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Prevenzione incendi: l’analisi del rischio e le misure di sicurezza

Prevenzione incendi: l’analisi del rischio e le misure di sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

23/07/2015

Un documento si sofferma sulle diverse fasi dell’analisi del rischio per la prevenzione incendi. Focus sull’esame dei pericoli, sulla scelta degli obiettivi e sui criteri di dimensionamento delle vie esodo.

 
Pisa, 23 Lug – Un’analisi storica degli incidenti che hanno provocato incendi permette di affermare che, laddove sono note le cause, quasi sempre l’evento incidentale è evitabile se sono applicate in modo appropriato l’esperienza e le conoscenze esistenti. Inoltre nella grande maggioranza degli incidenti ci sono omissioni nella organizzazione e nella gestione della sicurezza (carenza di cultura della sicurezza, procedure di sicurezza non osservate e/o insufficienti, …). Senza dimenticare che una significativa quota di incidenti si verifica durante gli interventi di manutenzione e che proprio l’analisi e lo studio degli incidenti ha permesso in questi di suggerire l’adozione di utili modifiche e miglioramenti impiantistici.
 
A sottolineare quanto sia importante migliorare la prevenzione degli incendi in Italia, partendo da una corretta analisi dei rischi, è un documento correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del  Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell' Università di Pisa.

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Il documento, dal titolo “Analisi del Rischio e Individuazione misure di sicurezza equivalenti” e a cura di Claudio Chiavacci (Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno), affronta innanzitutto nel dettaglio le diverse fasi dell’analisi del rischio incendio.
 
Ad esempio la procedura di analisi prevede la conoscenza del vocabolario/definizioni.
È infatti necessario tener conto del “vocabolario” della prevenzione incendi, ad esempio con riferimento al D.M. 30 novembre 1983 (e smi) che contiene “termini, definizioni, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 9 marzo 2007.
 
Un secondo punto della procedura riguarda gli obiettivi della sicurezza antincendio.
Ad esempio:
- “minimizzare occasioni di incendio”;
- “garantire stabilità strutture portanti per il tempo necessario ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- garantire limitata propagazione di fuoco e fumo all’interno delle opere e alle opere vicine;
- garantire allontanamento occupanti ovvero assicurare che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza”.
 
Si arriva poi all’esame dei “pericoli” di incendio, ad esempio con riferimento a:
- “criticità delle sostanze (caratteristiche chimico – fisiche, instabilità, reattività, ..). Ad esempio riguardo alle sostanze allo stato liquido o gassoso: analisi delle possibili sorgenti di emissione di sostanze pericolose (e valutazione qualitativa della probabilità di rilasci ipotizzabili); stima delle portate di emissione e tempi di intervento per intercettazione; stima della estensione delle zone pericolose (eventuale presenza sistemi contenimento secondari, sistemi di allontanamento rilasci, sistemi per facilitare vaporizzazione, …); valutazione delle condizioni di ventilazione …”. E riguardo ai combustibili solidi: individuazione delle aree di accumulo; separazione delle aree di accumulo; quantitativi (massimi) presenti; grado di suddivisione e di confinamento; estensione delle zone pericolose (al cui interno devono essere adottate appropriate misure di controllo delle sorgenti di ignizione e di estinzione - protezione antincendio);
- condizioni operative (quantità, pressione, portata, temperatura, grado di suddivisione, presenza di comburenti e/o sostanze incompatibili, …)”;
- entità e vulnerabilità dei soggetti e dei beni esposti (danni attesi);
- possibili effetti propagativi dell’evento (effetti domino).
 
Successivamente vengono le fasi di scelta degli obiettivi di sicurezza e di compensazione del rischio incendio.
 
Riguardo a queste due fasi nel documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportati vari dettagli relativi agli obiettivi e alle possibili misure costruttive, impiantistiche e gestionali.
 
In particolare l’autore si sofferma sulla resistenza al fuoco, sulla compartimentazione, sul numero e posizionamento degli estintori portatili, sulla reazione al fuoco, sulle distanze di sicurezza e sull’ evacuazione dai luoghi di lavoro.
 
Riguardo, ad esempio ai criteri di dimensionamento delle vie esodo, l’autore segnala che:
- “ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative (ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso);
- ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano allontanarsi ordinatamente;
- dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore a: 15/30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato – rapidità sviluppo elevata; 30/45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio – rapidità sviluppo media; 45/60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso – rapidità sviluppo bassa; 
- le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile”. Qualora non possano essere evitati, il documento indica i limiti relativi alla distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita;
- “le vie di uscita devono avere larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti; la larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
- devono essere disponibili un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture e porte resistenti al fuoco; le porte devono essere dotate di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente, come ordine di grandezza, i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita); - le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
- ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente”.
 
E comunque nella scelta della massima lunghezza dei percorsi di esodo bisogna “attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
- frequentato da pubblico (scarsa familiarità con ambienti);
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di assistenza in caso di emergenza (soggetti vulnerabili);
- utilizzato quale area di riposo (tempi reazione più alti);
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili (rapidità sviluppo incendio, tempi fermata di emergenza)”.
Il documento fornisce indicazioni anche sul numero delle uscite di piano, sulla larghezza delle uscite e sull’illuminazione di sicurezza.
 
Concludiamo segnalando che il documento si sofferma infine sull’importanza di verificare la conformità delle opere alle norme cogenti, sul controllo della adeguatezza delle misure adottate e sulle misure di sicurezza equivalenti in riferimento a scelte di strategia antincendio “alternative”.
 
 
Analisi del Rischio e Individuazione misure di sicurezza equivalenti”, a cura di Claudio Chiavacci (Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno), documento correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa (formato PDF, 2.14 MB).
 
 
 
 
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