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Prevenzione incendi: check list vie di fuga

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

30/09/2010

Indicazioni e suggerimenti in rete sulle vie di fuga. Una lista di controllo per verificare l’efficacia delle vie di fuga e i criteri generali di sicurezza per le vie di uscita contenuti nel Decreto del 10 marzo 1998.



In attesa dei decreti attuativi del Testo Unico relativi alla prevenzione incendi, continuiamo a parlare di protezioni antincendio e di argomenti correlati alla gestione di un emergenza.
 
Dopo aver parlato delle protezioni attive e passive, ci soffermiamo ora sul controllo delle vie di fuga attraverso un documento prodotto Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo " Lista di controllo: Vie di fuga".
 
Il documento di Suva sottolinea che un incendio o altri eventi indesiderati possono mettere in pericolo la vita delle persone presenti nei luoghi di lavoro.
La lista di controllo serve ad individuare le situazioni di pericolo, con particolare riferimento a:
- “ incendio, fumo, gas, allagamento;
- vie di fuga e uscite bloccate;
- perdita dell'orientamento nel buio”.
 
Disposizione delle vie di fuga 
Innanzitutto Suva ricorda che il piano delle vie di fuga deve essere verificato, approvato e deve essere coerente con la normativa vigente. Ma può non bastare: le attuali vie di fuga corrispondono al piano che è stato approvato?
Inoltre l’attuale piano delle vie di fuga è stato messo per iscritto (ad es. piani di evacuazione per ogni piano)? 


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Condizioni delle vie di fuga 
I piani di evacuazione devono essere esposti in maniera ben visibile nei punti strategici dell’edificio e le vie di fuga essere devono chiaramente riconoscibili e segnalate correttamente.
È poi importante che le vie di fuga siano:
- “percorribili senza impedimenti e libere da ostacoli”;
- sufficientemente illuminate;
-  utilizzabili senza correre alcun pericolo;
- in caso di black-out, facilmente individuabili (ad esempio con segnaletica fotoluminescente  o illuminazione di emergenza).
È evidente che le porte delle vie di fuga devono aprirsi sempre senza l’uso di una chiave.
 
Abbiamo inoltre verificato che le persone che si trovano al piano interrato o nei piani superiori dell’edificio hanno la possibilità di mettersi in salvo in caso di incendio?
E qualcuno ha controllato se la segnaletica utilizzata è funzionante e in buone condizioni?
 
Organizzazione, formazione e comportamento 
L’uso delle vie di fuga deve essere “parte integrante del piano di formazione” e anche i lavoratori temporanei e il personale delle ditte esterne devono essere informati sulle procedure di evacuazione.
Nell’azienda ci deve essere una “ persona responsabile del controllo periodico delle vie di fuga e delle attrezzature di sicurezza (illuminazione, porte tagliafuoco)”.
Inoltre le “istruzioni impartite e i controlli effettuati vengono messi per iscritto”?
È necessario verificare che le regole di sicurezza siano rispettate e intervenire in caso di comportamento errato.
 
Accantoniamo ora il documento di Suva sulle vie di esodo e veniamo alle indicazioni del documento dell’ Ispesl dal titolo “ Formazione antincendio”.
 
Il documento ci ricorda ad esempio che “quando nel percorso delle vie e delle uscite di emergenza sono presenti delle porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo; e nel caso in cui tali porte devono essere tenute chiuse, queste devono potersi aprire facilmente”.
 
Il documento riporta i criteri generali di sicurezza per le vie di uscita contenuti nel punto 3.3 del decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998. Questi criteri prescrivono che:
 
a) “ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio d’incendio medio/basso;
 
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
 
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai seguenti valori:  15 – 30 metri (tempo max. di esodo 1 minuto) per aree a rischio d’incendio elevato;   30 – 45 metri (tempo max di esodo 3 minuti) per aree a rischio d’incendio medio;   45 – 60 metri (tempo max di esodo 5 minuti) per aree a rischio d’incendio basso;
 
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
 
e) i percorsi di uscita in un’unica direzione (per quanto possibile) devono essere evitati; e nel caso in cui tale condizione non può essere soddisfatta, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano (uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto dagli effetti di un incendio, ad esempio un uscita che immette in un luogo sicuro, in un
percorso protetto o su una scala esterna, ndr) o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere da:  6–15 metri (tempo max = 30 secondi) per aree a rischio elevato;   9–30 metri (tempo max = 1 minuto) per aree a rischio medio;   12–45 metri (tempo max = 3 minuti) per aree a rischio basso;
 
f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
 
g) le vie di uscita devono disporre di una larghezza sufficiente, in relazione al numero massimo delle persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro; tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
 
h) ogni locale, o piano dell’edificio, deve disporre di numero sufficiente di uscite di larghezza adeguata all’uso;
 
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e da porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita verso un luogo di lavoro sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
 
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
 
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo”.
  
 
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.
 
 
Suva, “ Lista di controllo: Vie di fuga", (formato PDF, 498 kB).
 
 
Ispesl,  ‘ Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).
 


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Rispondi Autore: L F - likes: 0
28/11/2010 (13:34:49)
Vorrei aggiungere che le porte sulle vie di fuga, hanno l'obbligo di marcatura CE secondo EN 14351-1 con sistema di attestazione 1. Va quindi verificato che, nella documentazione di tali porte, sia includa l'etichetta CE e la dichiarazione di conformità riportante il numero del certificato di conformità emesso da organismo notificato.

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