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Anno 12 - numero 2431 di venerdì 02 luglio 2010

Quando deve aggiornarsi il coordinatore?


Chiarimento sull’obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione. Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

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Il Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato una nota per chiarire “L’obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione che hanno conseguito l’attestato di frequenza ai corsi abilitanti antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008





L’art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ha individuato i requisiti professionali richiesti per ricoprire l’incarico di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. La norma ha imposto il possesso rispettivamente:
a) di un determinato titolo di studio (1° comma lett. a, b e c del citato art. 98);
b) di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (2° comma), fatte salve le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98;
c) l’obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l’art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente (“Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV….”) e che è imposto dall’Allegato XIV al citato D.Lgs (“E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”).

Oggetto della nota è chiarire se l’obbligo di aggiornamento quinquennale, di cui all’art. 98, 2° comma ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008:

“Venendo all’oggetto specifico del quesito sottoposto, si rileva la differenza, posta dal 2° comma dell’art. 98 citato, fra il possesso di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento finale di un corso in materia di sicurezza e l’obbligo di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa.
Per quanto concerne l’attestato di frequenza, le modalità di rilascio ed i contenuti dei corsi sono descritti dall’Allegato XIV al citato D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 98 introduce, tuttavia, un regime transitorio prevedendo che debbano ritenersi validi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa (D.Lgs. 494/1996) a conclusione dei corsi che siano stati avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
[...]
L’All. XIV precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Del pari sussiste l’obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l’attestato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo.
[...]
Per concludere sul punto l’aggiornamento professionale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio per tutti i professionisti che ricoprano l’incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione e dunque anche per quelli in possesso di un attestato conseguito ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 494/1996; questo a prescindere non solo dalla data di conseguimento dell’attestato di frequenza, ma anche dal possesso di detto attestato (si vedano le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98).
[...]
In sintesi, la data ultima per lo svolgimento dell’aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza di corsi antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio 2013.”
 



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