Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Prevenzione incendi: responsabilità civile e regime sanzionatorio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

14/06/2012

Indicazioni relative alla responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi. I soggetti coinvolti dal DPR 151/2011, asseverazione, certificazione e i riferimenti normativi del regime sanzionatorio.

 
 
 
Dopo aver parlato di procedure di semplificazione, di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di professionisti della prevenzione incendi e di deroghe, affrontiamo oggi il tema della responsabilità civile e del regime sanzionatorio.
 
Nell’intervento “ La responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi”, a cura dell’Avv. Francesco Pasquino (Studio Legale Pasquino & associati), si ricorda che il DPR 151/2011 coinvolge principalmente tre soggetti:
-il titolare dell’impresa: “segnala l’inizio dell’attività: rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali di cui all’art. 46 e per i fatti previsti dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dichiara di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal Dlgs n. 81/2008 (artt. 17; 18; 28; 36; 37; 43; 46; 80; 163 e 289);
-il tecnico abilitato iscritto all’albo professionale: “assevera la conformità dell’opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F.”;
-il tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno:  “elabora e redige le dichiarazioni e le certificazioni che devono comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio”.


Pubblicità
La squadra antincendio - DVD
Come funziona una buona squadra? Cosa deve fare? Formazione completa sulla squadra antincendio in DVD

Il relatore ricorda che con asseverazione, che in italiano significa “affermare con solennità”, si intende il “porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto; tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell’intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi”.
Mentre, riguardo alla certificazione, sottolinea che il certificato è l’atto “volto a provare l’oggettiva verità di ciò che in esso è affermato” e “proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di pubblica necessità” (il concetto di certificazione “è più ampio di quello di certificato amministrativo, in quanto comprende anche attestazioni relative ad attività compiute dall’autore o avvenute in sua presenza”).
 
L’intervento si sofferma poi sul regime sanzionatorio, ad esempio con riferimento:
- alla Legge n. 241/90 e s.m.: l’art. 19, comma 6 di tale legge - come modificata dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – stabilisce che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
- all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni;
- all’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro; - all’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato): ai sensi di tale articolo se alcuno dei fatti previsti dagli artt. 476 (falsità materiale in atti pubblici) 477 (falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. E le “pene previste nei citati articoli variano da sei mesi a dieci anni”.
 
Riguardo al regime sanzionatorio il documento fa riferimento anche al Dlgs n. 139/2006:
-art. 20, co. 1: chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall’art. 16, comma 1;
-art. 20 co. 2: chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e le dichiarazioni medesime;
-art. 20 co. 3: ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
 
Nel caso poi di attività caratterizzate dalla presenza di lavoratori si applica anche la normativa di cui al Decreto legislativo 81/2008, con i relativi adempimenti”.
In particolare il relatore sottolinea che l’art. 68 “sanziona con l’arresto da due a quattro mesi, o con l’ammenda da euro 1.000,00 a 4.800,00, la mancata richiesta del parere di conformità sul progetto e la visita di controllo ai fini del rilascio del CPI, per le aziende nelle quali si producono, impiegano, sviluppano, detengono, prodotti infiammabili, incendiabili, esplodenti, ovvero aziende che presentano gravi pericoli per i lavoratori in caso di incendio”.
 
Senza dimenticare poi l’art. 24 (Estinzione del reato) del D.lgs n. 758/1994.
L’articolo recita che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e “provvede al pagamento di un quarto del massimo della pena. E l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo, a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art.
 162-bis del codice penale (oblazione). In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
 
Sempre in relazione alle sanzioni, non si potevano non citare altri importanti articoli del codice penale:
-art. 449 c.p.: chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
-art. 423 c.p.: chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni;
-art. 437 c.p.: chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Infine si ricorda che la responsabilità civile comprende:
- “la responsabilità extracontrattuale verso i terzi del titolare dell’impresa e dei professionisti” (Art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno);
- “la responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del titolare dell’impresa per inadempimento contrattuale”.  
 
 
La responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi”, a cura dell’Avv. Francesco Pasquino, Studio Legale Pasquino & associati, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (formato PDF, 537 kB).
 
 
RTM

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: giuseppe riviello - likes: 0
17/07/2014 (18:02:09)
ritengo che l'eventuale applicazione dell'art. 20 del D.lgs 193 oppure oggi il d.lgs 81, per mancata presentazione della SCIA o rinnovo, violerebbe alcuni dei corollari del principio di legalità, ovvero:
1) irretroattività della legge, per le attività esistenti al mese di ottobre 2011;
2) tassatività, in quanto il certificato di prevenzione incendi non esiste più;
3) riserva della legge, in quanto le attività soggette sono state individuate con un regolamento governativo (DPR 151) il quale non ha, a differenza del DPR 547, forza di legge (analogia con la sentenza 282 della consulta sulla legge 818).
Rispondi Autore: Michele D'Ospina - likes: 0
15/12/2014 (16:52:33)
Salve
nell'articolo di cui sopra si scrive che il certificato prevenzione incendi (C.P.I.) non serve più, sapete dirmi quale è la legge che lo stabilisce?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!