Pubblcità
Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010 (u. p. 17 marzo 2010)
- Pres. Mocali – Est. Foti – P.M. Galati - Ric. R. G.
Commento a cura di G. Porreca.
E’ una delle prime sentenze questa che fa riferimento alle operazioni di
montaggio di un ponteggio in un
cantiere
temporaneo o mobile. La stessa fa riferimento alle prescrizioni dettate con
il D.P.R.7/1/1956 n. 164, contenente le “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, ma ben si ricollega a quelle
corrispondenti emanate successivamente con il
D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, che ha abrogato e recepito il citato D.P.R. n. 164/1956.
Il datore di lavoro durante il montaggio di un
ponteggio
è tenuto a garantire la presenza di un
preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di
montaggio. Né è sufficiente a sopperire tale funzione la presenza in cantiere
di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli
assegnati al soggetto
preposto
alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni
di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono
essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto
specifico.
Il caso
L’amministratore unico di una società, ritenuto
colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un
lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena,
condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso
alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.
Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al
montaggio di un
ponteggio
in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un
fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile
e, piombato sul balcone del terzo piano, ha riportato un trauma cranico e
fratture e contusioni multiple. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del
merito, l'imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire
l'esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un
preposto incaricato di controllare le operazioni di
montaggio
alle quali era intento il lavoratore.
Il ricorso e le decisioni della Corte di
Cassazione
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione
sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in
cantiere
fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì,
presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le
indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei
luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni
fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo
infondato. In merito alla ricostruzione dell’accaduto mediante le riproduzioni
fotografiche la stessa ha fatto osservare che “
se è vero che al momento
dell’intervento dell’ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il
ponteggio era stato smontato, è anche vero che la documentazione fotografica
alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata nell’immediatezza
del fatto e riproduceva esattamente la situazione esistente al momento
dell’infortunio” per cui “
i dubbi circa la rispondenza di quanto
rappresentato in dette foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del
tutto ingiustificati oltre che genericamente proposti”.
Per quanto riguarda, infine, la circostanza che al
momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della
sicurezza la suprema Corte ha concluso sostenendo che “
non pertinente,
rispetto all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del
ponteggio, della presenza di un preposto
specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì
generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della
sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto
preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono
essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
Corte
di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010 (u. p.
17 marzo 2010) - Pres. Mocali – Est. Foti – P.M. Galati - Ric. R. G. - Il
datore di lavoro risponde di un infortunio occorso durante il montaggio di un
ponteggio nel caso in cui non si sia avvalso della presenza di un preposto specializzato
incaricato di sovrintendere i lavori.