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Conai: TUTTI IN REGOLA

Conai: TUTTI IN REGOLA

Autore:

Categoria: Ambiente

01/12/2016

Scade il 31 dicembre la regolarizzazione agevolata per micro e piccole imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno.


Il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) è il consorzio previsto per la gestione dei rifiuti di imballaggio che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio.
I soggetti coinvolti nella gestione sono i produttori (compresi gli importatori) e gli utilizzatori di imballaggi che assolvono ai propri obblighi partecipando al Conai o, in alternativa, per i soli produttori è prevista la creazione di sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti o un sistema cauzionale. Le aziende aderenti al Consorzio versano un contributo obbligatorio che rappresenta la forma di finanziamento dei costi di gestione.
Il sistema CONAI si basa anche sull’attività dei sei Consorzi di filiera, rappresentativi dei materiali utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve).

 

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In questi ultimi mesi Conai ha lanciato la campagna “TUTTI IN REGOLA”, un’iniziativa che ha visto il coinvolgimento sia dei Consorzi di filiera sia delle principali Associazioni imprenditoriali e mira essenzialmente a ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra imprese operanti nello stesso settore.

TUTTI IN REGOLA è riservato alle micro e piccole imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione o la riparazione di pallet in legno che possono richiedere, direttamente o tramite l’associazione di categoria, un trattamento agevolato per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili:
- omessa iscrizione a Conai;
- omessa applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale.

Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 (anziché i 10 anni pregressi) senza sanzioni per la violazione degli obblighi consortili, senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione.

La campagna si sta per concludere, le richieste di regolarizzazione agevolata dovranno pervenire al CONAI entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono consultabili dal portale Conai nella pagina dedicata, accessibile dalla Sezione Imprese -> Contributo ambientale -> Tutti in Regola.

Di seguito riassumiamo, sotto forma di tabella riepilogativa, le informazioni utili alle imprese che intendono avvalersi della regolarizzazione agevolata.

 

LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA

CHI
Quali imprese possono avvalersene

 

IMPRESE COINVOLTE

La regolarizzazione riguarda:
- le micro imprese
e
- le piccole imprese
definite nel DM 18/4/2005.

MICRO IMPRESA
- che occupa meno di 10 persone e
- realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 2 milioni di €.

PICCOLA IMPRESA
- che occupa meno di 50 persone e
- realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 10 milioni di €.

L’impresa che rientra nella definizione di micro o piccola impresa, può avvalersi della regolarizzazione se:

a)      IMPORTA MERCI IMBALLATE
Si intende l’impresa che acquista dall’estero (sia Paesi UE che extra UE) merci imballate per uso diretto o per rivenderle in Italia, immettendo quindi sul territorio nazionale gli imballaggi che contengono le merci.


Ricordiamo che l’impresa che importa, per essere in regola con gli adempimenti Conai, ha l’obbligo di:
- riportare in fattura la dicitura “contributo ambientale Conai assolto”
- dichiarare e versare il contributo ambientale Conai, se il contributo dovuto è superiore alla soglia di esenzione.

b)      EFFETTUA LA SELEZIONE/RIPARAZIONE DI PALLET IN LEGNO
Si intende l’impresa che svolge attività di riparazione e/o selezione di pallet di legno e reimmette al consumo pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.

A prescindere dal fatto che i pallet siano o meno configurabili come rifiuti e a prescindere dall’effettiva attività eseguita sugli stessi, quando i pallet sono riammessi al consumo vanno assoggettati al contributo ambientale Conai e quindi l’impresa si configura come un produttore di imballaggi.
Ricordiamo che per essere in regola con gli adempimenti Conai, l’impresa deve applicare in fattura, dichiarare e versare il contributo ambientale Conai.
Dal 2013 sono possibili due procedure che prevedono l’applicazione del contributo solo:
- sul 60 % del peso
o
- sul 40% del peso, per le sole aziende aderenti al Sistema PEREPAL (gestito da Conlegno).

COSA
Quali violazioni sono oggetto di regolarizzazione

La procedura permette di regolarizzare le aziende per:

  • omessa adesione al Conai
  • omessa applicazione in fattura, omessa dichiarazione e omesso versamento del contributo ambientale Conai nel caso di:
    -  importazione di merci imballate
    -  pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezioni e riammessi in consumo.

 

QUANDO
Il periodo di accesso alla regolarizzazione

Le richieste di regolarizzazione dovranno pervenire al CONAI entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

 

COME
Quali agevolazioni sono previste e come si accede

AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 (anziché i 10 anni pregressi come da procedura di autodenuncia):
- senza interessi di mora,
- senza interessi di dilazione,
- senza sanzioni, previste dal regolamento Conai [1].

In sostanza vengono sanati i 10 anni pregressi, versando il contributo per gli ultimi 3 esercizi chiusi (2013, 2014, 2015) e l’anno in corso (2016).

Ovviamente se l’impresa è rientrata negli obblighi Conai in una data successiva al 1/1/2013, i versamenti del contributo saranno dovuti dalla data in cui è rientrata nell’obbligo.

Rateizzazione
E’ possibile rateizzare i versamenti fino a 5 anni (pari a 60 rate mensili).

N.B.: La regolarizzazione NON comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolemento Conai, riferite agli adempimenti sanati, ad eccezione dei seguenti casi:
- qualora la concordata rateizzazione del debito non venga rispettata o decada per gravi successive violazioni degli obblighi consortili;
 - qualora la regolarizzazione riguardi imprese sottoposte a controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CONAI, già in corso o avviati prima della richiesta di trattamento agevolato.

ATTENZIONE
L’impresa dovrà presentare regolarmente le dichiarazioni periodiche e provvedere ai relativi versamenti anche per i periodi successivi a quelli oggetto di regolarizzazione, in modo da non far decadere il piano di rientro eventualmente concesso e non incorrere in successive violazioni consortili.

 

COME ACCEDERE
Occorre compilare il modello specifico “Modello di richiesta di regolarizzazione agevolata”.

Le relative dichiarazioni del contributo ambientale dovranno essere inoltrate al CONAI nei 30 giorni successivi alla richiesta di regolarizzazione. 

Il trattamento agevolato può essere richiesto dalle imprese interessate, distintamente per tipologia di omissione da regolarizzare o per entrambe, se ne ricorrono i presupposti (ad esempio, un riparatore di pallet in legno che nel contempo acquista dall’estero merci imballate).

Tale trattamento può essere inoltre richiesto dalle imprese
- direttamente
o
- tramite l’associazione di categoria.

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE COINVOLTE NELLA REGOLARIZZAZIONE

Dovranno essere individuate le imprese che:
1) non sono iscritte a Conai

2) importano merci imballate, da iscrivere o già iscritte a Conai

3) le imprese che operano la selezione/riparazione di pallet in legno, da iscrivere o già iscritte a Conai.

Per agevolare le operazioni di identificazione delle imprese che importano merci imballate, che non sono facilmente recuperabili, vi segnaliamo che il dato è desumibile dai seguenti documenti fiscali per importazioni UE ed EXTRA-UE.

Per reperire i dati relativi alle imprese che negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 hanno effettuato importazioni di merci e acquisti intracomunitari di beni, si possono indagare i dati relativi a tali operazioni, desumibili dalla contabilità Iva dei soggetti.
Possono essere indicativi i seguenti dati emergenti della dichiarazione Iva:
Per il 2013
importazioni di beni: rigo VF25 campo3 e VF25campo 5
acquisti intracomunitari di beni: rigo VF25campo 1

Per il 2014
Importazioni di beni: Rigo VF24 campo 3 e VF24 campo5
Acquisti intracomunitari di beni: rigo VF24campo 1

Per il 2015
Importazioni di beni: rigo VF24 campo 3 + VF24campo 5
Acquisti intracomunitari di beni: rigo VF24 campo 1

Per il 2016
Importazione di beni: indagare l’esistenza di bollette doganali ricevute
Acquisti intracomunitari di beni: indagare la presentazione di modelli Intrastat 2 bis (e modello Intra 2 ter, se sono state fatte rettifiche).

N.B.: L’individuazione dei soggetti coinvolti dalla regolarizzazione non può ritenersi completamente risolta in base all’analisi dei dati appena forniti. Potrebbe infatti sfuggire comunque qualche soggetto che, ad esempio, nel 2013, 2014, 2015 o 2016 ha effettuato acquisti di beni da altri Paesi UE pur non essendo iscritto al VIES. La mancata iscrizione al VIES comporta che il soggetto non abbia classificato gli acquisti come “intracomunitari” e che non abbia presentato alcun modello Intrastat.
E’ poi da ricordare che le bollette doganali potrebbero essere state indicate nella dichiarazione Iva di un anno che non coincide con quello di introduzione della merce in Italia (il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – art.19, c.1 DPR 633/72).
Inoltre i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art.27, c.1 e 2 DL 98/2011) e quelli aderenti al regime forfettario (L.190/2014, art.1, c.54-89), non avendo l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, devono reperire i dati dall’indagine delle fatture e bollette doganali ricevute per acquisti di beni da Paesi UE e importazioni.
Per l’individuazione dei soggetti coinvolti è quindi necessario un’analisi attenta dei singoli casi. 

Le aziende che effettuano operazioni su imballaggi usati, riparati o semplicemente selezionati, sono una categoria molto particolare. Per agevolare la loro individuazione evidenziamo che possono essere imprese che svolgono tali attività all’interno delle attività autorizzate al recupero (es. Ateco 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse) o inquadrate come commercio di beni usati (es. Ateco 46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi, ecc.) o che effettuano, eventualmente, anche la loro riparazione (es. Ateco 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto; 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno, ecc.).

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGOLARIZZARE L’ADESIONE AL CONAI

ADESIONE AL CONAI

Se l’impresa deve aderire al Conai:

  • compilare il modulo di adesione disponibile nel portale Conai (Download documenti -> Modulistica), allegando l’attestato del versamento della quota di adesione (5,16 € + eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa superiori a 500.000 €)
  • inviare il modulo e l’attestato del versamento a Conai
    - a mezzo PEC: tuttinregola.conai@legalmail.it;
    - via fax: 0259904315;
    - per posta raccomandata A.R.: via Pompeo Litta 5, 20122, Milano

o, in alternativa 

  • compilare e inviare l’adesione tramite il servizio “Adesione on line”, allegando il pdf dell’attesto di versamento della quota di adesione (5,16 € + eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa superiori a 500.000 €).


L’attività di importazione di merci imballate rientra tra le attività inquadrabili come utilizzatore di imballaggi.

L’attività di selezione e riparazione di pallet rientra invece tra le attività inquadrabili come produttore di imballaggi; nella domanda di adesione tuttavia si selezionerà la voce “utilizzatore” o “produttore” di imballaggi a seconda dell’attività prevalente, in termini di fatturato dell’azienda.

 

 

Al servizio “Adesione on line” di Conai si accede attraverso il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/ , selezionando “Accedi” nella home page del sito web del Consorzio.

L’accesso è riservato a chi è in possesso di un dispositivo di firma digitale (smart card, business key, carta nazionale dei servizi).

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE IMPRESE IMPORTATRICI DI MERCI IMBALLATE  -->   scarica il PDF

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI LA SELEZIONE E RIPARAZIONE DI PALLET DI LEGNO -->  scarica il PDF


ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE E PER LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PRE E POST FATTURA

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DICHIARATO

Il versamento del contributo Conai deve sempre essere effettuato dopo il ricevimento della fattura emessa da Conai.

SE L’IMPRESA HA CHIESTO LA RATEIZZAZIONE
Dopo il ricevimento delle fatture emesse dal CONAI, verrà inviata all’impresa la lettera di formalizzazione del piano di rientro, in base al numero di rate richieste e secondo le condizioni previste dalla procedura agevolata.

SE L’IMPRESA NON HA CHIESTO LA RATEIZZAZIONE
La rateizzazione può essere richiesta anche dopo l’invio del Modello di richiesta di regolarizzazione agevolata, sia prima che dopo il ricevimento della fattura del Conai.

1) Al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI, l’impresa effettua il pagamento sul conto corrente di competenza, indicando come beneficiario del bonifico “CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI”.
Se l’impresa intende richiedere ora la rateizzazione, occorre contattare il numero verde 800904372 (da rete fissa nazionale) o scrivere all’indirizzo email tuttinregola@conai.org , specificando nell’oggetto: “richiesta di rateizzazione post fatturazione”.

2) Se l’impresa non ha ancora ricevuto le fatture emesse dal CONAI, può ancora richiedere la rateizzazione, nel modo seguente:

  • Se il modello di richiesta di regolarizzazione agevolata è stato inviato tramite il servizio “Dichiarazione on line”, si può
    - accedere al servizio, 
    - selezionare la funzione “Consultazione / Modifica Dichiarazioni”,
    - selezionare il modello da modificare,
    - indicare il numero di rate,
    - inviare la richiesta modificata.
    Il sistema invierà quindi una nuova email di avvenuta ricezione all’indirizzo di posta elettronica abilitata al servizio on line, con allegato il pdf della richiesta modificata.
  • Se il modello di richiesta di regolarizzazione agevolata è stato inviato tramite uno degli altri canali previsti (PEC, fax, raccomandata AR), si può
    - modificare il documento PDF (compilabile da PC), indicando il numero di rate,
    - reinoltrarlo al CONAI con una delle tre modalità previste (PEC, fax, raccomandata AR).

 


[1] Sanzioni per mancata adesione a Conai e per violazione degli obblighi Consortili
a) Le sanzioni previste dall’art. 261 co. 1 del TU ambiente (sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 €) sono relative unicamente all’omessa adesione e non possono essere applicate da Conai, in quanto sono di competenza della Provincia e di altri organi di vigilanza previsti dal TU ambiente. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi al Consorzio.
In base alla formulazione dell’art. 261 co. 1, non sono previste sanzioni per tardiva adesione.
b) Le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento Conai, sono applicabili dal Consorzio soltanto nei confronti dei propri consorziati e sono fissate nel:
- 50% delle somme dovute per la prima infrazione; qualora la sanzione sia inferiore a 500,00 € non si procede alla irrogazione della stessa;
- 150% per ulteriori infrazioni.
Le infrazioni che costituiscono gravi violazioni del regolamento Conai, cui si applicano le sanzioni del regolamento Conai, riguardano:

  • l’omessa applicazione del contributo,
  • l’omessa o insufficiente indicazione del contributo, tale da impedire nell’ambito dei controlli, l’accertamento dell’infrazione,
  • l’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione periodica oltre i 30 giorni dalla scadenza,
  • l’infedele dichiarazione del contributo,
  • l’utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione.

Le sanzioni sono ridotte a un terzo se pagate entro 60 gg. dalla comunicazione Conai effettuata con lettera raccomandata. Se il contributo omesso non supera il 10% di quello complessivamente dichiarato nell’anno, le sanzioni sono ridotte della metà.

[2] Servizio “Dichiarazioni on line”

  • Se l’impresa ha già attivato il servizio
    Verificare che il profilo utente sia “Dichiarante” o “Completo”.
    In caso contrario modificarlo in “Completo”, selezionando “Modifica profilo” dalla funzione “Profilo”, disponibile dal sito delle dichiarazioni on line, dopo avere digitato le chiavi di accesso dell’impresa.
  • Se l’impresa non ha ancora attivato il servizio
    A. Qualora non già disponibile, richiedere il codice socio che è stato attribuito all’atto dell’adesione al Conai, scrivendo a supporto@conai.org , indicando gli estremi identificativi dell’azienda ed un riferimento telefonico.

    B. Ottenere le chiavi di accesso al servizio “Dichiarazione on line” attraverso la seguente procedura di registrazione:
    1) selezionare “Nuovo Utente” nell’Area Login della pagina di apertura del sito dedicato (raggiungibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org/  oppure dall’home page del sito www.conai.org );
    2) scegliere il profilo “Dichiarante” o “Completo”, suggeriamo “Completo”;
    3) compilare a video il form di registrazione, inserendo i dati dell’azienda e quelli della persona incaricata (anche esterna all’azienda: ad es. associazione, commercialista, ecc.) alla trasmissione on line delle dichiarazioni del contributo ambientale.
    4) l’impresa riceverà l’email dal CONAI con la user (la password è quella inserita nel form di registrazione);
    5) per abilitare le chiavi di accesso, compilare e inviare la richiesta di abilitazione al servizio (fac-simile in allegato all’email di cui al punto 4) da stampare su carta intestata dell’azienda;
    6) l’impresa riceverà l’email dal CONAI con l’attivazione delle chiavi di accesso


[3] Per agevolare l’individuazione delle imprese che si inquadrano al di sotto della soglia di esenzione, riportiamo i valori delle merci imballate importate e il peso dei soli imballaggi delle merci importate definiti per anno solare, al di sotto dei quali l’impresa ricade nella soglia di esenzione:

Anno

Valore import prodotti Alimentari (€)

Valore import prodotti NON Alimentari (€)

Peso dei soli imballaggi delle merci importate (ton)

2013

74.286

130.000

1,625

2014

65.000

130.000

1,405

2015

43.333

86.667

1,061

2016

76.923

166.667

2,041

 

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