della Regione Piemonte), Coordinatore della Commissione
Ambiente della Conferenza delle Regioni nel corso di un’audizione parlamentare
che si è tenuta il 10 novembre.
CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 10/112/CR3/C5
Documento per l’audizione dinanzi alla Commissione ambiente
della Camera dei deputati in materia di prevenzione dei pericoli di incidente
rilevante (normativa
Seveso)
Con riferimento alla disciplina relativa alla prevenzione
dei pericoli di incidente rilevante, recepita in Italia con il D. Lgs. 175/88,
successivamente sostituito dal D.Lgs. 334/1999 e dal D.Lgs. 238/2005, si
evidenziano i seguenti elementi che necessitano analisi, attuazione e
chiarimento.
Attuazione art. 72
DLgs 112/1998
L’art. 72 del D.Lgs. 112/1998 prevede il trasferimento delle
competenze dallo Stato alle Regioni in materia di prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti subordinatamente all'adozione della normativa di raccordo
tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garanzia della sicurezza del
territorio e della popolazione, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione
per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni.
La mancanza di una completa attuazione dei disposti di cui
al sopracitato art. 72 del D.Lgs. 112/1998, impedisce il corretto esercizio
della fondamentale attività di prevenzione di incidenti rilevanti su tutto il
territorio nazionale anche tenuto conto che nell’incontro del 15 febbraio 2007
presso il tavolo per il Federalismo amministrativo le Regioni sono venute a
conoscenza che “gli stanziamenti sul bilancio del MATTM per l’esercizio delle
funzioni amministrative da trasferire sono stati completamente annullati dalle
varie leggi finanziarie che si sono susseguite e da ultimo dalla Legge
finanziaria per il 2006 e, pertanto, le attività che ricadono nella competenza
da attribuire alla regioni non trovano copertura finanziaria e non vengono
svolte”.
Inoltre, la mancanza di un’unica Autorità competente in
materia, non consente un’efficace programmazione delle ispezioni presso gli
stabilimenti Seveso anche nell’ottica di una efficiente gestione delle risorse
pubbliche, né un’univocità di comportamento nella gestione delle prescrizioni
impartite agli stabilimenti con conseguente difficoltà anche nell’applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa stessa.
Il lavoro presso il Tavolo per il Federalismo amministrativo
(ultimo incontro del 15 febbraio 2007) ha portato le Regioni a concordare sulla
necessità di sottoscrivere un Accordo quadro tra le Regioni e lo Stato per
richiedere il trasferimento delle funzioni in materia di aziende a pericolo di
incidente
rilevante (non previsto da alcuna normativa ma necessario anche tenuto
conto delle esperienze fallimentari di Accordi stipulati unilateralmente dal
Ministero dell’ambiente e delle Tutela del territorio e del Mare e le singole
Regioni) ponendo le seguenti condizioni:
- definizione dei tempi e delle modalità delle procedure di
trasferimento delle competenze ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 112/1998 con
particolare riferimento alla stipula degli accordi
tra MATTM e singole Regioni;
- garanzia di una distribuzione equa delle risorse
economiche individuate dallo Stato per il trasferimento annuale alle Regioni ai
sensi dell’art. 7 D.Lgs. 112/1998, ribadendo contestualmente il principio
secondo il quale tali risorse non possono in alcun modo essere sostituite in
parte o in toto dal gettito derivante dal decreto sulle tariffe di cui all’art.
29 del
D. Lgs. 334/1999 e s.m.i., in quanto quest’ultimo per sua
natura è previsto dalla normativa vigente solo per maggiori oneri derivanti da
istruttorie o da controlli programmati e non per l’esercizio complessivo delle
funzioni delle Regioni o delle Autorità da esse delegate;
- necessità di avere a disposizione il cosiddetto decreto
tariffe (art. 29 D.Lgs.334/1999 e s.m.i.) contestualmente al passaggio delle
competenze;
- fissare le modalità di condivisione dei dati ambientali
con il MATTM in materia Seveso, anche tenuto conto delle iniziative già
presenti sul territorio nazionale e delle risorse necessarie allo sviluppo di
un sistema informativo.
Per quanto sopra si segnala che a tutt’oggi lo Stato non ha
dato alcun riscontro alle segnalazioni dell’ultima Conferenza dei Presidenti a
seguito della Commissione interassessorile Ambiente- Protezione Civile del 16
maggio 2007.
Decreti attuativi
Si segnala che non sono ancora stati emanati i seguenti
decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.:
- decreto tariffe (art. 29 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.), già
segnalato al punto precedente in quanto prioritario ai fini dell’attività di
competenza regionale;
- decreto verifiche ispettive (art. 25 D.Lgs. 334/1999 e
s.m.i.);
- decreto rapporti di sicurezza (art. 8, c. 4 D.Lgs.
334/1999 e s.m.i.);
- decreto effetto domino (art. 15 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.).
Coordinamento con i
nuovi regolamenti europei REACH “Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche” e CLP “Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”
Il regolamento europeo
CLP,
nuova normativa della UE relativa alla Classificazione, Imballaggio ed
Etichettatura delle sostanze e delle miscele, è entrato in vigore il 20 gennaio
2009 e prevede che a decorrere dal 1° dicembre 2010 tutte le sostanze siano
classificate in conformità ai nuovi criteri e che a decorrere dal 1° giugno
2015 lo siano anche le miscele.
Il regolamento europeo REACH, relativo alla disciplina per
l’immissione sul mercato delle sostanze, miscele e articoli pericolosi,
individua la prima scadenza per le registrazioni al 1 dicembre 2010.
Considerato che la normativa sulla prevenzione dei rischi di
incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.) è basata sulla classificazione
di sicurezza e quantità delle sostanze e preparati detenuti in una realtà
industriale, il mancato allineamento con le nuove normative sulla classificazione
delle sostanze/miscele/articoli pericolosi non consentirà di definire la
posizione amministrativa degli stabilimenti sulla base degli allegati tecnici
contenuti nello stesso decreto legislativo, e quindi lo svolgimento di attività
di controllo in quanto non si avrà certezza della classificazione di sicurezza
delle sostanze e dei preparati.
Tale elemento assume maggiore importanza se si tiene conto
che il
Regolamento
REACH introduce nuove modalità di predisposizione e responsabilità di redazione
dei documenti che certificano la pericolosità delle sostanze e preparati
(schede di sicurezza), nonché nuove tipologie di incidenti e metodologie di
analisi e valutazione del rischio senza rapportarle alla normativa Seveso che
ha implicazioni sia sulla pianificazione territoriale e urbanistica che sulla
gestione dell’emergenza.
In ultimo, diventa ancora più difficoltosa l’applicazione
della normativa Seveso a particolari categorie di sostanze e preparati quali i
rifiuti in quanto questi sono esclusi dai nuovi regolamenti europei.
Risulta pertanto urgente un chiarimento al riguardo anche al
fine di non rendere inapplicabile la normativa di sicurezza sugli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante.
Ulteriori punti di
approfondimento
Si segnala l’impossibilità di effettuare attività di
controllo presso le realtà logistiche dislocate sul territorio, quali i nodi e
gli interporti di interscambio merce sia stradali che ferroviari, tra l’altro
già segnalata a seguito dell’incidente di Viareggio, poiché realtà industriali
escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla prevenzione dei
pericoli di incidente rilevante.
Si evidenziano, in ultimo, alcune difficoltà di
coordinamento tra legge Seveso e la normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale e con il testo unico ambientale, con particolare riguardo alla
normativa riguardante la materia ambientale IPPC e il relativo procedimento di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Fonte: Regioni.it.
questa pagina sul Social Network a cui sei già loggato!