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QUESITO
Con riferimento all’articolo 96 comma 2 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che prevede l’ipotesi della
redazione contestuale del PSC e del POS, si applica l’esonero dagli adempimenti
dell’art. 26 in esso indicati nel caso in cui una impresa appalta ad uno o più
lavoratori autonomi dei lavori da eseguire nell’ambito
del proprio cantiere tenuto conto che tali lavoratori autonomi non sono tenuti
a redigere il POS?
Il lettore segnala un caso che in pratica è abbastanza diffuso
nella organizzazione dei cantieri temporanei o mobili e cioè quello in cui
l’esecuzione di alcuni lavori in un cantiere edile nel quale opera anche il
committente imprenditore è affidata in
appalto non ad imprese
esecutrici ma a
lavoratori autonomi
e cioè a persone fisiche che, così come indicato nella definizione di cui
all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo
Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, contribuiscono con la
loro attività alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Sono casi questi per i quali viene spontanea la domanda se trova applicazione
l’art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 così come è stato introdotto
con il
D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
“2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi
1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”.
Prendendo in esame una organizzazione di cantiere del
tipo di quella segnalata nel quesito che prevede la presenza di un imprenditore
committente e di uno o più
lavoratori autonomi e tenendo
conto delle disposizioni imposte dal legislatore nell’art. 96 del D. Lgs. n.
81/2008, si è del parere che, dovendo comunque, nel caso particolare, il
committente assolvere, per adempiere ad altre disposizioni fissate dallo stesso
decreto legislativo, all’obbligo di far pervenire agli autonomi il
piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere (
PSC) e non avendo invece i
lavoratori autonomi, dal canto
loro - per quanto scritto nell’art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che fa
esplicitamente riferimento solo alle
imprese affidatarie ed alle
imprese esecutrici - l’obbligo di redigere il
piano operativo di sicurezza (POS)
relativo ai lavori da eseguire nel cantiere stesso, non si riscontra il
verificarsi delle due condizioni indicate e riportate nello stesso art. 96
comma 2. Comma che lega l’
esonero dagli
adempimenti di cui all’art. 26 nello stesso specificati - art. 17 comma 1
lettera a), art. 26 comma 1 lettera b) e commi 2, 3 e 5 ed art. 29 comma 3 - alla
contestuale presenza sia del PSC, che il committente trasmette alle imprese
esecutrici dei lavori, che del POS, che il datore di lavoro di ogni impresa
esecutrice è tenuto a trasmettere al committente tramite il
coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.
Per quanto sopra detto, quindi, si ritiene che nel caso
segnalato
sia richiesta l’applicazione
da parte dei contraenti di tutte le disposizioni indicate nell’art. 26 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi dell’obbligo dello scambio di
informazioni, della cooperazione e coordinamento, della individuazione e
valutazione dei rischi interferenziali, della redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (
DUVRI) da allegare al contratto, della
individuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi
interferenziali e della stima dei costi relativi alla applicazione delle stesse
misure di sicurezza.
Un analoga considerazione può essere fatta anche per quei
casi nei quali non è obbligatoria la
elaborazione del POS come ad esempio nel caso di appalto ad imprese che non
vengono considerate esecutrici (ad esempio le
imprese fornitrici) avendo il legislatore nell’art. 96 comma 1
indicato esplicitamente che l’obbligo della redazione del
POS è a carico dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici definite dall’art. 89 comma 1 lettera i-bis, quali le
imprese che eseguono un’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali.
Anche in tal caso pertanto è necessario fra i contraenti
ci sia comunque lo scambio di informazioni, la cooperazione ed il
coordinamento, la individuazione e valutazione dei rischi interferenziali, la
redazione del
DUVRI da allegare al contratto, la
individuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi
interferenziali e la stima dei costi per l’applicazione delle misure di
sicurezza necessarie a fronte dei rischi interferenziali.