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Anno 12 - numero 2389 di martedì 04 maggio 2010
Le responsabilita' in edilizia: committenti e coordinatori I soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia con riferimento alla committenza: responsabilità e obblighi del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
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Con questo articolo concludiamo l’approfondimento dei ruoli, competenze e
responsabilità dei soggetti responsabili
della sicurezza secondo quanto riportato nel manuale "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un documento
nato dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
Nei precedenti articoli
- con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto
legislativo 81/2008 e alle figure relative all’impresa - ci siamo
occupati di datori
di
lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP,
medico
competente e RLS e di lavoratori
e
addetti alla gestione delle emergenze.
Ora passiamo brevemente a parlare delle figure
relative alla committenza: committente, responsabile
dei
lavori e coordinatori
per
la sicurezza.
Committente
Prima di tutto una definizione chiarificatrice: nel settore delle
costruzioni il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera
opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione”; inoltre “nel caso di appalto di opera pubblica il
committente è
il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione
dell’appalto”.
Il committente
“deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi
penalmente
sanzionabili” e, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o
private,
“tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla
firma dei contratti
di
appalto per l’esecuzione dei lavori”.
L’elenco degli obblighi del committente,
riportato nel manuale, è molto articolato.
Ne facciamo una sintesi, rimandandovi al manuale per eventuali
approfondimenti:
- “il committente, nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.
81/2008”
(in particolare “al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative per pianificare i vari lavori o fasi di lavoro da
svolgersi
simultaneamente o in successione” e
“all’atto della previsione della durata dei lavori o fasi di lavoro”):
nel caso
di lavori pubblici tutto ciò “avviene nel rispetto degli obblighi in
carico al
responsabile del procedimento e al progettista”;
- il committente o il responsabile
dei
lavori, nella fase di progettazione dell’opera, prende in
considerazione il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) e il fascicolo
dell’opera (“il committente deve aggiornare il fascicolo a seguito
di
eventuali modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua
esistenza)”;
- “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche
non contemporanea, e anche nei casi di coincidenza con l’impresa
esecutrice”,
il committente deve: designare il coordinatore
in fase di progettazione (CSP)
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (“in caso
di
lavori privati non soggetti a permesso di costruire non vige tale
obbligo”) e
designare il coordinatore in fase di
esecuzione (CSE) “prima dell’affidamento dei lavori, anche nel caso
in cui,
dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese;
- il committente deve comunicare alle imprese
affidatarie, esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del CSP e quello CSE. Tali nominativi devono
essere
indicati nel cartello di cantiere”.
Inoltre, “anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a
un lavoratore
autonomo”, il committente deve:
- “verificare l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare”
(Allegato XVII del Decreto
legislativo
81/2008): il documento ricorda che “nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi
particolari” (Allegato XI) il requisito “si considera soddisfatto
mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del
Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti nel succitato Allegato”;
- “chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS),
all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti” (anche in questo
caso per cantieri
con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e lavori senza rischi
particolari valgono regole diverse);
- “trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei
lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,
copia
della notifica preliminare, il documento unico di regolarità
contributiva delle
imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di verifica
dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2”;
- “trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per
l’esecuzione dei lavori: in caso di appalto di opera pubblica si
considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti
alla gara
di appalto”.
Il committente
deve poi trasmettere, “prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente
competenti la notifica preliminare”
(Allegato XII del D.Lgs. 81/2008), nonché gli eventuali aggiornamenti,
nei
seguenti casi:
- “cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di
più
imprese, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica,
ricadono
nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti
sopravvenute
in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di
lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno”.
Il manuale ricorda che il committente è “esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al
responsabile dei lavori”.
La designazione del CSP e del CSE
non esonera poi il committente “dalle responsabilità connesse alla
verifica
dell’adempimento degli obblighi di:
- “redazione del PSC e predisposizione del fascicolo con le
caratteristiche
dell’opera”;
- accertamento dell’applicazione, “da parte delle imprese esecutrici e
dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
PSC e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- controllo dell’idoneità e coerenza con il PSC
del POS;
- adeguamento del PSC e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei
lavori e
a eventuali modifiche intervenute;
- accertamento dell’adeguamento del POS, se necessario, delle imprese
esecutrici;
- organizzazione della cooperazione e della reciproca informazione tra i
datori
di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e del coordinamento delle
attività;
- controllo dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della
sicurezza”.
Responsabile dei lavori
Può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti
attribuitigli
dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile
degli adempimenti a lui conferiti. “Nel campo di applicazione del D.Lgs.
163
del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile
dei
lavori è il responsabile unico del procedimento”
Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione dell’opera
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
di
redigere il PSC e di predisporre il fascicolo
dell’opera (il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria, secondo l’art.3 del testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia).
Il CSP “è designato dal committente o dal responsabile dei lavori nei
casi in
cui è prevista in cantiere la presenza di più imprese, anche non
contemporanea
e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”. Nel manuale
vengono
elencati i requisiti professionali necessari.
Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante l’esecuzione dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei seguenti compiti durante la realizzazione
dell’opera:
- “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni
loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle
relative
procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del POS,
da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione
dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi POS;
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza per
il miglioramento della sicurezza in cantiere”;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, eventuali
inosservanze ad alcune disposizioni (elencate nel manuale);
- “comunicare l’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso
in cui
il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in
merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire
idonea
motivazione;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati
dalle imprese interessate”.
Si ricorda poi che nei casi in cui, dopo l’affidamento dei lavori a
un’unica
impresa (casi in cui il CSP non è nominato), l’esecuzione dei lavori o
di parte
di essi sia affidata a una o più imprese, il CSE,
oltre a svolgere i compiti sopra elencati, redige il PSC e predispone il
fascicolo dell’opera”.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo
2:
I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 122 kB);
- La
valutazione
dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato
ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni
edizione
2009 (formato PDF, 496 kB): contiene
alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da
consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di
valutazione dei rischi.
Commenti alla pagina.
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