Pubblicità
Il
C.P.T. di Siracusa -
Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e
l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa - ha prodotto e raccolto sul
suo sito un grande numero di materiali che contengono indicazioni utili per la
gestione in sicurezza dei
lavori
edili.
In un precedente articolo abbiamo presentato i documenti
relativi alla
recinzione
di cantiere e alla tabella descrittiva dei lavori, oggi invece ci occupiamo
della
prevenzione antincendio e
dell’
organizzazione del primo soccorso.
Infatti in cantiere possono essere presenti “materiali
combustibili quali legname, cartone, sostanze infiammabili”. E possono
“svilupparsi alte temperature attraverso l’uso di cannelli per guaine o per
lavori di saldatura, per scintille provocate da guasti elettrici o per
l’utilizzo di flex o smerigliatrici, o semplicemente causate da mozziconi di
sigaretta”.
Ricordiamo - con riferimento all’articolo 46 del
Decreto
legislativo 81/2008 - che riguardo alla
prevenzione
incendi siamo in attesa dei
decreti
di attuazione che definiranno i criteri atti a individuare specifiche
misure (di prevenzione, protezione, controllo, manutenzione, …) e indicheranno
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione.
Fino all’adozione di tali decreti
continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno
in data 10 marzo 1998.
Pubblicità
 | Incendio - L'incendio
Videocorso per la formazione antincendio secondo il D.M. 10.3.98, consigliato per tutti i lavoratori |
La scheda prodotta dal
CPT
di Siracusa indica che per prevenire un incendio in cantiere è “opportuno
applicare le seguenti
misure minime di
prevenzione:
- assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio
telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF.;
- affiggere in prossimità del posto telefonico o degli
uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF.
(
115)
con debite istruzioni per la chiamata;
- nominare un numero di addetti all’
emergenza
incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono
essere presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico
corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;
- tenere e mantenere in
efficienza
un numero di
mezzi
di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla
determinazione del carico d’incendio. Almeno un
estintore
deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e
che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su
apparecchiature
elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro”;
- realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte,
con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la
formazione di cariche elettrostatiche;
- utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee
all’uso nei cantieri;
- segregare e segnalare con opportuna cartellonistica
depositi di materiali infiammabili;
- non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di
scarto o per scaldarsi;
- prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli
per guaine;
- rispettare il divieto di fumare;
- prendere visione del piano di evacuazione e delle
possibili
vie
di fuga dal luogo di lavoro;
- assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano
ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la
fruibilità”.
Riguardo poi al primo soccorso, in “
Organizzazione del Primo Soccorso – art. 45
del D.Lgs. 81/08”, si indica che il datore di lavoro, con riferimento
alla natura della attività e alle dimensioni del
cantiere,
“consultato il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia
di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati”.
Dunque l’organizzazione del primo soccorso “deve essere
pianificata tenendo conto non soltanto dei lavoratori ma di
tutte
le persone che possono trovarsi a qualsiasi titolo all’interno del
cantiere
(fornitori, clienti, direzione lavori etc.) secondo i principi dettati dall’art.
2087 del C.C. e dall’art. 32 della Costituzione”.
Se il primo adempimento del datore di lavoro “è quello di
nominare gli addetti al primo soccorso
e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in
materia”, la formazione degli addetti “andrà ripetuta con cadenza triennale per
quanto attiene alle capacità di intervento pratico”.
Inoltre “le
caratteristiche
minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono
individuati dal
decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388”.
In particolare tale decreto “classifica le aziende in tre gruppi in funzione
dell’attività svolta, dei fattori di rischio e del numero di lavoratori
impiegati”. Ed è il datore di lavoro, con l’aiuto del medico competente, a
individuare la categoria di appartenenza della propria azienda.
Cantieri di gruppo A
Sono i “cantieri edili con oltre 5 lavoratori o con lavori
in sotterraneo di cui al DPR 320/56”.
In questi cantieri il datore di lavoro “deve garantire la
presenza delle seguenti attrezzature:
- cassetta di pronto
soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in
un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata nell'all. 1 al decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico
competente;
- un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale;
- inoltre, sentito il medico competente, è tenuto a
garantire in accordo con l'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, l'integrazione tra il
sistema
di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario
nazionale”.
Il documento del CPT sottolinea l’importanza
dell’individuazione del “presidio
sanitario di pronto soccorso più vicino al cantiere al quale fare
riferimento in caso di bisogno”.
Cantieri di gruppo B
Sono i cantieri con tre o più lavoratori che non rientrano
nel gruppo A. In questi cantieri il datore di lavoro “deve garantire la
presenza delle seguenti attrezzature:
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
Cantieri di gruppo C
Riguardo ai cantieri di questa ultima categoria (cantieri
con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A) il datore di
lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il
sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
Il documento del CPT si conclude ricordando che per la comunicazione prevista dall’art.1,
comma 2 del DM 388/03 (comunicazione dell’eventuale appartenenza del cantiere
al gruppo A all’Azienda Unità Sanitaria locale competente sul territorio in cui
si svolge l’attività lavorativa), la
nota DGPREV- 14254/P/F.1.a.a. del Ministero della Salute chiarisce che “tale
comunicazione deve essere effettuata solo per i cantieri identificabili come
unità produttiva (vedi art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08)”.
Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa:
questa pagina sul Social Network a cui sei già loggato!