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Macchine per il sollevamento: verifiche e prevenzione cadute

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

10/01/2012

Carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere. Le verifiche periodiche, l’evoluzione della normativa tecnica, i DPI per la prevenzione delle cadute e il sollevamento persone.

 
Bologna, 10 Gen – In relazione agli atti del convegno “ La sicurezza delle macchine in edilizia”, un convegno organizzato da INAIL- Dipartimento Tecnologie di Sicurezza che si è tenuto il 6 Ottobre 2011 a Bologna, presentiamo un intervento che con riferimento alle macchine per il sollevamento riporta la nostra attenzione sul Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Decreto che, ricordiamo, entrerà in vigore tra non molti giorni: il 24 gennaio 2012.
 
Nell’intervento “Macchine per il sollevamento - Le nuove attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche”, a cura dell’Ing. Maria Nice Tini (INAIL– DTS/ex ISPESL), vengono riprese alcune tematiche già presentate dalla relatrice in passato e relative alle verifiche periodiche delle attrezzature.
Ricordiamo brevemente che in relazione al Decreto dell’11 aprile 2011 le attrezzature vengono suddivise in vari gruppi e che:
- del gruppo SC fanno parte gli apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga: ad esempio i carrelli semoventi a braccio telescopico;
- del gruppo SP fanno parte le attrezzature per il sollevamento persone: ad esempio le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e gli ascensori e montacarichi da cantiere.


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Dopo aver dato informazioni sulla messa in servizio delle attrezzature dei due gruppi, la relatrice si sofferma sulle varie definizioni relative alle verifiche delle attrezzature e ricorda che la prima verifica periodica è finalizzata a “identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante”. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
- “nome del costruttore;
- tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio;
- anno di costruzione;
- matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio”.
La prima verifica periodica è finalizzata anche a: 
- “accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o negli altri casi, dalle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9 del d.lgs. 81/08;
- controllare lo stato di conservazione;
- effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
In particolare nel corso delle verifiche periodiche su gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, “sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche”. 
 
Nella relazione vengono poi indicate definizioni, caratteristiche e parametri di alcune specifiche attrezzature:
-carrelli semoventi a braccio telescopico: “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi”;
-piattaforme autosollevanti su colonne: “attrezzature che possono essere installate temporaneamente o in modo permanente, concepite per essere utilizzate da più persone che dalle stesse possono eseguire lavori”. Si ricorda che la norma armonizzata UNI EN 1495:2009 “non fornisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le misure di protezioni della piattaforma (parapetti) in funzione della distanza piattaforma-parete”; 
-ascensori e montacarichi da cantiere: nel documento agli atti è presente una tabella di confronto tra ascensori e montacarichi da cantiere e vengono ricordate le varie norme correlate.
 
In merito all’evoluzione della normativa sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili si parla del futuro e del passaggio a un testo consolidato, il FprEN 280:2011, che presenta alcune novità significative e che verrà votato entro Marzo 2012 (nel documento è presente un confronto tra l’attuale UNI EN 280:2009 e la FprEN 280:2011).
 
Veniamo alla prevenzione delle cadute dalle MEWP (piattaforme di lavoro mobili elevabili) e ai dispositivi di protezione correlati (D.Lgs. 81/2008: Allegato VI, 4.1 - FprEN 280:2011: 5.6.14 Restraint Device). 
Ci sono due tipi di dispositivi di protezione:
- “sistemi di trattenuta sul lavoro (work restraint system) fermano l’operatore dal cadere dalla piattaforma;
-sistemi di arresto cadute (fall arrest system) fermano l’operatore una volta che è caduto dalla piattaforma”. 
 
In particolare i sistemi di trattenuta che si usano sulle MEWP (restraint system) “sono una combinazione di dispositivi di imbracatura per il corpo e di cordini di posizionamento. È ormai diffuso l’uso di cordini regolabili in modo tale da offrire la massima libertà di movimento, garantendo l’immediato trattenimento in caso di necessità. La lunghezza dei cordini (sia in caso di cordini con lunghezza fissa sia nel caso di cordino regolabili) deve essere scelta tenendo conto delle caratteristiche della piattaforma e deve essere sufficientemente corta in modo tale da impedire all’operatore di raggiungere una posizione dalla quale può cadere. Il DPI “ cintura di sicurezza” è un dispositivo di trattenuta (intendendo per trattenuta la condizione che per la lunghezza del cordino e del posizionamento dell’ancoraggio rende impossibile la caduta) che, in caso di caduta, trattiene l’operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento. Non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica”.
 
Riguardo ai sistemi di arresto caduta è possibile usare un sistema di arresto cadute su una piattaforma? È “necessario verificare che la MEWP possa essere usata come parte del sistema di arresto cadute, in questo caso i punti di ancoraggio devono soddisfare i requisiti e devono essere sottoposti alle prove previste nella UNI EN 795:2002. La maggior parte delle MEWP hanno i punti di ancoraggio realizzati per i dispositivi di trattenuta e non di arresto. I punti di ancoraggio devono recare la relativa marcatura; marcatura che deve indicare il numero di persone ammesso. 
La relatrice ricorda che nel caso di utilizzo di un sistema di arresto di caduta, il datore di lavoro deve tener conto:
- “dell’altezza di lavoro della piattaforma; da essa dipende anche la scelta del sistema di arresto. Infatti un sistema di arresto composto da un imbracatura per il corpo, 2 m di cordino e un dispositivo in grado di assorbire gli effetti della caduta richiede più di 5 m di spazio libero per arrestare la caduta”;
- che “non ci siano balconcini che una persona può colpire durante una caduta”;
- di “come recuperare una persona dopo che è caduta”. 
 
La relazione si conclude con una disamina sul problema del sollevamento persone che sarebbe permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, ma (Allegato VI, D.Lgs. 81/2008) a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
 
Riguardo al concetto di eccezionalità (punto 3.1.4 all. VI) viene presentato il parere della Commissione Consultiva Permanente (10.02.2011): “si tratta di operare in situazioni di emergenza. Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di
pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio. Quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o dal contesto le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza. Specifiche condizioni di sicurezza:
- analisi dei rischi;
- scelta di macchine che presentano appropriate caratteristiche;
- individuazione dei requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare;
- definizioni delle fasi operative di lavoro e di sorveglianza;
- controllo delle fasi operative e di sorveglianza;
- registrazione dei controlli”.
 
 
Macchine per il sollevamento - Le nuove attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche”, a cura dell’Ing. Maria Nice Tini (INAIL– DTS/ex ISPESL), intervento al convegno “La sicurezza delle macchine in edilizia” (formato PDF, 4.60 MB).
 
 
 
 


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Rispondi Autore: SERGIO MORANDO - likes: 0
10/01/2012 (12:26:17)
Macchine di sollevamento come possono essere le CRANE (GRU) sia di gru a torre che gru semoventi e similari usati nell'ediliazia o in fabbriche o porti etc. le GRU DOVREBBERO essere ISPEZIONATE non solo quando sono state vendute..ma le ISPEZIONI vanno FATTE anche in FASE COSTRUTTIVA ! Per i motivi che spesso gli operai tecnici esempio saldatori..NON HANNO le PATENTI di SALDATORE ! Che sono ad ESAMI DIVERSIFICATI ed a SCADENZA BIENNALE e con RELATIVE VISITE MEDICHE da SALDATORE INERENTI ! Tutto questo NON viene fatto..poi chè le aziende NON assumono come saldatore ma da manovali o altri profili ! Così da evitare corsi patenti di legge Europee D.Lgs 81/2008 - 626 scoprendo persino saldature sui telai gru bucate mancanti..ma NIENTE patenti di saldatura ne dati i D.P.I. conformi alla qualifica di saldatore ..muletti senza patentini ne visite mediche usando vari macchinari senza CORSI obbligatori di LEGGE questo accade nei CONTRATTI PRECARI cosa che sarà portata con prove e testimoni presso il Tribunale di Mondovì tra ditte interinali (--) coinvolte e relativa multinazionale (--)loro cliente..che costruisce e vende gru edili a torre e gru semoventi.
Morando

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