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Edilizia: gli effetti delle modifiche del correttivo al D.Lgs. 81/2008
Gli effetti pratici delle modifiche apportate dal D. Lgs. 106/2009 al Testo unico sulla sicurezza: la ridistribuzione dei pesi delle responsabilità civili e penali, la situazione dei cantieri edili rilevata dalle attività di vigilanza ordinaria.
Sul sito del CPTO (Comitato
Paritetico Territoriale Operativo per la Prevenzione Infortuni, igiene e
ambiente di lavoro in edilizia) sono stati pubblicati gli atti relativi
all’incontro.
Tra questi segnaliamo la relazione
della Prof.ssa Patrizia Tullini, ordinario di diritto del lavoro
(Università di Bologna), sulle recenti modifiche legislative al Decreto
legislativo 81/2008, con particolare riferimento al “sistema delle responsabilità penali e civili che derivano
dall’applicazione della disciplina di sicurezza nei cantieri”.
La relatrice indica che nel decreto
correttivo “al di là delle correzioni di tipo formale, in realtà si
registrano anche degli effetti di carattere sostanziale, sui meccanismi di
responsabilità, nel senso di una ridistribuzione dei pesi delle responsabilità
civili e penali”.
Intanto il correttivo ha portato “un’attenuazione delle responsabilità in capo
al committente”,
non tanto per le “misure delle sanzioni penali che sono state ridimensionate”,
ma riguardo ai “presupposti della responsabilità e al regime delle
responsabilità dello stesso committente”.
Su questi aspetti PuntoSicuro si riserva di tornare per approfondire più in
dettaglio la tematica.
La relazione del Dott. Alberghini
ricorda che se con il decreto
correttivo non ci sono grandi modifiche al Titolo IV, c’è tuttavia anche
qualche aggiunta importante.
Ad esempio è cambiato “il sistema sanzionatorio, cambiamento peraltro che
riguarda l’intero decreto, con ampia riduzione delle sanzioni”.
L’originario “impianto del cantiere”
viene “sostanzialmente confermato”.
Il ruolo centrale del sistema “lo mantiene il committente, con possibilità di
delega al responsabile
dei lavori, figura meglio definita dalla modifica all’art. 89”.
Altre modifiche riguardano:
- il coordinatore per l’esecuzione, “del quale vengono indicate alcune
incompatibilità”;
- l’impresa affidataria, “nel caso si tratti di un consorzio di imprese”;
- l’impresa esecutrice “(definizione nuova ), quella che rientra nel conto
delle imprese presenti in cantiere”;
- l’art. 90, relativo agli obblighi del committente
o del responsabile
dei lavori; le modifiche “snelliscono alcuni adempimenti burocratici, ne
precisano, modificano e integrano altri”;
- l’art. 97 relativo agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria;
- l’art. 14 in merito alla sospensione dell’attività di impresa in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia
di salute e sicurezza. “In attesa che venga emanato apposito decreto ministeriale,
presupposto per la sospensione è la violazione dell’all. I”;
- l’art. 27, articolo che al comma 1- bis, per la qualificazione delle imprese,
introduce “una sorta di patente a punti”.
La relazione del Dott. Ing. Ugo Di Camillo (T.H.E.MA. srl) si occupa di
diversi temi in merito alle modifiche apportate dal decreto “correttivo” 106/2009.
Tra i temi affrontati:
- la nomina del coordinatore
per la sicurezza e del coordinatore per la progettazione;
- l’esecuzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- la data certa;
- il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- gli oneri della sicurezza;
- la sospensione per pericolo grave ed imminente;
- gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.
La relazione del Dott. Claudio Gaddoni
(AUSL di Imola) invece si occupa
preliminarmente della situazione dei
cantieri edili nelle attività di vigilanza ordinaria effettuata dagli
operatori dei Servizi di Prevenzione delle AUSL.
Ad esempio si rileva che nei cantieri:
- “le violazioni più frequenti sono sempre le stesse e sono riferite ad aspetti
tecnico-antinfortunistici (cadute dall’alto, rischio elettrico, organizzazione
di cantiere, utilizzo DPI, ecc.);
- la documentazione
riferita agli aspetti gestionali e di organizzazione del cantiere e delle
lavorazioni (PSC, POS, PIMUS)
è spesso un mero adempimento formale, che non tiene conto della realtà del
cantiere e della sua effettiva gestione”;
- c’è “ancora scarsa percezione e consapevolezza dei rischi da parte dei
lavoratori” e un “insoddisfacente assunzione di comportamenti sicuri”;
- c’è “ancora carente utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale (soprattutto elmetti, occhiali, maschere
antipolvere, otoprotettori)”, “carente formazione e addestramento dei
lavoratori, soprattutto di base, ma anche specifica (addestramento per DPI, uso
attrezzature particolari, montaggio ponteggi, ecc.)”.
Riguardo alle novità del D.Lgs.
106/2009 in Edilizia il relatore ricorda:
- la “maggior attenzione ai soggetti
dell’organizzazione aziendale (obblighi del datore di lavoro, dirigenti e
preposti);
- l’individuazione dei soggetti di cantiere con compiti di gestione della
sicurezza nelle imprese
affidatarie (DL, dirigenti, preposti);
- il completamento della formazione dei soggetti destinatari di obblighi sulla
sicurezza (dirigenti);
- l’incremento delle attività di formazione
e addestramento dei lavoratori nell’uso delle attrezzature”.
Alcuni dei temi su cui si sofferma
la relazione (che riporta le modifiche con alcuni commenti del relatore):
- il ruolo centrale delle imprese affidatarie nella gestione della sicurezza
nel processo edilizio;
- i casi di esclusione di redazione del POS o del PSC;
- la sezione I (campo di applicazione) del Capo II del Titolo IV del D.Lgs.
81/2008;
- la sezione III (scavi e fondazioni) del Capo II del Titolo IV del D.Lgs.
81/2008;
- la sezione VI (ponteggi rimovibili) del Capo II del Titolo IV del D.Lgs.
81/2008.