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Il manuale INAIL per valutare il rischio stress lavoro-correlato

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

27/05/2011

Un manuale per supportare le aziende nella valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Le considerazioni su alcune criticità applicative e interpretative delle indicazioni della Commissione Consultiva.

 
Roma, 27 Mag – Il manuale “Valutazione e Gestione del rischio da Stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” –disponibile da mercoledì 18 maggio 2011 contemporaneamente al portale “ Focus stress lavoro-correlato” - contiene diverse risorse e strumenti che hanno l’obiettivo di  supportare, con strumenti scientificamente validati,  le aziende nella valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
Il documento, prodotto dall’Inail - Dipartimento Medicina del Lavoro – ex Ispesl, è stato elaborato da un gruppo di lavoro con il coordinamento scientifico di Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento Medicina del Lavoro - ex ISPESL.
 
Ci soffermeremo nei prossimi giorni sul percorso metodologico e sugli strumenti valutativi presentati sul portale e nel manuale, mentre approfondiamo in questo articolo alcune interessanti considerazioni sull’attuale situazione normativa relativa la tema dello stress lavoro-correlato.
 
Nel capitolo dedicato al quadro normativo di contesto si fa riferimento sia al Decreto Legislativo 81/2008, e all’evoluzione nel tempo della normativa, che all’attività della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro che aveva il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Indicazioni che sono state emanate il 17 novembre 2010 sotto forma di un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo (Comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n.304 del 30/12/2010).
 
Come riportato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di accompagnamento alle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, “le linee di indirizzo che hanno guidato l’elaborazione delle stesse sono: a) brevità e semplicità; b) individuazione di una metodologia applicabile ad ogni organizzazione di lavoro; c) applicazione di tale metodologia a gruppi di lavoratori esposti in maniera omogenea allo stress lavoro-correlato; d) individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima, ma eventuale da utilizzare nel caso in cui la conseguente azione correttiva non abbia abbattuto il rischio; e) valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti; f) individuazione di un periodo transitorio per quanto di durata limitata per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.
 


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Il documento indica, come si è detto, un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro. Si sottolinea così che “l’approccio per fasi alla valutazione (percorso metodologico) viene vincolato a prescrizioni solo minime (livello minimo) non precludendo, quindi, la possibilità di un percorso più articolato e basato sulle specifiche necessità e complessità delle aziende stesse”.
Le indicazioni della Commissione consultiva ribadiscono, tra l’altro, che la valutazione dello stress lavoro-correlato è non solo parte integrante della valutazione dei rischi, ma deve essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente (MC). E che tale valutazione va fatta prendendo in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori.
 
 
Veniamo alle considerazioni riportate nel manuale.
 
Intanto il "percorso metodologico" per il rischio da stress lavoro-correlato individuato dalla Commissione Consultiva, “prevede il sostanziale coinvolgimento dei lavoratori e/o degli RLS/RLST, soprattutto in alcuni specifici momenti della valutazione quali quelli relativi alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, ma non preclude la possibilità del loro coinvolgimento anche nell’individuazione e valutazione dei cosiddetti ‘eventi sentinella’”.
In questo senso anche la "collaborazione" del MC e del RSPP (art. 29 c. 1 del D.Lgs. 81/2008)  “non può che, naturalmente, trasformarsi in una partecipazione attiva e fondamentale”.
Allo stesso modo, “si ritiene che tutte le figure della prevenzione presenti in azienda e gli stessi lavoratori possano portare un valido contributo, ad esempio, nell’individuazione dei ‘gruppi omogenei’ su cui procedere alla valutazione del rischio anche se essa può essere autonomamente effettuata dal Datore di lavoro”.
 
Altre riflessioni sono proposte in riferimento ad alcuni passaggi delle indicazioni della Commissione Consultiva, “dal momento che la brevità e la semplicità delle stesse potrebbero dare origine a criticità applicative ed interpretative”.
 
La fase preliminare prevede un “processo valutativo relativo alla presenza del rischio da stress lavoro-correlato, all’identificazione delle sue cause e delle misure correttive da adottare”. “L’approccio preliminare, proprio per le sue caratteristiche di semplicità e del coinvolgimento di un numero limitato di attori, può non sempre rendere chiara la necessità di adottare misure correttive ovvero il tipo di misure da adottare. In tale ottica, la discrezionalità del datore di lavoro e di chi lo coadiuva nel processo valutativo, di passare ad una fase di approfondimento, anche limitatamente ad alcune partizioni organizzative, può essere un ragionevole approccio da adottare”.
 
Altro punto di criticità è il “coinvolgimento dei lavoratori e/o degli RLS/RLST e le relative modalità dello stesso che sono lasciate al datore di lavoro. È chiaro che, proprio per le peculiarità degli indicatori di contesto e contenuto, è importante un’accurata informazione/formazione dei lavoratori al fine di fornire un contributo affidabile al processo valutativo. Va altresì valutata la possibilità, dove non sussista un consenso tra lavoratori e/o loro rappresentanti coinvolti e datore di lavoro nell’identificare la presenza o meno del rischio stress lavoro-correlato e/o le eventuali misure correttive da intraprendere, di adottare, anche in tale contesto, la fase di approfondimento, quale misura a garanzia della qualità del processo”.
 
Le indicazioni della Commissione Consultiva sono poi “estremamente sintetiche nel passaggio sulla previsione del piano di monitoraggio, carente delle relative modalità di effettuazione e sulla verifica dell’efficacia delle misure correttive adottate”.
 
Le indicazioni della Commissione Consultiva non riportano inoltre il “termine di validità della valutazione del rischio”, rimandando così alla previsione normativa dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata,…in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
Il manuale sottolinea che “si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata.
 
Si indica infine che “la novità e la complessità introdotte dalle ‘indicazione minime’, nonché la consapevolezza delle criticità applicative quali, ad esempio, quelle sopra riportate, hanno giustamente indotto la suddetta Commissione Consultiva a prevedere un periodo di monitoraggio di ventiquattro mesi sull’efficacia e l’applicabilità delle indicazioni stesse”.
 
 
L’indice del manuale:
 
INTRODUZIONE
 
1. QUADRO NORMATIVO DI CONTESTO
1.1 Evoluzione della norma
1.2 Le indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
1.3 Considerazioni
 
2. PROPOSTA DI UN PERCORSO METODOLOGICO INTEGRATO PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
2.1 Premessa
2.2 Fase Propedeutica
2.3 Valutazione Preliminare
2.4 Valutazione Approfondita
2.5 Pianificazione degli interventi successivi
2.6 Ruolo del Medico Competente
 
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
 
APPENDICE 1
Lista di controllo utile alla valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato
APPENDICE 2
2A. Questionario- strumento indicatore (versione lingua italiana)
2B. Questionario- strumento indicatore (versione per le minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano)
APPENDICE 3
La documentazione della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR)
APPENDICE 4: Normativa di riferimento
- Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004
- Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 17/11/2010
- La “sicurezza dei dati” nel processo valutativo
 
INAIL - Dipartimento Medicina del Lavoro – ex ISPESL, “ Valutazione e Gestione del rischio da Stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”, manuale prodotto con il coordinamento scientifico di Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento Medicina del Lavoro - ex ISPESL (formato PDF, 6.68 MB)
 
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