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Nell’audizione
la Consulta ha presentato dettagliate proposte per definire la figura
qualificata del formatore alla sicurezza.
-
il resoconto del Senato sulla audizione della CIIP in sede di Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»;
-
la memoria presentata dalla CIIP quale contributo in sede di audizione.
Durante
l’audizione la Consulta ha richiamato sinteticamente il quadro normativo
vigente ricordando che la normativa definisce compiutamente il concetto di
"
formazione",
“senza però specificare i requisiti professionali che devono possedere coloro
che svolgono tale attività. La definizione di questi requisiti è infatti
demandata alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza
sul lavoro”.
Riguardo
ai lavori della Commissione consultiva “quand'anche i criteri di qualificazione
dei
formatori
della sicurezza fossero stati già definiti, sarebbe comunque sempre
necessario un intervento legislativo per istituire un
sistema di assistenza e controllo che garantisca concretamente
l'applicazione e il rispetto di tali criteri, a beneficio degli operatori e
delle imprese”. Infatti, come riportato nel resoconto, “la mancanza di una
normativa specifica ha infatti creato una situazione di grande incertezza,
favorendo un
mercato parallelo delle
consulenze e degli attestati di sedicenti formatori della sicurezza, privi
delle necessarie qualifiche e che danneggiano le aziende che si affidano a
loro. Vi è inoltre l'imminente scadenza
del termine per i criteri di aggiornamento professionale dei responsabili del
servizio di prevenzione e protezione (
RSPP)
e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)”.
Successivamente
sono state illustrate una serie di proposte per contribuire alla definizione:
-
delle figure di formatori che operano nell’ambito della sicurezza e salute sul
lavoro;
-
dei criteri per la loro qualificazione.
Riportiamo,
in modo sintetico, alcune delle proposte
presentate.
Differenziare i
formatori tra qualificati e formati
Dopo
aver affrontato gli importanti obblighi di
effettività
della formazione e il rischio di “una formazione svolta da soggetti, spesso
improvvisati, senza capacità ‘formative’, si indica l’opportunità di
distinguere tra formatori qualificati (che svolgono attività formativa in via
prevalente o esclusiva) e operatori formati (che esercitano altre mansioni ma
erogano comunque
formazione
ad altre persone).
Infatti
con il termine “formatore alla salute e sicurezza sul lavoro” è possibile
individuare diverse figure con “diversa competenza professionale (titoli ed
esperienza) per le diverse esigenze di formazione presenti nelle aziende e,
spesso, nelle loro diverse unità produttive”.
Posto
che la
formazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro deve essere garantita su tutti i
fattori di rischio e a
ciascun
lavoratore esposto (compresi i lavoratori equiparati), il documento “propone l’opportunità di
prevedere/professionalizzare
più figure
di formatore alla salute e sicurezza sul lavoro:
-formatori qualificati (senior e
junior) che erogano l’attività di formazione in termini continui (eventualmente
accanto a quella di progettazione);
-
collaboratori formati alla prevenzione
(aziendali e interaziendali), figura da individuare e sostenere con convinzione
per l’indispensabilità soprattutto nelle micro e piccole aziende, quali lo
stesso Datore di Lavoro, i Dirigenti e/o i Preposti,
RSPP
e ASPP,
Medico
competente, altre figure professionali (es. esperto qualificato sui rischi
fisici, esperto di schede dati sicurezza sui rischi chimici, ecc.), nonché
installatori, manutentori, progettisti”.
Il
formatore Senior è la figura
principale del
formatore,
che deve “possedere titoli atti al fine di essere qualificato, cosi come
previsto dal D.Lgs. 81/2008”. E il
formatore
Junior “(da non confondere con il i tutor!) Si tratta della figura di
coloro che - non possedendo ancora i requisiti del formatore qualificato - devono
seguire un percorso formativo. In generale sono coloro (compresi i giovani) che
vogliono svolgere il ruolo di formatore”.
Riguardo
poi ai collaboratori formati alla sicurezza si possono prevedere due tipologie:
-
“
collaboratore formato (aziendale): sono
i lavoratori dipendenti dell’azienda e con specifiche competenze, con una
formazione
specifica, che possono svolgere attività di docenza per i lavoratori del proprio
reparto, settore, azienda;
-collaboratore formato (inter-aziendale):
sono liberi professionisti e consulenti esterni, che hanno un contratto
stipulato e valido con l’azienda, che consente e, a volte, impone loro di
operare all’interno di una o più aziende dove già svolgono attività di
consulenza (es. progettisti, installatori e manutentori)”.
Stabilire i requisiti
obbligatori del formatore
Per
ciascuna figura è possibile identificare una serie di requisiti di competenza,
a seconda dell'area di specializzazione, basati su titoli di studio o su
specifiche esperienze professionali e di docenza maturate.
Rimandiamo
i nostri lettori al documento originale che contiene indicazioni in merito ai
requisiti dei formatori qualificati e dei collaboratori formati.
Ad
esempio per i formatori qualificati sono stati previsti “due sistemi di
requisiti:
-pre-requisito obbligatorio: Diploma
di scuola secondaria superiore di 2.o grado, per tutti i formatori qualificati;
-
requisiti aggiuntivi obbligatori:
previsti n. 5 criteri” (titoli, esperienza didattica, esperienza lavorativa,
esperienza professionale
RSPP/ASPP,
operatore qualificato TSSL della P.A.) tra loro alternativi, “ovvero con
possibilità di opzione tra gli stessi e differenziati in aree e validi solo
nell’area disciplinare oggetto della docenza: (giuridico-normativa,
politecnica, igienico-sanitaria, formativa-relazionalecomportamentale)”.
Introdurre un
elenco dei "formatori qualificati" a rilevanza pubblica
Una
volta definiti i requisiti specifici dei formatori si devono individuare forme
per dare loro pubblica evidenza, come già previsto per altre figure del sistema di prevenzione e
protezione individuate dalle disposizioni vigenti, quali gli RSPP e gli ASPP, i
medici
competenti ecc.
In
questo senso la
CIIP ritiene che
occorra identificare alcuni criteri sulla “identificazione” delle figure dei
formatori qualificati, “senza entrare nell’ampio e articolato dibattito su
validità e prospettive di ‘Albi professionali’ ed altre forme di registrazione
di titoli e competenze professionali, che non sono oggetto di questo documento”.
In
particolare è necessario che:
-
“la normativa preveda specifici criteri di qualificazione dei formatori;
-
la normativa preveda specifici criteri di qualificazione degli Enti formatori;
-
la normativa preveda apposite forme di attestazione dei formatori qualificati”.
La CIIP suggerisce di “valutare la possibilità
di prevedere:
-
obbligo dei soggetti formatori di trasmissione delle attestazioni di fine
corso/percorso formativo all’ASL (come già oggi avviene per le attestazioni dei
Corsi per RSPP e
ASPP,
anche da parte dei soggetti operanti ope-legis);
-
un apposito elenco dei formatori qualificati, ad es. presso gli Assessorati
delle Regioni, ovvero l’INAIL (come avviene gia oggi per i
RLS)
ovvero presso il Ministero del lavoro (come avviene gia oggi per i medici
competenti)”.
Definire di aree
didattiche ove possano operare solo formatori qualificati
Rimandiamo
i lettori al documento con l’identificazione di 4 aree didattiche principali
(il riferimento è alle prescrizioni vigenti per i Corsi “Modulo A” , “B” e “C”
per
RSPP)
e l’indicazione sintetica dei contenuti.
Introdurre sanzioni
anche a carico degli Enti di formazione
Insieme
a quanto proposto si deve accompagnare un sistema premiale e di controllo che
garantisca l'effettività dei requisiti e il loro rispetto. La “nuova normativa”
dovrebbe definire i “vari soggetti pubblici cui assegnare compiti di
assistenza, vigilanza e controllo, in
grado di
sorvegliare
e controllare e di irrogare le eventuali
sanzioni:
-
controlli, anche a campione;
- sanzioni amministrative: es. decadimento
dall’elenco di cui sopra;
- sanzioni penali nei casi più gravi:
potrebbero essere di competenza delle ASL come per la violazione di tutti gli
altri obblighi di
formazione
previsti dal D.Lgs. 81/2008”.
Tra
queste si possono prevedere:
-
“sanzione penale (arresto o ammenda) per il datore di lavoro e il dirigente che
si avvalgano di professionisti privi dei requisiti richiesti dalla legge;
-
sanzioni per gli Enti formatori che non rispettino la normativa;
-
la segnalazione da parte dell'organo di vigilanza al soggetto gestore
dell’elenco e conseguente cancellazione del nominativo del formatore
dall'apposito elenco per XX anni a partire da quando viene rilevata dall'organo
di vigilanza l'effettuazione di una attività di formazione aziendale in
mancanza dei requisiti prescritti dalla legge;
-
sanzioni per il formatore qualificato, che non rispetti la normativa”.
Queste
sanzioni “devono essere inserite nel
testo della proposta di legge dato che il formatore qualificato e gli Enti
formatori non sono al momento definiti e, quindi, non esistono a livello di
sanzioni,
e prima ancora di obblighi”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare, si
conclude con una raccolta di importanti sentenze in materia dell'obbligo di
formazione per la salute e sicurezza del lavoro.