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Anno 12 - numero 2534 di lunedì 20 dicembre 2010

I requisiti professionali dei RSPP


Chiarimento del Ministero del Lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.


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Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.? (Risposta a quesito del 30 novembre 2010)
 
A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
 
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
         L7 ingegneria civile e ambientale
         L8 ingegneria dell’informazione
         L9 ingegneria industriale
         L17 scienze dell’architettura
         L23 scienze e tecniche dell’edilizia
 
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
         classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
         classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
         classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
         classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
 
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.
 
Ministero del lavoro - FAQ - Requisiti professionali RSPP (formato PDF, 10 kB).
 
 

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Commenti alla pagina.

Autore: FF20/12/2010 (16:47:32)
caro Punto Sicuro hai scordato il Tecnico della Prevenzione.
Autore: M.L.20/12/2010 (16:45:54)
Perchè non viene menzionata la laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro?
Autore: G.T.20/12/2010 (16:38:07)
dove è finita la laurea in Tecniche dlla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro?
Autore: G. A.20/12/2010 (15:25:21)
COncordo in pieno con quanto scritto da p.b.
ANche la laurea in tecniche della prevenzione esonera dall frequenza dei corsi A e B.
In Italia siamo addirittura arrivati al livello che gli utenti di un sito siano più informati e preparati di un Ministero!!!!!!!!
Per favore qualcuno scriva al Ministero per segnalare le inesattezze
Autore: p.b.20/12/2010 (13:34:17)
perchè non si menziona la laurea in Tecniche dlla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro?

art. 32 [...]ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 2, primo periodo.
Autore: Enrico Nevache20/12/2010 (08:41:08)
Dalla lettura dell'articolo e dal chiarimento del Ministero del Lavoro, si elencano le lauree di cui al primo capoverso, peraltro non citando la laurea magistrale LM26, mentre non vengono riportate le lauree degli ultimi due capoversi del citato comma 5 che recitano:"....ovvero nella classe 4 di cui al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001... ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corripondenti...".

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