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Imparare dagli errori: incidenti sfiorati nel lavoro in quota
Un esempio tratto da una simulazione di possibili infortuni dovuti a errori e mancanze nelle lavorazioni in quota del comparto edile. L’accesso al ponteggio, la mancanza e l’allestimento di parapetti, i DPI e gli ancoraggi adeguati.
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Già in un precedente articolo PuntoSicuro ha provato a occuparsi di infortuni
non descrivendo un incidente reale, ma raccontando un caso simulato, un caso
esemplificativo che racchiudesse al suo interno errori o problematiche usuali
negli incidenti veri.
Continuiamo a farlo utilizzando i casi raccontati nel documento “Audio-visivi
per l'informazione nel cantiere multietnico”, una pubblicazione realizzata
dalla Consulenza
Tecnica per l’Edilizia dell’INAIL.
In questo caso abbiamo scelto di affrontare una delle principali cause di
incidenti nel settore
edile: la caduta dall’alto. Non
solo descriveremo la dinamica di questo incidente tipo, ma riporteremo alcune
informazioni di prevenzione di base per tutti i lavoratori impegnati in lavorazioni
in quota.
Il caso La scena raccontata nel documento presenta diversi infortuni
“sfiorati”.
Abbiamo un “ponteggio
già montato su cui stanno salendo due operai, uno servendosi
correttamente
delle scale,
l’altro arrampicandosi sul ponteggio
dal lato esterno nonostante il cartello di divieto e incurante del grave
rischio cui si espone”.
Il capocantiere tuttavia “si accorge del comportamento improprio del
secondo
operaio e lo redarguisce”.
Il primo operaio, “quello che si è arrampicato in modo sconsiderato e
rischioso, una volta arrivato in cima, è stanco”. Va allora per
appoggiarsi al
parapetto, ma “proprio il parapetto è mancante”. Allora un altro
operaio, “che
era fortunatamente lì vicino si accorge della cosa e in tutta fretta
completa
il ponteggio con il parapetto mancante”.
Ma non è finita.
La storia “prosegue con i due operai che aspettano un carico sospeso, ma
mentre
uno dei due ha indossato l’imbracatura di sicurezza ed è allacciato al
cordino
di sicurezza, l’altro indossa solo l’imbracatura senza essersi
allacciato al
cordino di sicurezza”.
Anche in questo caso l’infortunio è solo sfiorato: “al momento
dell’arrivo del
carico sospeso l’operaio collegato al cordino si accorge che il suo
compagno
non è allacciato e fa giusto in tempo ad allacciare in sicurezza il
cordino
prima che questi perda l’equilibrio e cada, con questo semplice ma
tempestivo
gesto gli salva la vita”!
La prevenzione Si sa che i lavori in quota sono una fonte di rischio molto elevato
per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Le conseguenze di questi incidenti
“possono essere mortali o molto serie e possono determinare gravi forme
di
invalidità”.
Per prevenirli il documento dell’Inail ricorda che “l’analisi per la
valutazione dei rischi, nel caso dei lavori in quota, comprende una
prima fase
in cui viene identificato il pericolo di caduta dall'alto e viene
stimata la
probabilità di accadimento”.
Successivamente, e relativamente a ogni condizione di pericolo
individuata, si
procede cercando alla riduzione o eliminazione del rischio
mediante l'adozione di misure
collettive
di protezione o
“modificando il ciclo delle lavorazioni individuando condizioni
alternative”.
Una soluzione può essere tuttavia individuata anche “adottando
provvedimenti
che permettano l'isolamento dal rischio mediante l’installazione di
parapetti,
impalcati o reti, in modo da circoscrivere la zona in cui vi è il
rischio di caduta
dall'alto”.
Se poi, malgrado l’adozione di tutte queste misure, rimangono rischi
residui, è
possibile eliminarli o almeno minimizzarli “mediante l'uso di D.P.I. adeguati che garantiscano
l’ancoraggio a punti sicuri, a loro volta integrati dai dispositivi
di
arresto della caduta”.
È evidente che il principale scopo della narrazione del caso è quella di
sensibilizzare gli “operatori edili sulla necessità di adottare sistemi
di
protezione collettiva, da porre in opera correttamente e da utilizzare
secondo
le modalità previste, integrati anche con l’ausilio dei D.P.I.
adeguati”.
Torniamo tuttavia ad alcuni errori sottolineati dalla dinamica dell’incidente
simulato.
Innanzitutto l’errore procedurale di
accedere al ponteggio non attraverso l’accesso predisposto, ma
arrampicandosi
pericolosamente sul ponteggio stesso, incuranti del cartello di divieto.
A proposito di responsabilità dei
lavoratori il Decreto
legislativo
81/2008 indica che è compito di ogni lavoratore:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri
lavoratori.
Inoltre nel ponteggio è mancante un parapetto.
A questo proposito il documento, presentato da PuntoSicuro, “Manuale
operativo per chi lavora in altezza”,
realizzato dall’Unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di
lavoro
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento, si
sofferma proprio sulla realizzazione di parapetti idonei.
Ricordando che in riferimento alla norma UNI EN 13374, i parapetti
provvisori
sono classificati (in base a resistenza e condizioni di utilizzo) in
tre
classi (A, B, C), vengono date queste indicazioni per l’allestimento
di
parapetti:
- “una copertura orizzontale o con pendenza inferiore a 10° (circa 18%)
richiede: parapetto normale (minimo classe A), saldamente ancorato alla
struttura del fabbricato, con altezza di almeno 1 m misurato sulla
perpendicolare alla superficie di lavoro;
- una copertura con pendenza fino a 30° (circa 58%) richiede: parapetto
normale (minimo classe B), saldamente ancorato al fabbricato, di altezza
di
almeno 1 m misurato sulla perpendicolare e comunque rapportata a una
valutazione del rischio relativa all’inclinazione della copertura stessa
(come
indicazione generale: circa 1,20 m, misurato sul piano di gronda)”;
- “una copertura con pendenza oltre i 30° (circa 58%) richiede: parapetto
normale (classe C), saldamente ancorato al fabbricato, di altezza di
almeno 1 m
misurato sulla perpendicolare e comunque rapportata a una valutazione
del
rischio relativa all’inclinazione della copertura stessa (come
indicazione
generale: almeno 1,20 m, misurato sul piano di gronda”). In questo
caso,
“considerata la forte inclinazione della copertura si ritiene buona
prassi
operativa allestire parapetti pieni”.
Il manuale ricorda che se per evitare le cadute dall’alto non sono
utilizzabili
misure
di
protezione collettiva, quali parapetti,
impalcati, reti o sottoponti, è necessario impiegare DPI
(dispositivi di protezione individuale)
contro le cadute, costituiti da:
- imbracatura destinata a essere indossata dal lavoratore;
- sistema di trattenuta e di arresto della caduta;
- dispositivo di ancoraggio a parti stabili.
Riguardo al tipo di ancoraggio bisogna prendere in considerazione i
seguenti principi:
- la fase di installazione degli ancoraggi deve avvenire, ovviamente, in
condizioni di sicurezza;
- i punti di ancoraggio, quando possibile, vanno posizionati sempre più
in alto
del punto di aggancio sull’imbracatura,
per limitare lo spazio di una eventuale caduta.
Ricordiamo infine che se l’imbracatura è collegata con un cordino a un punto fisso non adeguato, si può
determinare un pericoloso “effetto
pendolo”: l’oscillazione del corpo ancorato al dispositivo
anticaduta è
esposto a rischi di collisione contro strutture o oggetti.
In ogni caso, anche in caso di dispositivi di protezione scelti e
utilizzati in
modo idoneo, è necessario evitare una lunga sospensione inerte
dell’operatore
collegato al dispositivo di arresto della caduta. L’operatore sospeso
deve
essere recuperato nel più breve tempo possibile per evitare incidenti
dovuti a compressione
dei vasi degli arti inferiori.
Inail, “Audio-visivi
per
l'informazione nel cantiere multietnico”, pubblicazione realizzata
dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’INAIL con testi di Giuseppe
Cardoselli e Paolo Meschino, versione marzo 2010 (formato PDF, 10.88
MB).