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Edilizia: le responsabilita' del coordinatore per la sicurezza
Le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali occorsi a lavoratori operanti nei cantieri edili. Un approfondimento dell’Ing. Marco Grandi - Direzione provinciale del Lavoro.
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Pubblichiamo un interessante approfondimento dell’Ing. Marco Grandi, presente sul sito della
DPL di Modena, dal titolo “il coordinatore deus ex machina della sicurezza nei
cantieri?”.
Il coordinatore deus ex machina della
sicurezza nei cantieri? (Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo
del pensiero degli
autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per
l’Amministrazione di
appartenenza)
Le recenti sentenze della cassazione penale (Sez. 4, 08 aprile 2010, n.
13236 e
Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596) hanno confermato ancora una volta le responsabilità
dei
coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali
occorsi a
lavoratori operanti nei cantieri edili.
La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza n. 13236 del 08 aprile 2010,
ha
rigettato il ricorso del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori
(CSE)
per la realizzazione di uno scavo largo circa 40-45 cm e profondo cm
120-130,
necessario per la posa in opera di una condotta idrica, che era stato
condannato dalla corte d’appello di Ancona per aver cagionato la morte
del
lavoratore, messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno scavo di 1,70
metri di
profondità e di metri 1,60 di larghezza senza tener conto della natura
del
terreno di riporto, privo di aderenza in quanto addossato ad un muro di
cemento
armato, che non garantiva adeguata resistenza. La circostanza dello scavo
rendeva indispensabile provvedere all'esecuzione di opere di sostegno
nell'ambito di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che andava
rinnovato
in ragione della necessità, per la presenza di una condotta per lo
smaltimento
di acque fognarie, di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli
originariamente previsti. In tale condizione di rischio, il lavoratore
era
rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente
addosso
mentre, dal fondo dello scavo, si stava accingendo a salire in
superficie, ed
era deceduto per compressione della gabbia toracica.
Davanti all'evidente aumento del rischio, che nasceva dalla previsione
di un
abbassamento di quota dello scavo, e quindi della sua profondità, e
dalla
necessaria, e non prevista, originariamente, presenza di operai al fondo
dello
stesso, nella zona di intersezione delle due condotte, oltre che dalla
natura
del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di
riempimento della
vecchia trincea, il Coordinatore
per l’esecuzione, in violazione di precise norme antinfortunistiche,
aveva
omesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento,
essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai
lavoratori (la
vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di
prevedere
interventi sul piano della sicurezza in grado di evitare crolli, e
comunque di
assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori dì
scavo,
anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi.
La condotta del CSE è stata ritenuta in rapporto causale rispetto
all'evento
determinatosi, posto che, se l'imputato avesse attentamente esaminato la
nuova
situazione venutasi a creare per la presenza della rete fognaria ed
avesse
modificato il piano di sicurezza in coerenza rispetto al diverso e ben
più
grave grado di rischio dovuto alla esigenza di eseguire una diversa
tipologia
di scavo, eventualmente imponendo la sospensione
dei
lavori in attesa dei necessari approfondimenti, l'infortunio
sarebbe
stato evitato.
Per questo motivo la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha
condannato il
coordinatore al pagamento delle spese processuali.
L’inidoneità del Piano
di
sicurezza e coordinamento era già stato motivo di condanna a
coordinatori per la progettazione (CSP), chiamati ad elaborarne uno
adeguato,
comprendente tra l’altro una concreta ed effettiva valutazione dei
rischi
specifici, e la previsione delle misure da adottare per prevenire i
diversi
pericoli presenti nei cantieri, senza limitarsi a ripetere genericamente
il
contenuto delle norme antinfortunistiche.
A questo proposito la Cass. Pen. Sez. IV – con sentenza n. 32683 dell’11
agosto
2009, ha cassato la sentenza di assoluzione del CSP e del Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (CSE) per il reato di lesioni personali
colpose
gravi a danno di due lavoratori che erano stati colpiti da una balaustra
in
legno del peso di circa 70 kg che si era staccata dalla parete della
cappella
di una chiesa ove erano in corso lavori di restauro “con l’addebito di
aver
omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprendente
l’individuazione, l’analisi e la valutazione del rischio specifico
relativo al
distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella
cappella
(quadri, statue, lampadari)”, e per essere stato il CSE “in contrasto
con la
congruità e ragionevolezza di una scelta tecnica intesa a non prendere
in
considerazione dette situazioni di rischio e a non prevedere gli
apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori”.
Analogamente la Cass. Pen. Sez. IV – con sentenza n. 43111 del 9 ottobre
2008,
relativamente ad un infortunio accaduto durante l’esecuzione di manutenzione
straordinaria di un edificio scolastico, ha confermato la condanna
del CSP
osservando che “il profilo cardine di responsabilità .... è stato
individuato
nella redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento del tutto
inadeguato, in quanto meramente riproduttivo della normativa
antinfortunistica”
e che “una formulazione corretta del predetto documento avrebbe permesso
di evidenziare
il rischio costituito dal fatto che il controsoffitti dell’edificio...
non era
calpestabile...”.
Anche la Cass. Pen. Sez. III – con sentenza
n.
21002 del 26 maggio 2008, confermando le suddette interpretazioni,
ha
ritenuto non adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che
“l'imputato ha
completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni
prescritte o per meglio dire ha proceduto, ... al mero assemblamento
informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai
lavori
svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione
infortuni, ... la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato
stratagemma
utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge
però
eludendoli in sostanza del tutto".
La Cassazione Penale, Sez. 4, nella sentenza n. 12596 del 31 marzo 2010,
ha
rigettato il ricorso di un Coordinatore in fase di esecuzione e lo ha
condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione
delle
spese a favore della parte civile, giudicato dalla corte d’appello di
Brescia
responsabile dell’infortunio ad un lavoratore caduto dalla soletta, per
aver omesso
di verificare l'applicazione del piano
di
sicurezza e coordinamento e non aver adottato in caso di
inottemperanza
provvedimenti di sospensione dei lavori pericolosi.
Il procedimento aveva ad oggetto fatti avvenuti presso il cantiere di
realizzazione di una nuova unità produttiva di un mangimificio.
Un lavoratore dipendente, era caduto dalla soletta superiore di un
locale
situato a metri 6,40 dal suolo ove stava posizionando con altri colleghi
dei
pannelli a completamento delle pareti dell'edificio.
La soletta presentava un'apertura per il passaggio di un condotto e
l'addebito
al coordinatore
per
la sicurezza del cantiere, era stato di avere omesso di verificare
l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinare i piani di
sicurezza
delle singole imprese.
Poiché nel cantiere mancavano le protezioni previste dal piano di
sicurezza e
tale situazione era perdurante nel tempo non poteva sfuggire al
coordinatore il
quale, rivestendo un'autonoma posizione di garanzia che gli imponeva non
solo
un'accurata sorveglianza ma anche il dovere di far rispettare le norme
ed i
piani di sicurezza, avrebbe dovuto adottare in caso di inottemperanza
provvedimenti di sospensione dei lavori.
Il ricorrente coordinatore, invece, nonostante la pericolosità delle
aperture
non protette si era limitato a dei richiami, senza intervenire in modo
più
idoneo a disporre la sospensione dei lavori, posto che i richiami erano
rimasti
privi di effetto.
Circa l’obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori
autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e
di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro,
e ad intervenire in caso di pericolo grave ed imminente, si sono
pronunciate
tra le altre la Cassazione Penale, Sez. IV con la sentenza n. 6219 del
12
febbraio 2009, la Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 del 3 ottobre
2008, e la
Cassazione Penale, Sez. IV n. 27442 del 4 luglio 2008.
Nella sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, è stato dichiarato
inammissibile
il ricorso contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE
condannato
per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore
caduto
dal tetto di un edificio di proprietà comunale. Il CSE si era recato in
cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si
verificasse, ed
aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che
venisse
adottata alcuna opera
provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a
disposizione
agganci di sicurezza”: “poichè la situazione del cantiere era
palesemente in
contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa
“in
relazione alla violazione dei suoi obblighi perchè "verificare"
significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie,
obbligava
ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di
prevenzione”.
Non ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata
conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi
da
tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli
ne sia
stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di
garanzia del
coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti
da
parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative
antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi
incombenti sul
coordinatore stesso.
A questo proposito la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002
del 3
ottobre 2008, ha ritenuto il CSE penalmente responsabile di omicidio
colposo
per un infortunio mortale occorso in un cantiere edile ad un marmista
che era
scivolato al suolo da una scala priva di parapetti
di protezione. Il CSE è stato giudicato colpevole per non aver
esercitato le
necessarie verifiche relativamente alle disposizioni presenti nel PSC, e
di non
aver fatto sospendere la pavimentazione della scala in considerazione
dell’evidente pericolo dovuto all’assenza dei parapetti. L’ultimo
sopralluogo
del CSE risaliva a circa 20 giorni prima dell’infortunio, quando gli era
stato
comunicato dal committente che i lavori sarebbero stati interrotti per
qualche
tempo e, a sua insaputa, erano stati poi ripresi i lavori di
pavimentazione
della scala eliminando i parapetti esistenti. La Corte d’Appello e poi
la
Cassazione sono state unanimi nell’affermare che “i compiti del
coordinatore
codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni
di
sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal
coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso
di
costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da
evitare
pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente
eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del
coordinatore
va individuata "nella duplice violazione della mancata verifica circa la
sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico
lavoro di
posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della
mancata,
immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle
previsioni
del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.
La Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 27442 del 4 luglio 2008,
ha
rigettato il ricorso di un CSE ritenuto colpevole del reato di omicidio
colposo
per aver “cagionato, per colpa e per inosservanza degli obblighi
connessi alla
sua posizione di garanzia, la morte dell'operaio …., avvenuta a seguito
della caduta
al suolo, nel momento in cui il predetto si accingeva a scaricare dei
vecchi
infissi a mezzo dell'argano posizionato nella piattaforma del
ponteggio”,
provocato sia dall’inidoneità della cintura di sicurezza avente una fune
di
trattenuta troppo corta, sia dall'esistenza del varco non sbarrato a
dovere
mediante l'installazione di un "corrente" aggiuntivo. Nonostante
l’imputato ritenesse che “non dovrebbe esigersi, ai fini
dell'affermazione
della sua responsabilità nella qualità di "coordinatore per l'esecuzione
di lavori", l'obbligo di vigilare quotidianamente sulle singole attività
eseguite dai dipendenti dell'impresa …, così come non potrebbe esigersi,
ai
medesimi fini, l'obbligo di controllare l'idoneità e l'efficienza dei
dispositivi di sicurezza individuali e l'esazione del loro corretto uso
quotidiano da parte degli operai”, la sentenza della cassazione è stata
perentoria affermando che “la tesi riduttiva … che vorrebbe restringere
l'ambito delle funzioni del "coordinatore" soltanto a compiti
organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che
collaborano nella realizzazione dell'opus, urta… contro il preciso
dettato
della norma, la quale gli assegna anche il compito di vigilare la
corretta
osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di
sicurezza e la
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggiore
garanzia
dell'incolumità dei lavoratori. …. gli obblighi derivanti
dall'espletamento di
tali funzioni di vigilanza e controllo circa la concreta attuazione
delle
dovute misure di sicurezza, non sono stati assolti, come di dovere,
dall'imputato nel corso delle sue visite periodiche effettuate nel
cantiere,
tant'è vero che nessuna segnalazione venne mai da lui fatta alle imprese
circa
le irregolarità nei dispositivi di protezione individuale e collettivi,
che pur
è stato accertato essere presenti.”
Per concludere, si può rilevare come nonostante il D.Lgs.
81/2008 con le correzioni ed integrazioni del D.Lgs. 106/2009 ha
apportato
alcune significative modifiche relative alla gestione,
all’organizzazione e di
conseguenza alle responsabilità dei diversi soggetti della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili, che potrebbero condurre a differenti
orientamenti
giurisprudenziali rispetto a quelli attualmente prevalenti, fino ad oggi
le
Sentenze della Cassazione sono state quasi unanimi nell’attribuire al
coordinatore per la sicurezza un’autonoma “posizione di garanzia di
ampio
contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben
delineati
compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri
impeditivi …”,
tanto da poterlo quasi definire, come fece il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, un “vero e proprio deus
ex
machina della sicurezza” dei cantieri. (Cass.
Pen.,
Sez. 4, 24 aprile 2009, n. 17631)