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Depositi gpl e sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

19/01/2004

La circolare del Ministero dell’Interno sui depositi gpl con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.

Il ministero dell’Interno ha reso noto che è stato notificato alla Commissione europea il testo della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
La procedura di informazione alla Commissione terminerà il 26 gennaio 2004.

“La emanazione del nuovo provvedimento - afferma il ministero - si rende necessaria per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che dal 1984 si è determinata con la emanazione di svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di interramento dei serbatoi, nonché per la necessità di armonizzare dette disposizioni con la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature in pressione e con gli standard costruttivi europei dei serbatoi .“

Il nuovo decreto, la cui emanazione è prevista per febbraio, si applicherà ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 metri cubi destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali ed agricoli con esclusione dei depositi per uso commerciale (imbottigliamento e travaso in recipienti mobili).

Con l’entrata in vigore di tale decreto,verranno abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate con: il D.M. 31 marzo 1984, il D.M. 15 ottobre 1992, il D.M. 20 luglio 1993 ed il D.M. 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 metri cubi non adibiti ad uso commerciale.

Riguardo all’adeguamento alle nuove disposizioni, nella circolare del ministero dell’Interno si precisa che “in particolare per tale ultimo aspetto è necessario evidenziare che il decreto che verrà emanato stabilisce che i depositi in possesso del nulla osta provvisorio, di cui alla legge 818/84, devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per quelli in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto, non sussiste alcun obbligo di adeguamento.”

La circolare.
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