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Anno 14 - numero 2796 di giovedì 16 febbraio 2012

Carnevale in sicurezza: anche le maschere sono giocattoli


Maschere, costumi e gadget venduti in occasione del Carnevale possono nascondere rischi. La guida "Il rischio mascherato" del Ministero della Salute.

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Roma, 16 Feb - Il Ministero della salute, nell’opuscolo “Il rischio mascherato” invita a fare attenzione, ricordando che si tratta di oggetti assimilabili ai giocattoli e pertanto soggetti alla relativa normativa europea.
 
In Italia la direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è stata recepita con il decreto legislativo n. 54/2011. Particolare attenzione viene posta ai rischi derivanti dall'uso di sostanze pericolose. Le norme tecniche europee, adottate e pubblicate in Italia dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova sui giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di età.
 
In particolare, il pericolo maggiore che possono presentare i costumi è quello dell’infiammabilità.
 
In caso di maschere, i pericoli maggiori sono legati al soffocamento e al rischio chimico per la presenza di ftalati, sostanze tossiche assoggettate a restrizione europea.
 

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Una mappa dei rischi più comuni nei quali si sono imbattuti negli ultimi anni i consumatori europei è contenuta nel RAPEX , il sistema di allarme rapido attraverso il quale gli Stati membri dell’Unione europea condividono le informazioni sui prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori e le disposizioni messe in atto a livello nazionale.
 
La quasi totalità degli articoli non conformi ritirati dal commercio è di origine cinese.
 
Oltreché sul sito del Rapex, è possibile consultare l’elenco delle sostanze pericolose anche nell’ archivio dei prodotti pericolosi, presente sul sito del Ministero della salute.
 
 
Costumi di carnevale
Cosa dice la normativa. I costumi, le maschere e i gadget di carnevale destinati prevalentemente ai bambini sono assimilabili ai giocattoli e pertanto soggetti alla normativa europea relativa alla sicurezza dei giocattoli. Il decreto legislativo n. 54 dell’ 11 aprile 2011 ha recepito in Italia la nuova direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che sostituisce la precedente del 1988. Particolare attenzione viene posta ai rischi derivanti da sostanze chimiche presenti nei giocattoli, dall’uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche, e da sostanze allergeniche. Le norme tecniche europee, adottate e pubblicate in Italia dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova sui giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di età. Per quanto riguarda la presenza di cordoncini e lacci nelle maschere e, più in generale nell’abbigliamento per bambini, la normativa europea EN 14682:2007, (Decisione 2011/196/UE Commissione Europea) prescrive requisiti distinti a seconda che gli abiti siano destinati ad una fascia d’età dai 0 ai 7 (bambini piccoli) oppure ad una fascia d’età che va dai 7 ai 14 anni (bambini e giovani).
La norma prevede che laccetti e cordoncini utilizzati per chiudere i cappucci, debbano essere fissati al vestito in almeno un punto equidistante dalla fine del cordoncino, in maniera tale da evitare che questo possa sfilarsi accidentalmente. Sono banditi laccetti e cordoncini decorativi ai cappucci degli abiti dei bambini di età compresa tra i 0 e i 7 anni (o comunque non oltre il metro e trentaquattro di altezza). La presenza dei laccetti è ammessa negli abiti dei bambini dai 7 ai 14 anni, a condizione che i cordoncini siano a forma circolare (ad anello e senza estremità libere) e che il laccetto non sporga oltre l’abito, quando questo è aperto. Quando invece l’abito è chiuso, la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore ai 15 centimetri. Altri cordoncini funzionali o decorativi non devono superare i 14 centimetri di lunghezza.
 
Test di sicurezza. Per valutare il rischio di soffocamento, obbligatorio per i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni, si usa il “test di trazione e presenza di piccole parti”.
Per eseguire il test viene utilizzato il “cilindro per le piccole parti”, uno strumento che simula la trachea dei bambini per verificare che gli elementi staccabili abbiano dimensioni tali da non potere entrare completamente nel cilindro di prova. Per quanto riguarda il rischio di infiammabilità le norme UNI vietano l'uso di materiali fortemente infiammabili e, per garantire il necessario livello di sicurezza per gli oggetti rivestiti di pelo, capelli, nastri o fili, che vengono a contatto diretto con la persona, vengono eseguite prove di resistenza alla fiamma in funzione della caratteristiche dei diversi prodotti.
 
Maschere di carnevale
Cosa dice la normativa. Una delle norme di sicurezza per le maschere che coprono integralmente il volto riguarda la loro realizzazione: è necessario che siano realizzate in materiale impermeabile e che abbiano un’apertura di almeno 1 cm x 13 cm, oppure due fori di superficie equivalente (cioè con un diametro di circa 3 cm) distanti l’uno dall’altro almeno 15 cm. Per quanto riguarda il rischio di danneggiamento degli occhi o di lesioni, le maschere non devono avere bordi taglienti, punte acuminate, parti libere. Nelle maschere realizzate secondo la norma UNI EN 71, queste caratteristiche devono permanere anche dopo che la maschera stessa sia stata sottoposta alle prove di torsione, trazione, resistenza alla caduta, resistenza all’urto, compressione. Per evitare che venga fatto un uso improprio da parte dei bambini di quelle maschere che simulano strumenti di protezione come i caschi da moto, elmi dei vigili del fuoco ed elmetti da lavoro, deve essere chiaramente riportata (anche sull'imballaggio) l'avvertenza: "Attenzione! Questo è un giocattolo. Non fornisce protezione".
 
 
 
Fonte: Ministero della salute
 
 


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