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Anno 13 - numero 2587 di mercoledì 16 marzo 2011

I quesiti sul decreto 81: i casi di esonero dalla redazione del DUVRI


L’esonero dagli adempimenti dell’articolo 26 del Testo Unico si applica nel caso in cui una impresa appalta ad uno o più lavoratori autonomi dei lavori da eseguire nell’ambito del proprio cantiere? A cura di G. Porreca.

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QUESITO
 
Con riferimento all’articolo 96 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che prevede l’ipotesi della redazione contestuale del PSC e del POS, si applica l’esonero dagli adempimenti dell’art. 26 in esso indicati nel caso in cui una impresa appalta ad uno o più lavoratori autonomi dei lavori da eseguire nell’ambito del proprio cantiere tenuto conto che tali lavoratori autonomi non sono tenuti a redigere il POS?

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Dal DUVRI al POS - Il coordinamento nelle aziende e nei cantieriSicurezza sul lavoro - Dal DUVRI al POS - Il coordinamento nelle aziende e nei cantieri
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RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it)
 
Il lettore segnala un caso che in pratica è abbastanza diffuso nella organizzazione dei cantieri temporanei o mobili e cioè quello in cui l’esecuzione di alcuni lavori in un cantiere edile nel quale opera anche il committente imprenditore è affidata in appalto non ad imprese esecutrici ma a lavoratori autonomi e cioè a persone fisiche che, così come indicato nella definizione di cui all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, contribuiscono con la loro attività alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Sono casi questi per i quali viene spontanea la domanda se trova applicazione l’art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 così come è stato introdotto con il D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
 
“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”. 
 
Prendendo in esame una organizzazione di cantiere del tipo di quella segnalata nel quesito che prevede la presenza di un imprenditore committente e di uno o più lavoratori autonomi e tenendo conto delle disposizioni imposte dal legislatore nell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008, si è del parere che, dovendo comunque, nel caso particolare, il committente assolvere, per adempiere ad altre disposizioni fissate dallo stesso decreto legislativo, all’obbligo di far pervenire agli autonomi il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere ( PSC) e non avendo invece i lavoratori autonomi, dal canto loro - per quanto scritto nell’art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che fa esplicitamente riferimento solo alle imprese affidatarie ed alle imprese esecutrici - l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) relativo ai lavori da eseguire nel cantiere stesso, non si riscontra il verificarsi delle due condizioni indicate e riportate nello stesso art. 96 comma 2. Comma che lega l’esonero dagli adempimenti di cui all’art. 26 nello stesso specificati - art. 17 comma 1 lettera a), art. 26 comma 1 lettera b) e commi 2, 3 e 5 ed art. 29 comma 3 - alla contestuale presenza sia del PSC, che il committente trasmette alle imprese esecutrici dei lavori, che del POS, che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice è tenuto a trasmettere al committente tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 
Per quanto sopra detto, quindi, si ritiene che nel caso segnalato sia richiesta l’applicazione da parte dei contraenti di tutte le disposizioni indicate nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi dell’obbligo dello scambio di informazioni, della cooperazione e coordinamento, della individuazione e valutazione dei rischi interferenziali, della redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI) da allegare al contratto, della individuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e della stima dei costi relativi alla applicazione delle stesse misure di sicurezza.
 
Un analoga considerazione può essere fatta anche per quei casi nei quali non è obbligatoria  la elaborazione del POS come ad esempio nel caso di appalto ad imprese che non vengono considerate esecutrici (ad esempio le imprese fornitrici) avendo il legislatore nell’art. 96 comma 1 indicato esplicitamente che l’obbligo della redazione del POS è a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici definite dall’art. 89 comma 1 lettera i-bis, quali le imprese che eseguono un’opera o parte di essa  impegnando proprie risorse umane e materiali.
Anche in tal caso pertanto è necessario fra i contraenti ci sia comunque lo scambio di informazioni, la cooperazione ed il coordinamento, la individuazione e valutazione dei rischi interferenziali, la redazione del DUVRI da allegare al contratto, la individuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e la stima dei costi per l’applicazione delle misure di sicurezza necessarie a fronte dei rischi interferenziali.
 
 

 


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Commenti alla pagina.

Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI31/10/2011 (09:32:40)
Ma la DETERMINAZIONE N.3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Aut.Vigilanza contratti pubblici di lavori... non diceva al punto (A) 12° capoverso ultima parte che..."...nei contratti rientranti nel campo del D.L.gs 494 (non c'era ancora al 5.3.2008 il D.L.gs 106...) dove era necessario redigere un PSC ...non APPARE NECESSARIA LA REDAZIONE DEL DUVRI...." ??
Mi sembrava giusto ed ovvio...basta carte per favore dott.ing.Porreca... !!
Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI31/10/2011 (09:31:17)
Ma la DETERMINAZIONE N.3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Aut.Vigilanza contratti pubblici di lavori... non diceva al punto (A) 12° capoverso ultima parte che... ??
Mi sembrava giusto ed ovvio...basta carte per favore dott.ing.Porreca... !!
Autore: Messori Claudio21/03/2011 (11:29:16)
Sostengo l'ing.Amerigo Sfrappini Berti.
Per alcuni interventi di manutenzione si spende più in tempo e carte che a "fare sicurezza" sull'intervento...
E poi la documentazione va archiviata?Per quanto tempo? E per un'azienda di discrete dimensioni che magari utilizza alcuni idraulici, alcuni elettricisti, i falegnami, le ditte di manutenzione "specifica" per i loro prodotti.....e ogni anno o ogni volta che entrano, carte, carte, timbri, firme, DUVRI....follia!
Autore: Dott. Ing. Amerigo Sfrappini Berti19/03/2011 (18:32:07)
!!!!!!! Non riesco a comprendere come autorevoli pareri trascurino le parole chiave dell'art.26:"rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse (molte, parecchie)imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva";tra le imprese coinvolte certamente, salvo che l'appalto non sia fittizio, non figura il committente (definito dal legislatore univocamente:"datore di lavoro committente"), che non deve essere coinvolto (trascinare con sé in qualcosa di dannoso o spiacevole) nell'esecuzione dall'appaltatrice.
Tra l'altro, per analogia, se il PSC non è richiesto nel caso di unica impresa esecutrice, perchè mai dovrebbe essere richiesto il DUVRI?!
Scusandomi per la leggera acredine, dovuta all'abitudine di non produrre tonnellate di inutile carta che, nel DUVRI (quando inutile) ha la più elevata rappresentazione dell'inutilità.
Attendo, da chi la pensa come me, una riga di conferma, finalizzata a creare una corrente di pensiero "anticartacce" e di sostanza nella prevenzione dei rischi.
Autore: Barbara Pareschi19/03/2011 (16:20:02)
D’accordo sulla cooperazione e coordinamento sempre obbligatori, ma la redazione del "documento" DUVRI, a carico del datore di lavoro a cui fanno capo i vari contratti e che nella fattispecie è l'imprenditore-committente, non sarebbe un documento ridondante la dove è già presente un PSC fatto da un coordinatore (assoldato dal committente)? Non sarebbe più utile una semplice riunione di coordinamento?
Inoltre anche se non si rientrasse nei casi in cui è obbligatorio il PSC, il semplice POS dell'impresa principale (che nel caso specifico coincide sempre con il committente) in cui tra l’altro devono essere riportate indicazioni sui rischi/interferenze di eventuali subappaltatori, non potrebbe essere considerato sufficiente.
Chiaramente in entrambi i casi sarebbe prevista la firma per accettazione di imprese/lavoratori autonomi in subappalto/subaffidamento.
Forse sono stata un pò contorta…
Autore: gianluca rotelli17/03/2011 (12:22:13)
...alle mere forniture di materiali o attrezzature senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri(con l'eclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC). da considerare anche quanto stabilito dall'allegato XI del D.Lgs.81/08 sui casi di non applicabilità dell'art. 26 comma 3bis. può aiutare?
Autore: Antonio Sofia16/03/2011 (00:59:34)
Ed il comma 3 bis dell'art. 26 che indica che ..."l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni" ... come lo consideriamo visto l'ultimo paragrafo della risposta dell'ing. Porreca? Oppure si deve presumere che la durata di due giorni si riferisca non solo ai lavori o servizi ma anche alla mera fornitura di materiali?
.... Forse più che un commento sono una serie di domande!!

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