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Le responsabilita' in edilizia: committenti e coordinatori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

04/05/2010

I soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia con riferimento alla committenza: responsabilità e obblighi del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

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Con questo articolo concludiamo l’approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti responsabili della sicurezza secondo quanto riportato nel manuale "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un documento nato dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.




Nei precedenti articoli - con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008 e alle figure relative all’impresa - ci siamo occupati di datori di lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP, medico competente e RLS e di lavoratori e addetti alla gestione delle emergenze.
Ora passiamo brevemente a parlare delle figure relative alla committenza: committente, responsabile dei lavori e coordinatori per la sicurezza.

Committente 
Prima di tutto una definizione chiarificatrice: nel settore delle costruzioni il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”; inoltre “nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.
Il committente “deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili” e, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, “tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.
L’elenco degli obblighi del committente, riportato nel manuale, è molto articolato.
Ne facciamo una sintesi, rimandandovi al manuale per eventuali approfondimenti:
- “il committente, nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008” (in particolare “al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per pianificare i vari lavori o fasi di lavoro da svolgersi simultaneamente o in successione”  e “all’atto della previsione della durata dei lavori o fasi di lavoro”): nel caso di lavori pubblici tutto ciò “avviene nel rispetto degli obblighi in carico al responsabile del procedimento e al progettista”;
- il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera (“il committente deve aggiornare il fascicolo a seguito di eventuali modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza)”;
- “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”, il committente deve: designare il coordinatore in fase di progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (“in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire non vige tale obbligo”) e designare il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) “prima dell’affidamento dei lavori, anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
- il committente deve comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.
Inoltre, “anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo”, il committente deve:
- “verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare” (Allegato XVII del Decreto legislativo 81/2008): il documento ricorda che “nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari” (Allegato XI) il requisito “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nel succitato Allegato”;
- “chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti” (anche in questo caso per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e lavori senza rischi particolari valgono regole diverse);
- “trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di verifica dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2”;
- “trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori: in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”.
Il committente deve poi trasmettere, “prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare” (Allegato XII del D.Lgs. 81/2008), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
- “cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.
Il manuale ricorda che il committente è “esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
La designazione del CSP e del CSE non esonera poi il committente “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di:
- “redazione del PSC e predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”;
- accertamento dell’applicazione, “da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- controllo dell’idoneità e coerenza con il PSC del POS;
- adeguamento del PSC e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e a eventuali modifiche intervenute;
- accertamento dell’adeguamento del POS, se necessario, delle imprese esecutrici;
- organizzazione della cooperazione e della reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e del coordinamento delle attività;
- controllo dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza”.

Responsabile dei lavori
Può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. “Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo dell’opera (il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, secondo l’art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).
Il CSP “è designato dal committente o dal responsabile dei lavori nei casi in cui è prevista in cantiere la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”. Nel manuale vengono elencati i requisiti professionali necessari.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti durante la realizzazione dell’opera:
- “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per il miglioramento della sicurezza in cantiere”;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze ad alcune disposizioni (elencate nel manuale);
- “comunicare l’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Si ricorda poi che nei casi in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa (casi in cui il CSP non è nominato), l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il CSE, oltre a svolgere i compiti sopra elencati, redige il PSC e predispone il fascicolo dell’opera”.
   
 

CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:

- Capitolo 2: I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 122 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.





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Rispondi Autore: Luigi Guerci - likes: 0
04/05/2010 (12:16)
a mio parere nel capitolo "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera" non viene approfondito l'interccio di responsabilità tra CSP - COMMITTENTE - RESPONSABILE LAVORI conseguente all'introduzione della lettera: b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 131 a seguito introduzione D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

cordiali saluti

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