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Prevenzione incendi: approccio ingegneristico e normativa

Prevenzione incendi: approccio ingegneristico e normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

15/09/2015

Un documento si sofferma sull’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio in relazione al decreto del 7 agosto 2012 relativo alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.

Pisa, 15 Sett – Se la prevenzione incendi costituisce un importante servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, è evidente che ogni novità, non solo in materia strettamente normativa, ma anche di orientamento “strategico”, può assumere una grande rilevanza. E come abbiamo visto nei mesi scorsi, pur ancora in attesa del testo definitivo sulle nuove  regole tecniche relative alla sicurezza antincendio, tra i principi ispiratori del futuro  Testo Unico Prevenzione Incendi - come confermato anche a PuntoSicuro dal  Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano – c’è sicuramente un nuovo approccio alla prevenzione incendi. Un ’approccio ingegneristico (Fire Safety Engineering, FSE), di  tipo prestazionale che si differenzia notevolmente dall’approccio ordinario, di tipo prescrittivo.
Ricordiamo che la Fire Safety Engineering è una strategia di prevenzione incendi che si basa innanzitutto sulla previsione, mediante modelli di calcolo, della dinamica di un incendio. Con questo nuovo approccio si possono realizzare valutazioni quantitative che permettono di valutare l'efficacia delle misure antincendio adottate e della gestione programmata dell'emergenza.
 
Per parlare dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio con riferimento alla normativa esistente, possiamo presentare un documento tratto dal materiale didattico (a.a. 2014/2015) correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del  Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell' Università di Pisa.

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Il documento, dal titolo “Misure di prevenzione incendi propriamente dette per ridurre la probabilità dell’insorgenza dell’incendio. Misure di protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle conseguenze dell’incendio. DM 10 marzo 1998. DPR 1 agosto 2011 N. 151. Decreto 7 agosto 2012” e a cura dell’Ing. Ilario Mammone, sottolinea innanzitutto che per “prevenzione incendi” si intende “la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze”.
 
Ci soffermiamo oggi su quanto contenuto in particolare nel Decreto 7 agosto 2012 contenente le ‘Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151’. E lo facciamo con riferimento anche al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 (‘Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio’) e a specialmente a quanto riportato nel decreto del 7 agosto 2012 in merito al nuovo approccio prestazionale...
 
Di approccio ingegneristico si parla già al primo articolo, relativo alle definizioni.
 
Alla lettera d) si indica che l’ approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è l’applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del ministero dell'interno 9 maggio 2007.
 
Se nell’art. 2 (finalità e ambito di applicazione) si ricorda che il decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), delle istanze previste e la relativa documentazione da allegare, nell’articolo 3 si entra nel dettaglio delle istanze di valutazione dei progetti.
 
Si ricorda, ad esempio, che per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti (art. 3, decreto 151/2011) deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attivita' principale e sulle eventuali attivita' secondarie soggette a controllo di prevenzione”
incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
E all'istanza sono allegati (comma 2):
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'allegato i al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della tesoreria provinciale dello stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
 
E nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, “la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA” ( Sistema di gestione della sicurezza antincendio).
 
Riguardo poi alla segnalazione certificata di inizio attività (art. 4), nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 deve essere integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, sempre in merito all'attuazione del Sistema di gestione della sicurezza antincendio.
 
Veniamo infine all’istanza di deroga (art. 6), cioè all’istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
 
In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico, la “documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA”.
 
 
 
Misure di prevenzione incendi propriamente dette per ridurre la probabilita’ dell’insorgenza dell’incendio. Misure di protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle conseguenze dell’incendio. DM 10 marzo 1998. DPR 1 agosto 2011 N. 151. Decreto 7 agosto 2012” a cura dell’Ing. Ilario Mammone, documento correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa (formato PDF, 1.47 MB).
 
 
 
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