Queste linee guida partono dal presupposto che:
- “la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda e che i SGSL costituiscono uno degli strumenti per favorire tale integrazione;
- “l’art. 9 della
legge n. 123/2007 estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, prevedendo pesantissime sanzioni economiche ed interdittive. Da tali pesantissime sanzioni vanno esenti le imprese che hanno adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati di cui sopra”.
Dunque da un lato la volontà di prevenire nel modo più efficace gli
infortuni del
settore edile, dall’altro il tentativo di ridurre il rischio per le imprese delineato nella legge n. 123/2007.
Infatti al comma 5 dell’art. 30 si legge:
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 Settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. |
Le istruzioni operative contenute nel documento hanno dunque la finalità – secondo quanto scritto introduzione - di facilitare le
imprese di costruzione nel complesso compito di istituire e attuare un sistema di gestione (SGSL) coerente con :
- le "Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili", elaborate e approvate il 24 giugno 2003;
- il “Codice di comportamento delle imprese di costruzione” redatto dall’ANCE in ottemperanza del disposto dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 231/2001 e approvato dal Ministero della Giustizia nella sua versione aggiornata.
- una fase preliminare di impianto del sistema che si traduce nella definizione del documento programmatico e nella sua diffusione;
- una fase di esercizio e di controllo da parte dell'impresa e dei singoli cantieri;
- una fase di monitoraggio di secondo livello, di riesame e di miglioramento del sistema.
Il documento contiene inoltre suggerimenti per la certificazione del SGSL realizzato e esempi applicativi. Esempi che “costituiscono un modello non vincolante, che necessita di essere modificato, a volte anche profondamente, a seconda della tipologia organizzativa dell’impresa e delle sue dimensioni al fine di renderlo aderente alla realtà dell’impresa stessa”.
Si ricorda che il SGSL realizzato è certificabile da parte di un Organismo terzo indipendente con riferimento alla norma internazionale
OHSAS 18001:2007.