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L’organizzazione e le procedure di emergenza antincendio in cantiere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

04/05/2011

I pericoli relativi agli incendi nei cantieri edili spesso non sono considerati a sufficienza. Gli obblighi dei datori di lavoro, l’organizzazione antincendio, la pianificazione e le procedure di emergenza.

 
Modena, 4 Mag - Sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena è stato recentemente pubblicato un articolo tratto dal numero n°1/2011 della rivista " ISL - Igiene & Sicurezza del Lavoro”, un mensile di aggiornamento giuridico e orientamento tecnico in materia di igiene e sicurezza.
 
Nell’articolo “Procedure di emergenza antincendio nei cantieri edili” - a cura di Marco Grandi (ingegnere, professionista prevenzione incendi, Ispettore tecnico del lavoro e Vigile del Fuoco discontinuo) – si ricorda che “tra i pericoli presenti nei cantieri temporanei e mobili, quelli generati dal fuoco sono normalmente poco considerati”.
Tuttavia sono numerose le attività e le situazioni in cantiere che possono costituire una fonte di innesco: ad esempio “le operazioni di saldatura, l’uso di fiamme libere per operazioni di impermeabilizzazione, gli impianti elettrici provvisori, ma anche la presenza di bracieri di fortuna per il riscaldamento dei lavoratori, i mozziconi di sigaretta, gli atti vandalici ecc.”.
E l’autore cita alcuni esempi di grandi incendi in attività cantieristiche per la ristrutturazione di edifici pubblici:  quelli avvenuti al Teatro La Fenice di Venezia (1996) e al Duomo di Torino (1997).
 
Se in Italia non vi sono vere e proprie “norme di legge o codici di comportamento specifici per la prevenzione incendi in cantiere”, è possibile, analizzando la normativa vigente (ad esempio il Decreto legislativo 81/2008 e il D.M. 10 marzo 1998) individuare i principali adempimenti in carico a “diversi soggetti della prevenzione nei cantieri, in particolare ai datori di lavoro, ai coordinatori per la sicurezza e, ovviamente, agli addetti antincendio”.
 


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In particolare il datore di lavoro (o i dirigenti), in conseguenza della valutazione dei rischi d’incendio, devono:
- “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e comunque di gestione dell’emergenza, sulla scorta dell’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, adeguatamente formati;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività , alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti, garantendo la presenza di vie ed uscite di emergenza, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio e realizzando le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;
- assicurare l’estinzione di un incendio;
- garantire l’efficienza dei sistemi” per la protezione antincendio;
- “organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, tipicamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.
 
Vi rimandiamo poi alla lettura dell’articolo originale in merito ai problemi dell’organizzazione del cantiere ai fini antincendio.
Infatti nei cantieri temporanei e mobili, “a causa della peculiarità del luogo di lavoro e per la compresenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi, gli adempimenti a carico del datore di lavoro vengono filtrati da quanto previsto nei contratti con il committente e dalla pianificazione del coordinatore in fase di progettazione”.
 
Viene illustrata una “possibile pianificazione delle emergenze antincendio” pensata per un “cantiere edile di medie-grandi dimensioni ma adattabile, mutatis mutandi, anche ai cantieri più piccoli”.
Il cantiere - fin dall’apertura e in funzione delle sue “caratteristiche dimensionali e dell’avanzamento della costruzione”, deve essere “dotato di mezzi per contrastare gli incendi in modo rapido ed efficiente, quali:
- idonei dispositivi di allarme come telefoni, sirene, avvisatori acustici, campane, fischietti, clacson o sorgenti sonore attivate manualmente ecc. Questi avvisi acustici devono chiaramente udirsi al di sopra dei rumori in tutte le aree ed essere chiaramente identificati come allarme incendio;
- estintori portatili in numero sufficiente e posizionati in modo razionale (per esempio vanno posizionati immediatamente prossimi ai posti di lavoro ove vengono eseguite saldature, sfiammature, smerigliature o altre operazioni similari), e se necessario sistemi di spegnimento incendio collegati con la rete idrica (come idranti o naspi), con pressione adeguata e sufficienti riserve d’acqua dimensionate al carico di incendio dell’intero cantiere;
- istruzioni scritte contenenti le procedure di emergenza affisse nei posti di maggior frequentazione che riportino planimetrie e le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio e consegnate a tutti gli addetti del cantiere (se necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere);
- organizzazione di esercitazioni antincendio con il coinvolgimento del personale di cantiere, degli addetti antincendio opportunamente formati ed eventualmente dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, con i quali sarebbe opportuno concordare le procedure di intervento in caso di incendio e sopralluoghi conoscitivi del cantiere, anche in funzione del tempo di percorrenza necessario a raggiungere i luoghi di lavoro;
- sorveglianza del cantiere, adottando sia misure per la sicurezza del personale durante l’orario di lavoro, sia un servizio di sorveglianza fuori orario, al fine di individuare repentinamente il principio di incendio e di prevenirne la propagazione;
- segnaletica chiara, installata in posizioni strategiche con l’indicazione delle vie di accesso, di fuga, del posizionamento dei mezzi di protezione attiva, l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili, il punto di raduno”.
È poi opportuno che gli “eventuali dispositivi antincendio progettati per l’edificio/impianto siano installati e resi operativi il più presto possibile”.
 
Dopo aver elencato diversi altri elementi da analizzare nella pianificazione del cantiere (l’organizzazione e la responsabilità per la sicurezza antincendio, le misure generali di prevenzione, i sistemi di rilevazione incendio e gli allarmi, l’organizzazione della manutenzione di cantiere, le vie di fuga e modalità di comunicazione, l’accessibilità ai mezzi dei Vigili del Fuoco, la modalità di realizzare la formazione ed informazione, …) il documento si sofferma sulle procedure di emergenza antincendio.
 
Infatti nei cantieri di una certa complessità (in relazione alle dimensioni, ai rischi e alle interferenze tra le imprese) “potrà essere necessario predisporre una specifica procedura operativa da adottare in caso di incendio, che vedrà il coinvolgimento di tutti i lavoratori del cantiere”. E una procedura operativa dovrà contenere almeno i “seguenti elementi:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio, suddividendoli in persone/gruppi chiave in base ai ruoli specifici (per es. capo cantiere, responsabile delle emergenze, addetto all’emergenza, lavoratore generico);
- le procedure per l’ evacuazione dal luogo di lavoro verso i luoghi sicuri, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo”.
 
Il documento, che vi invitiamo a visionare, riporta un esempio di procedura per un cantiere di medie dimensioni, corredato da schede di dettaglio contenenti le azioni che ogni singola figura/gruppo di persone dovrebbe intraprendere.
 
Riportiamo per concludere le eventuali istruzioni operative per il lavoratore, in merito alla procedura di emergenza antincendio ed evacuazione (nel documento sono presenti anche le istruzioni per il capocantiere/Responsabile delle emergenze e per gli addetti antincendio):
- “nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico e provvedere immediatamente a contattare il capo cantiere, comunicando il proprio nome, il punto preciso in cui si sta sviluppando l’incendio, l’entità dell’incendio (dimensione e materiale che sta bruciando), se sono coinvolte persone;
- al segnale di evacuazione ‘locale’ (segnale intermittente e comunicazione diretta di allontanamento da parte del capo cantiere) allontanarsi dal luogo del pericolo. Ritornare nel luogo dell’incendio solo dopo che il capo cantiere ha autorizzato il rientro;
 - al segnale di evacuazione ‘generale’ (segnale continuo) dirigersi con la massima calma verso il luogo sicuro previsto per il raduno, percorrendo le vie di esodo predisposte. Ritornare nel cantiere solo dopo che il capo cantiere ha autorizzato il rientro;
- non prendere iniziative personali e non coordinate dal capo cantiere o dagli addetti antincendio”.
 
N.B.: Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
 
 
Procedure di emergenza antincendio nei cantieri edili”, a cura di Marco Grandi (Ingegnere, Professionista prevenzione incendi, Ispettore tecnico del lavoro e Vigile del Fuoco discontinuo) articolo inserito sul sito del DPL di Modena e pubblicato sul n. 1/2011 della rivista "ISL - Igiene & Sicurezza del Lavoro”  (formato PDF, 604 kB).


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Rispondi Autore: Morando - likes: 0
20/05/2011 (19:40:11)
Organizzazione antincendio non solo nei cantieri ma anche piscine pubbliche date in gestione..palestre etc. con i contratti interinali, sociolavoratore, a ritenuta d'acconto etc.similari SEMPLICEMENTE NON vengono fatti ! Tanto si è a contratto per pochi giorni o al massimo per pochi mesi e cambiano le persone..
Sergio Morando

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