Avendo ultimamente fatto un
excursus sulla
sicurezza
dei
gruisti e di coloro che fissano i carichi, abbiamo deciso di
continuare
questo approfondimento presentando più da vicino uno dei volumi: quello
dedicato ai “
Gruisti
e
operatori mezzi di sollevamento” con
specifico riferimento alla
parte
dedicata
alla mansione.
Il
gruista è “colui che opera con i
mezzi di sollevamento” e la
mansione
di
gruista prevede l’acquisizione di una “specializzazione e una
formazione adeguata conseguita
frequentando, per esempio, corsi di
formazione
e aggiornamento presso i costruttori delle
attrezzature; tale
formazione
permette altresì di acquisire le prescrizioni
sulla sicurezza nell’uso del mezzo e di metterle in pratica correttamente”.
Avvisando che il documento che presentiamo è precedente all’emanazione
del
Decreto
legislativo
81/2008, ricordiamo che le norme del Testo Unico sulla
sicurezza relative alle
macchine
di sollevamento si possono trovare specialmente:
- nel Capo I del Titolo III (“Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale”);
- al punto 3 (“Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
adibite al
sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi”) della
seconda
parte dell’allegato V del decreto.
Ma veniamo ai
suggerimenti per i gruisti:
- “effettuare la verifica periodica annuale, che accerti lo stato di
funzionamento e di conservazione della gru;
- ogni spostamento di una gru a torre va segnalato alla Azienda
Sanitaria
Locale competente per territorio;
- il Datore di Lavoro deve far redigere ogni dieci anni da tecnico
qualificato
un rapporto sulla condizione di
manutenzione
dell’apparecchio, nonché il calcolo di vita residua dello stesso”.
Inoltre l’
operatore addetto all’autogru deve:
- “conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e
prescrizioni”;
- “aver ricevuto formazione e addestramento specifici sul mezzo che
dovrà
manovrare;
- essere in grado di eseguire la messa a punto dell’autogru;
- conoscere le limitazioni alla circolazione delle autogru previste dal
codice
della strada”.
Il documento ricorda che la
gestione
dell’operatività del mezzo è “a carico esclusivo del gruista in ogni
fase
di lavoro”: in cantiere, durante la fase di trasferimento al cantiere,
nella
gestione della
manutenzione
del
mezzo, durante le attività di lavoro.
Inoltre il gruista è “
responsabile delle
modalità di aggancio e movimentazione del carico” e in questo senso
deve:
- “verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di
terreno;
- conoscere la portata del mezzo, anche in relazione allo sbraccio;
- acquisire il peso del carico o effettuare una stima approssimativa
dello
stesso (per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è
obbligatoria
l’indicazione del peso effettivo sul carico);
- valutare la
tipologia
di
carico e utilizzare il metodo operativo e di aggancio più adeguato;
- verificare ‘funi’, ‘brache’ e ogni altro accessorio di sollevamento;
- valutare la capacità di carico in relazione agli angoli di imbracatura
ed ai
metodi di sollevamento”.
Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti di trazione
“devono
essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro e tramite
personale specializzato”: si deve essere in grado di “rilevare le
condizioni di
usura ed eventuali rotture dei fili, sfilacciamento, schiacciamento o
altro”,
annotando poi i risultati sui libretti degli apparecchi stessi.
In particolare il controllo “va eseguito anche sull’integrità del gancio
e
sulla presenza della chiusura di sicurezza”.
Come abbiamo già ricordato in un
documento
di
Suva che abbiamo presentato qualche giorno fa, le diverse “
condizioni di imbracatura dei carichi
(in particolare elevati angoli di apertura delle funi di gancio) fanno
diminuire significativamente la portata dell’accessorio usato per
l’imbracatura, riducendone pericolosamente l’efficacia”.
Nel documento originale, ricco di immagini, è presente un disegno
esplicativo
relativo alle
variazioni di portata di
una fune in funzione dell’ampiezza dell’angolo di carico.
Torniamo agli
apparecchi
di
sollevamento.
Questi “devono avere una iscrizione sul mezzo, chiara e ben visibile,
che
indichi la portata massima ammessa” e, prima dell’
imbracatura
di
un carico, è necessario verificare la “portata di ogni braca
tessile,
indicata da un’apposita targhetta o dal colore”.
Comunque
prima di effettuare qualsiasi operazione di sollevamento
“l’operatore addetto alla gru deve acquisire il peso del carico per
verificare
la rispondenza tra il mezzo, le funi e i ganci, nelle diverse condizioni
e
conformazioni di utilizzo (sbracci)”.
Ricordando che “per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è
obbligatoria l’indicazione del peso sul carico”, una volta valutata la
tipologia di carico l’operatore dovrà utilizzare l’attrezzatura più
idonea.
Il documento si conclude con una serie di
segnalazioni
manuali per il sollevamento.
Il gruista deve conoscerle “affidandosi, per le indicazioni di manovra, a
un
solo ‘responsabile’ osservando scrupolosamente le norme di sicurezza per
la
salvaguardia propria e degli altri lavoratori coinvolti nell’attività”.
Ecco i
comandi riportati nel
documento:
- attenzione inizio operazioni;
- alt / interruzione - fine del movimento;
- alt/ pericolo arresto di emergenza;
- distanza orizzontale;
- fine operazioni/ferma;
- avanzare;
- retrocedere;
- abbassare;
- sollevare;
- a sinistra;
- a destra.
Concludiamo riportando parte dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, in
relazione
gli
obblighi
del
datore di lavoro relativi ai
controlli:
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
(…)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro,
secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste,
dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,
provvede
affinché:
(…)
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti
ad
assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di
sicurezza
delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona
competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati
per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al
di fuori
della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un
documento
attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Infine ricordiamo che la norma
UNI
ISO
9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli
apparecchi di sollevamento: definisce il quadro di riferimento e
individua i
soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo-ispezione. |