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Quali sono i requisiti
professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.? (Risposta a quesito del 30 novembre 2010)
A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia
della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione
Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze
delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti
precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente
ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente
competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per
svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e
sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in
esso indicate
esonera
dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo,
dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo
unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007,
S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria
civile e ambientale
L8 ingegneria
dell’informazione
L9 ingegneria
industriale
L17 scienze
dell’architettura
L23 scienze e
tecniche dell’edilizia
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di
laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008
il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto
2000, quali:
classe 4
classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8
classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9
classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10
classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente
l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto,
obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella
G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai
rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui
all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di
relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello
stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento
secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.